Cass. Sez. III n. 1488 del 15 gennaio 2018 (Ud 21 set 2017)
Presidente: Savani Estensore: Liberati Imputato: PM in proc. Grasso ed altri
Urbanistica.Parcheggi pertinenziali
La deroga contemplata dall’art. 9, comma 1, l. 24 marzo 1989 n. 122 riguarda solo la realizzazione, nel sottosuolo o al piano terreno di fabbricati preesistenti, dei parcheggi pertinenziali, soggetta solamente a dichiarazione di inizio attività (attualmente segnalazione certificata di inizio attività), ma non si estende, non essendo un tale effetto in alcun modo indicato nella disposizione, alla “traslazione” della cubatura, e non consente, dunque, di realizzare aumenti volumetrici di alcun genere, se non in presenza dei titoli autorizzativi ordinariamente richiesti, in mancanza dei quali devono ritenersi sussistenti i reati urbanistici di cui agli artt. 44, 93 e 95 d.P.R. 380/2001, trattandosi di disposizione derogatoria speciale, non suscettibile di estensione analogica
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 novembre 2016 il Tribunale di Firenze ha assolto perché il fatto non sussiste Grasso Saveria, Fuso Massimiliano, Fuso Simone, Calvelli Riccardo, Vannucci Vittorio, Strazza Michelina, Curci Gerardo, Saracino Domenico, Baldi Rodolfo e Pepi Franco dai reati di cui agli artt. 481 e 483 cod. pen. (capo A della rubrica); 29 e 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 (capo B della rubrica); 29 e 44, comma 1, lett. a) et b), d.P.R. 380/2001 (capo C della rubrica); 93 e 95 d.P.R. 380/2001 (capo D della rubrica); 481 e 483 cod. pen. (capo E della rubrica); 477 cod. pen. (capo F della rubrica), disponendo il dissequestro dell’immobile oggetto degli interventi oggetto delle contestazioni.
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli abusi edilizi e i falsi contestati, affermando l’insussistenza di aumenti volumetrici e l’idoneità della DIA presentata dagli interessati, della successiva DIA in variante e dell’accertamento di conformità a consentire la realizzazione dell’intervento, qualificandolo come ristrutturazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, affidato a quattro motivi.
2.1. Con un primo e un secondo motivo ha denunciato violazione di legge, per l’errata applicazione dell’art. 9, comma 1, l. 122/1989, incidente anche sulla errata applicazione degli artt. 44 d.P.R. 380/2001, 481 e 483 cod. pen., 19 e 21, l. 241/90, in quanto la realizzazione di una garage al piano terreno del fabbricato esistente non poteva legittimarne la sopraelevazione, censurando anche la qualificazione di detta autorimessa come volume tecnico, essendo tali solo quelli esclusivamente adibiti alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione e non essendo qualificabile come vano tecnico quello che per le sue caratteristiche di ampiezza, altezza, areazione è idoneo ad altre destinazioni.
2.2. Con un terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 44, d.P.R. 380/2001, 481 e 483 cod. pen., 19 e 21 l. 241/90, per l’errata esclusione del carattere abusivo delle opere realizzate al terzo livello dell’edificio, nonostante l’innalzamento della sua altezza e, in particolare, del sottotetto preesistente, trasformato in mansarda abitabile.
2.3. Mediante un quarto motivo ha prospettato violazione degli artt. 481 e 483 cod. pen. e anche degli artt. 19 e 21 l. 241/90, per la qualificazione della attestazione di conformità delle opere eseguite agli strumenti urbanistici, di cui era stata contestata la falsità, come mera valutazione, contrariamente a un consolidamento indirizzo interpretativo di legittimità, che attribuisce alla DIA natura di atto fidefaciente.
3. Riccardo Calvelli ha depositato memoria il 30 agosto 2017, mediante la quale ha resistito alla impugnazione del Pubblico Ministero, sottolineando la estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi a), b), c) et d), la propria estraneità alla contestazione di cui al capo f) della rubrica, relativa ai soli tecnici comunali Baldi e Pepi.
