La Notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008, l'attività di Vigilanza degli Ispettori del Lavoro e degli Ispettori delle Asl, l'eventuale invio telematico tramite portali.
di Antonio Giovanni RIU e Leonardo RIU
La Notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008, l'attività di Vigilanza degli Ispettori del Lavoro e degli Ispettori delle Asl, l'eventuale invio telematico tramite portali.
Articolo 99 [Notifica preliminare - TITOLO IV - Cantieri Temporanei o Mobili - CAPO I - Misure per la Salute e Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili] del D. Lgs. n. 81/2008.
Comma 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
lettera a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3 [Articolo 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori CAPO I - Misure per la Salute e Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili), comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008: "Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ........................."];
lettera b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
lettera c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno [esempio: supponendo lavori edili con una incidenza della manodopera del 40% ed un costo orario della manodopera di circa 25 euro, un importo di 200 uomini giorni equivale approssimativamente ad un importo di 100.000 euro].
Comma 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
Comma 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Richiami all’Art. 99: Art. 90,co. 9, lett. c) - Art. 90, co. 10 - ALL. XII
Articolo 90 [Obblighi del committente o del responsabile dei lavori, preliminare - TITOLO IV - Cantieri Temporanei o Mobili - CAPO I - Misure per la Salute e Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili] del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'art. 59 del d.lgs. n. 106 del 2009).
Comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 -bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) [lettera a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII; lettera b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato].
Comma 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
Il committente o il Responsabile dei Lavori per la violazione dell'Art. 90, comma 9 lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.800,00 ai sensi dell'Art. 157, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'art. 86 del d.lgs. n. 106 del 2009), (Eventuale sanzione ridotta: € 500,00, ai sensi dell'Articolo 301-bis [Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione, TITOLO XII - Disposizioni in materia penale e di Procedura Penale - CAPO III - SANZIONI] del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo introdotto dall'art. 143, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009).
ALLEGATO XII - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all’articolo 99
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell’opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell ’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
Richiami all’Allegato XII: - Art. 99, co. 1
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Che cosa è e a cosa serve la Notifica preliminare?
Si tratta di una comunicazione che ha lo scopo di informare gli organi di vigilanza di quali cantieri edili vengano aperti nel territorio di competenza. Tali informazioni dovrebbero consentire agli Enti di controllo di programmare gli interventi di vigilanza nel settore edile;
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Quali sono gli organi di vigilanza a cui vanno inviate le notifiche preliminari?
Le Direzioni Territoriali del Lavoro (Ex Ispettorato del Lavoro) e i Servizi ispezioni per la sicurezza sul lavoro delle ASL, questi ultimi variamente denominati a seconda della Regione, si hanno, gli Spisal, Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro; gli Spresal, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro; le Uopsal, U.O. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ecc.
Con la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", art. 21: "In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 . Per la tutela della salute dei lavoratori [e la salvaguardia dell'ambiente] le unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e] di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive. In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520...................."
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Chi deve presentarla?
L'onere dell'invio della notifica preliminare è in capo al Committente o al Responsabile dei Lavori.
Ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 si definisce committente il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; Ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008 si definisce responsabile dei lavori il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
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Oltre che alla Direzione Territoriale del Lavoro e al Servizio addetto/preposto della Asl, la Notifica deve essere inviata anche a qualche altro ente?
Si, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99;
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Nel caso della edilizia carceraria o comunque quella che fa capo al Ministero della Giustizia, la notifica preliminare a chi va inviata?
Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 "........ L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie."
Relativamente alle strutture facenti capo alla Amministrazione di giustizia l'organo di vigilanza competente è il Visag, Servizio di Vigilanza sull'igiene e la sicurezza dell'Amministrazione della Giustizia.
Il Servizio di Vigilanza sull'igiene e la sicurezza dell'Amministrazione della giustizia, istituito con Decreto del 10 aprile 2000 (si veda anche la Circolare 6 luglio 1999 - Istituzione del Visag), ha il compito di vigilare sulla applicazione della legislazione che tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori nei rispettivi posti di lavoro.
