Cass. Sez. III n. 16495 del 11 aprile 2013 (cc 27 feb. 2013)
Pres. Teresi Est. Gentile Ric. Russo
Urbanistica. Realizzazione autorimesse pertinenziali

Come si evince in modo univoco dall'esame dell'art. 9, comma 5, L. 122/1989, come modificato dall’art. 10 d.l. 5/2012 la disciplina legislativa consente esclusivamente di trasferire – in epoca successiva alla realizzazione dell'autorimessa - la proprietà del parcheggio con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune; il tutto in deroga alla originaria destinazione del parcheggio ad unità immobiliare già individuata nel titolo edilizio che aveva legittimato la costruzione. Detta norma, tuttavia, non consente sin dall'inizio la realizzazione del parcheggio senza preventiva individuazione nel titolo edilizio del fabbricato cui l'autorimessa è asservita.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 27/02/2013
Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 503
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 28493/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Russo Giovanni, nato il 29/09/1976;
avverso la ordinanza del 11/04/2012 del Tribunale di Grosseto;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Fiore Marochetti, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza emessa l'11/04/2012 - provvedendo sull'appello, ex art. 322 bis c.p.p., proposto nell'interesse di Giovanni Russo, avverso l'ordinanza del Gip sede, in data 17/02/2012 con la quale veniva respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo, come già disposto in atti - dichiarava inammissibile l'appello per la sussistenza del giudicato cautelare; ovvero in via subordinata respingeva il gravame. 2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a)che, a seguito della modifica legislativa della norma di cui alla L. n. 122 del 1989, art. 9, comma 5, introdotto dal D.L. n. 05 del 2012, art. 10, la nozione di pertinenzialità del parcheggio era stata estesa a qualunque immobile ubicato nel Comune interessato, anche se l'individuazione di detto immobile veniva effettuato dopo la realizzazione a mezzo di semplice d.i.a..
b)che, comunque, la decisione impugnata era priva di motivazione, costituendo quella espressa solo motivazione apparente. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nei termini di cui in motivazione. 1.1. Il Gip del Tribunale di Grosseto, con provvedimento in data 23/02/2009 (previa convalida del sequestro operato dalla Polizia Municipale di Monte Argentario il 17/02/2009) disponeva il sequestro preventivo del primo e del secondo livello di autorimesse di proprietà della società Edilrosi srl, di cui Giovanni Russo era il rappresentante legale, autorimesse ubicate nella frazione di Porto Ercole del Comune di Monte Argentario.
Il Gip, con ordinanza in data in data 17/02/2010, da un lato disponeva il dissequestro e la restituzione del cosiddetto secondo livello di autorimesse; dall'altro respingeva la richiesta di dissequestro delle autorimesse site al primo livello, sussistendo sia il fumus commissi delicti che le esigenze cautelari. 1.2. Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 17/03/2010 respingeva l'appello proposto da Giovanni Russo avverso la predetta ordinanza del Gip del 17/02/2010, osservando, fra l'altro, che la procedure della d.i.a. adottata per la realizzazione delle autorimesse in esame non costituiva titolo abilitativo valido. Invero, nella fattispecie, mancava il requisito della pertinenzialità poiché le autorimesse si presentavano come opere a sè stanti, rispetto alle quali non erano state individuate le abitazioni servite (vedi pag. 1 ordinanza impugnata). 1.3. L'interessato (Russo Giovanni) con istanza presentata in data 18/01/2012, chiedeva nuovamente la revoca del sequestro preventivo inerente alle autorimesse ubicate al primo livello. 1.4. Il Gip, con ordinanza del 07/02/2012, respingeva la richiesta di revoca del sequestro.
1.5. Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza in data 11/04/2012 dichiarava inammissibile /o comunque rigettava l'appello proposto da Giovanni Russo, assumendo nella sostanza che non era mutato il quadro probatorio sia quanto al fumus commissi delicti sia quanto al periculum in mora. In particolare mancava la preventiva indicazione del fabbricato servito; il che costituiva condizione essenziale per la ravvisabilità del vincolo di pertinenzialità (vedi ordinanza impugnata pagg. 2, 3).
1.6. Russo Giovanni proponeva l'attuale ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza dell'11/04/2012, deducendo articolate censure (come già riportate al punto 2 della narrativa).
2. Tanto premesso sugli elementi essenziali della fattispecie in esame, va rilevato che è infondato l'assunto difensivo principale secondo cui - a seguito della modifica normativa della L. n. 122 del 1989, art. 9, comma 5, introdotta dal D.L. n. 5 del 2012, art. 10, - la nozione di pertinenzialità era estesa, sin dall'inizio del procedimento autorizzativo, a qualunque immobile sussistente nel comune interessato.
All'uopo si osserva - come si evince in modo univoco dall'esame delle citate norme (L. n. 122 del 1989, art. 9, comma 5, come modificato dal D.L. n. 5 del 2012, art. 10) - che la predetta disciplina legislativa consente esclusivamente di trasferire - in epoca successiva alla realizzazione dell'autorimessa - la proprietà del parcheggio con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune; il tutto in deroga alla originaria destinazione del parcheggio ad unità immobiliare già individuata nel titolo edilizio che aveva legittimato la costruzione. Detta norma, tuttavia, non consente sin dall'inizio la realizzazione del parcheggio senza preventiva individuazione nel titolo edilizio del fabbricato cui l'autorimessa è asservita.
Consegue che - mancando, all'epoca della presentazione della d.i.a. attinente al cosiddetto primo livello delle autorimesse, la individuazione delle abitazioni servite - detta d.i.a. non costituiva valido titolo per la realizzazione delle autorimesse, essendo necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire. 3. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Russo Giovanni con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2013