Quanto al reato di cui al capo e), relativo alla falsa attestazione di conformità delle opere agli strumenti urbanistici, ha evidenziato la propria estraneità a tale atto, per avere assunto, sin dall’aprile 2008 l’incarico di collaudatore strutturale, incompatibile con qualsiasi altra funzione all’interno della medesima vicenda, sottolineando, comunque, nel merito, la compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici, in relazione alle quali era stata prospettata dall’accusa la necessità del permesso di costruire, ma non anche la assoluta incompatibilità con gli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale.
4. Hanno depositato memoria congiunta Saveria Grasso, Massimiliano Fuso e Simone Fuso, resistendo anch’essi alla impugnazione del Pubblico Ministero, affermando la piena legittimità della realizzazione del garage e del sottotetto, consentiti dalla l. 122/89 e dalla traslazione della cubatura del piano terreno a favore del sottotetto; sottolineando l’ininfluenza della affermazione della qualificabilità come vano tecnico della autorimessa e ribadendo l’insussistenza delle violazioni contestate in considerazione della qualificabilità come intervento di ristrutturazione di quello da essi realizzato e del contenuto valutativo della attestazione di conformità, in relazione alla quale correttamente era stata esclusa dal Tribunale la configurabilità di un falso ideologico.
5. Hanno depositato memoria anche Rodlfo Baldi e Franco Pepi, con cui hanno resistito alla impugnazione, prospettando l’inapplicabilità dell’art. 477 cod. pen. alle loro condotte e l’assenza di argomenti volti a censurare le condotte dei pubblici funzionari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.
2. Giova premettere che agli imputati sono stati contestati i reati di cui:
- agli artt. 110, 481, 483 e 61, n. 2, cod. pen. (per avere presentato la DIA n. 61586/07, integrata il 16/6/2008, attestando falsamente che le opere nella stessa rappresentate erano di ristrutturazione edilizia e conformi agli strumenti urbanistici, capo A della rubrica);
- agli artt. 110 cod. pen., 29 e 44, lett. b), d.P.R. 380/2001 (per avere realizzato opere idonee ad aumentare superficie, volume, altezza e sagoma di un edificio preesistente, in assenza del permesso di costruire, capo B della rubrica);
- agli artt. 110 cod. pen., 29 e 44, lett. a) et b), d.P.R. 380/2001 (per avere realizzato ulteriori opere abusive rispetto a quelle di cui al capo B, in mancanza del permesso di costruire, capo C della rubrica);
- agli artt. 110 cod. pen. e 93 e 95 d.P.R. 380/2001 (per avere realizzato le opere di cui al capo C in zona sismica in mancanza del preventivo deposito del progetto presso l’ufficio del Genio Civile, capo D della rubrica);
- ai soli Fuso Massimiliano, Fuso Simone, Grasso Saveria, Vannucci Vittorio e Calvelli Riccardo, anche il reato di cui agli artt. 110, 481, 483, 61, n. 2, cod. pen. (per avere presentato l’attestazione di conformità n. 5190/2010 attestante falsamente la conformità delle opere eseguite in difformità alla DIA 61856/07, sia al momento della esecuzione delle opere sia al momento della presentazione della domanda, capo E della rubrica);
- ai soli Baldi e Pepi, anche il reato di cui agli artt. 110 e 477 cod. pen. (per avere rilasciato l’attestazione di conformità n. 8926/a del 2/8/2010 in difetto dei presupposti e attestando falsamente che le opere eseguite in parziale difformità dalla DIA 61856/07 possedevano i requisiti per il rilascio della attestazione di conformità in sanatoria, capo F della rubrica).
Il Tribunale di Firenze con la sentenza impugnata ha assolto gli imputati da tutti i reati, ritenendo i fatti non sussistenti.
Le contestazioni riguardano un intervento di ristrutturazione edilizia eseguito su un immobile di cui la Grasso è usufruttuaria e Massimiliano e Simone Fuso sono nudi proprietari, mediante la quale ne sono stati realizzati l’innalzamento e la trasformazione del sottotetto a fini abitativi; tale intervento era stato oggetto della DIA n. 61856 del 2007 e del successivo accertamento di conformità rilasciato il 28/7/2010 (resosi necessario a seguito dell’abbassamento del solaio del sottotetto, che aveva comportato un abbassamento dell’altezza del primo piano, nonché della diversa quota del locale garage e delle modifiche apportate al loggiato e alla distribuzione dei vani).