Gli scriventi ritengono che nell'ottica del coordinamento della attività di vigilanza la notifica preliminare debba essere inviata agli organi di vigilanza previsti dall'art. 99 e in copia anche al Visag, organo competente per la vigilanza in questo settore.
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Nel settore delle Ferrovie l'organo di vigilanza competente è l'ispettorato del lavoro, ora Direzione Territoriale del Lavoro, la notifica preliminare va inviata anche alla Asl?
Ai sensi dell'art. 13 [Vigilanza, TITOLO I - Principi Comuni - CAPO II - Sistema Istituzionale], comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 (comma così modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 106 del 2009): "....... Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191,...."
La Legge 26 aprile 1974, n. 191 è quella relativa alla "Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato", all'art. 35 si prevede: "La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme è affidata congiuntamente all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e agli ispettorati del lavoro. Con decreto del Ministro per i Trasporti e l'Aviazione Civile, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, saranno stabilite norme intese a coordinare l'azione degli organi ispettivi della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e degli ispettorati del lavoro".
Si ritiene che pur essendo, nell'ambito delle ferrovie, l'Ispettorato del Lavoro organo di vigilanza competente, nell'ottica del coordinamento dell'attività di vigilanza, la notifica preliminare vada inviata anche alla Asl, si osservi in ogni caso che i servizi ispettivi delle Asl operano anche nell'ambito degli impianti ferroviari, con l'indubbio vantaggio di non dover concordare la propria attività ispettiva con i rappresentanti di RFI o di Trenitalia come invece deve fare l'ispettorato del lavoro che pure è organo competente.
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Sono previste delle sanzioni per il mancato invio delle Notifiche preliminari e dei relativi aggiornamenti alle Direzioni Territoriali del Lavoro e alle Asl?
No, non sono previste sanzioni dirette in capo al Committente o al Responsabile dei Lavori per il mancato invio alla Direzione Territoriale del Lavoro e alla Asl competente per territorio.
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Sono previste delle sanzioni per il mancato invio della copia delle Notifiche preliminari e dei relativi aggiornamenti all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività?
Si, è previsto che i committenti o i Responsabili dei Lavori per la violazione dell'Art. 90, comma 9 lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.800,00 (eventuale sanzione ridotta pari a € 500,00), ovviamente per lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.
Potrebbe essere attuabile una lettura estensiva di quanto su scritto, alla Amministrazione concedente va inviata "copia" della notifica preliminare preliminarmente inviata alla Direzione Territoriale del Lavoro e alla Asl, alcuni ritengono quindi che alla Amministrazione concedente vada inviata copia provvista delle fotocopie delle ricevute di ritorno relative all'invio delle notifiche alla Direzione Territoriale del Lavoro e alla Asl, questo dipende dai regolamenti locali e dalle eventuali leggi regionali che possono prevedere nel dettaglio ciò che deve essere allegato alla comunicazione di inizio attività.
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Sono previste delle sanzioni per il mancato deposito della notifica preliminare e dei relativi aggiornamenti presso il cantiere/luogo di lavoro?
Non sono previste delle sanzioni pecuniarie, però, ai sensi del comma 10 dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'art. 59 del d.lgs. n. 106 del 2009): "In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente".
Gli Organi di vigilanza, sia la Direzione Territoriale del Lavoro che la Asl sono tenute a comunicare la mancata detenzione della Notifica preliminare presso il cantiere alla Amministrazione concedente il titolo abilitativo affinché lo stesso venga sospeso.
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Le notifiche preliminari vengono impiegate per la programmazione della attività ispettiva da parte degli organi di vigilanza?