Il Tribunale, pur rilevando l’estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi b), c) et d), ha escluso la falsità della attestazione contenuta nella DIA n. 61586/07, integrata nel giugno 2008, circa la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, e con essa anche la sussistenza dei fatti di cui ai capi a), b), c) et d) della rubrica, in quanto, pur essendo stato modificato un fabbricato consistente di un solo piano con sottotetto (dell’altezza di m. 3,70), realizzandone uno composto da due piani e sottotetto (dell’altezza complessiva di m. 7,30), attraverso la realizzazione di un piano nuovo e l’aumento dell’altezza del sottotetto, ciò sarebbe stato assentibile mediante la denuncia di inizio di attività e non richiedeva il rilascio del permesso di costruire, secondo quanto previsto dalla l. Regione Toscana n. 1 del 2005; la realizzazione del garage sarebbe stata consentita da quanto previsto dalla l. n. 122 del 1989 e la sopraelevazione del sottotetto, comportante la realizzazione di un nuovo piano abitabile e maggiore altezza e volume del fabbricato, sarebbe stata a sua volta assentibile mediante la sola citata denuncia di inizio attività, in quanto il nuovo volume costituirebbe “traslazione” del volume del precedente piano terra trasformato in autorimessa e un piano sottotetto continuerebbe comunque a esistere.
Sulla base di tali considerazioni è stata, dunque, esclusa, la sussistenza dei fatti di cui ai citati capi a), b), c) et d), ed anche, per le medesime ragioni, dei fatti di cui ai capi e) et f), con la precisazione che la contestazione di cui al capo f) riguarderebbe una valutazione e dunque non consentirebbe, anche per tale ragione, di ritenere configurabile il reato di cui all’art. 477 cod. pen.
3. Tali considerazioni risultano, tuttavia, come evidenziato dal pubblico ministero ricorrente, contrarie sia alle disposizioni urbanistiche sia a quelle che incriminano i falsi contestati, con la conseguenza che deve essere rilevata la estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi a), b), c) et d) della rubrica, e disposto un nuovo giudizio per quelli residui di cui ai capi e) et f).
Le disposizioni della l n. 122 del 1989, che consentono ai proprietari, previa dichiarazione di inizio attività, di realizzare parcheggi pertinenziali nel sottosuolo o al piano terreno delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi (art. 9, comma 1, l. 24 marzo 1989, n. 122), non escludono, però, come impropriamente affermato dal Tribunale, la necessità dei prescritti titoli abilitativi edilizi quando, come nel caso in esame, la realizzazione dei parcheggi implichi aumenti volumetrici, e, soprattutto, non consentono quella che nella sentenza impugnata è stata definita “traslazione” della cubatura utilizzata per la realizzazione del parcheggio pertinenziale, allo scopo di dare vita a una sopraelevazione del fabbricato originario, aumentandone l’impatto volumetrico e l’aspetto.
La deroga contemplata dall’art. 9, comma 1, l. 24 marzo 1989 n. 122 riguarda solo la realizzazione, nel sottosuolo o al piano terreno di fabbricati preesistenti, dei parcheggi pertinenziali, soggetta solamente a dichiarazione di inizio attività (attualmente segnalazione certificata di inizio attività), ma non si estende, non essendo un tale effetto in alcun modo indicato nella disposizione, alla suddetta “traslazione” della cubatura, e non consente, dunque, di realizzare aumenti volumetrici di alcun genere, se non in presenza dei titoli autorizzativi ordinariamente richiesti, in mancanza dei quali devono ritenersi sussistenti i reati urbanistici di cui agli artt. 44, 93 e 95 d.P.R. 380/2001, trattandosi di disposizione derogatoria speciale, non suscettibile di estensione analogica (cfr., Sez. 3, n. 38841 del 24/10/2006, Di Iorio, Rv. 235457; Sez. 3, n. 28840 del 09/07/2008, Dantoni, Rv. 240836; Sez. 3, n. 29080 del 26/02/2013, Gullo, Rv. 256669).
Ciò determina anche l’erroneità della esclusione della sussistenza dei fatti di cui al capo a) della rubrica, concernente la presentazione della suddetta dichiarazione di inizio attività n. 61586/07, integrata il 16/6/2008, avente quale oggetto “interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento – uso del sottotetto”, con la falsa attestazione della natura di ristrutturazione edilizia delle opere da eseguire e della loro conformità agli strumenti urbanistici; la palese contrarietà al vero di tale attestazione deriva dall’esistenza del suddetto aumento volumetrico conseguente alla sopraelevazione dell’edificio preesistente e dall’impossibilità di qualificare come volume tecnico l’autorimessa, come invece affermato erroneamente dal Tribunale, che ne ha tratto la non necessarietà del permesso di costruire e l’insussistenza della falsità di quanto, invece, attestato in modo non veritiero nella suddetta dichiarazione di inizio attività.
Va al riguardo ricordato come possano essere considerati volumi tecnici solo quelli strettamente necessari a contenere e consentire la sistemazione di impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione (Sez. 3, n. 22255 del 28/04/2016, Casu, Rv. 267289; Sez. 3, n. 7217 del 17/11/2010, La Terra, Rv. 249529), sicché deve essere esclusa la qualificabilità come vano tecnico nel senso anzidetto della autorimessa realizzata al piano terreno del fabbricato terreno.
Risultano, dunque, fondati tutti i rilievi sollevati dal pubblico ministero ricorrente con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso (essendo stata anche mutata la destinazione d’uso del sottotetto, realizzandovi opere per renderlo abitabile), che determinerebbero la necessità di un nuovo esame da parte dei giudici di merito, precluso dalla estinzione dei reati di cui ai capi a), b), c) et d), per prescrizione, verificatasi, rispettivamente, il 16/12/2015, il 16/6/2013, il 21/11/2014 e il 26/10/2016.
4. Il ricorso risulta fondato anche per quanto riguarda i residui reati di cui al capi e) et f).
Quanto esposto a proposito della contrarietà al vero di quanto attestato nella dichiarazione di inizio attività n. 61586/07, integrata il 16/6/2008, per la natura delle opere oggetto della stessa, non aventi carattere di opere di ristrutturazione, trattandosi di rifacimento di un fabbricato preesistente con aumento di cubatura, determina la configurabilità del reato di falso di cui all’art. 481 cod. pen. in relazione alle condotte di cui al capo e), concernente l’attestazione della conformità delle opere eseguite in difformità a detta dichiarazione agli strumenti urbanistici, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte la configurabilità del reato di falsità ideologica in certificati, di cui all’art. 481 cod. pen., con riferimento alle false attestazioni contenute in elaborati allegati alla relazione di asseverazione integrata nella dichiarazione di inizio di attività edilizia, in quanto tale relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio (v. Sez. 5, n. 21159 del 30/11/2016, Gandini, Rv. 269924; Sez. 3, n. 3067 del 08/09/2016, Conti, Rv. 269023; Sez. 3, n. 50621 del 18/06/2014, Cazzato, Rv. 261513).
Per le medesime considerazioni risulta configurabile il reato di cui all’art. 477 cod. pen. in relazione alle condotte di cui al capo f), contestato ai tecnici comunali Baldi e Pepi.
5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio limitatamente ai reati sub a), b), c), e d) della rubrica perché estinti per prescrizione, e, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze nei confronti di Grasso Saveria, Fuso Massimiliano, Fuso Simone, Vannucci Vittorio e Calvelli Riccardo, in relazione al reato di cui agli artt. 110 – 481 cod. pen., così ritenuto il fatto sub e), e nei confronti di Baldi Rodolfo e Pepi Franco in relazione al capo f).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub a), b), c), e d) della rubrica perché estinti per prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Grasso Saveria, Fuso Massimiliano, Fuso Simone, Vannucci Vittorio e Calvelli Riccardo, in relazione al reato ex artt. 110 – 481 cod. pen., così ritenuto il fatto sub e), e nei confronti di Baldi Rodolfo e Pepi Franco in relazione al capo f), con rinvio alla Corte d’appello di Firenze.
Così deciso il 21/9/2017