In parte si, anche se purtroppo essendo il loro invio cartaceo per poterne fare un utilizzo adeguato i dati in esse contenuti dovrebbero essere digitalizzati, consentendo una interrogazione dei dati per importo lavori, geolocalizzazione dei cantieri per coordinate o per cap o per zone/località in modo tale da programmare gli interventi per tipologie di cantieri e dividere magari gli stessi fra i due organi di vigilanza al livello della cabina di regia prevista dall'art. 7 [Comitati regionali di coordinamento, TITOLO I - PRINCIPI COMUNI - CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE] del D. Lgs. n. 81/2008: "Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008".
Solitamente i coordinatori degli ispettori del lavoro in funzione di segnalazioni o di attività di intelligence programmano attività ispettive nell'ambito della provincia, una volta che ci si reca un una zona si effettuano anche altre ispezioni "a vista". Per questo è importante poter geolocalizzare i cantieri dei quali pervengano le notifiche preliminari.
Si tenga conto che gli Ispettori del lavoro oltre ai controlli relativi alla prevenzione infortuni e alla sicurezza negli ambienti di lavoro effettuano anche i controlli sulla regolarità dei rapporti di lavoro, lavoro nero, eventuale riqualificazione dei rapporti di lavoro etc.
Alcune Regioni nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 7 [Comitati regionali di coordinamento, TITOLO I - PRINCIPI COMUNI - CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE] del D. Lgs. n. 81/2008, hanno previsto appositi portali sui quali "caricare" le notifiche preliminari.
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In Lombardia: La Regione Lombardia e la Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia hanno disposto che la trasmissione della notifica preliminare inizio lavori in cantiere e dei suoi aggiornamenti avvenga tramite sistema informatizzato. L’inserimento della notifica preliminare online garantisce la trasmissione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) e all’ASL competente e permette la stampa dell’atto utile per l’affissione presso il cantiere;
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In Toscana: Esiste lo sportello unico delle notifiche al quale hanno accesso DTL e ASL ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008 e all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. e alla cassa edile, competenti per territorio ai sensi della Legge Regionale n.8 del 28/01/2000 (BURT n.5 del 07/02/2000) art. 2 comma 2;
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In Emilia Romagna: La Regione Emilia-Romagna ha ideato un prototipo di “Notifica Preliminare Unica Regionale” totalmente dematerializzata e trasmessa telematicamente. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con gli enti addetti al controllo della sicurezza nei cantieri, gli ordini professionali e gli organismi paritetici ed è attualmente in corso di sperimentazione presso tutti i Comuni della provincia di Reggio Emilia ed altri Comuni delle province di Parma e La Spezia;
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In Liguria: La Regione Emilia Romagna, ha stipulato la Convenzione con la Regione Liguria per l'interscambio di esperienze e supporti finalizzati allo sviluppo della società dell'informazione, dell'e-government, della gestione digitale e dematerializzazione dei documenti, del riuso di soluzioni e di e-government e della gestione del territorio (Determinazione del Direttore generale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica n. 4583 del 21 aprile 2011); nell’ambito delle attività di cooperazione interregionale previste dal “Piano annuale d’attuazione (PAT) 2010” le due Amministrazioni hanno identificato la seguente Azione: Procedure di trasmissione delle notifiche preliminari di cantiere e delle procedure edilizie ai sensi della normativa vigente (progetto SICO) (codice azione 10ERED01V01);
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É auspicabile la realizzazione di un portale nazionale per le notifiche preliminari?
Si ritiene auspicabile la realizzazione di un portale nazionale delle notifiche preliminari, il quale potrebbe essere abbinato ai portali informatici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tale portale potrebbe essere una delle gambe del SINP Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dall'Art. 8 del D. Lgs. n. 81/2008. Tale portale nazionale delle notifiche preliminari oltre che essere un utile strumento per la programmazione della attività di vigilanza nel settore dell'edilizia per Direzioni Territoriali del Lavoro, delle Asl ed eventualmente dell'Inps e dell'Inail potrebbe essere utile per un monitoraggio del settore edilizio da parte dell'Istat, della Agenzia delle Entrate, della Agenzia del Demanio della Guardia di finanza etc.
Articolo di Antonio Giovanni Riu e Leonardo Riu. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per le amministrazioni di appartenenza)
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