 Cass. Sez. III n. 16495 del 11 aprile 2013 (cc 27 feb. 2013)
Cass. Sez. III n. 16495 del 11 aprile 2013 (cc 27 feb. 2013)
Pres. Teresi Est. Gentile Ric. Russo
Urbanistica. Realizzazione autorimesse pertinenziali
Come si evince in modo univoco dall'esame dell'art. 9, comma 5, L. 122/1989, come modificato dall’art. 10 d.l. 5/2012 la disciplina legislativa consente esclusivamente di trasferire – in epoca successiva alla realizzazione dell'autorimessa - la proprietà del parcheggio con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune; il tutto in deroga alla originaria destinazione del parcheggio ad unità immobiliare già individuata nel titolo edilizio che aveva legittimato la costruzione. Detta norma, tuttavia, non consente sin dall'inizio la realizzazione del parcheggio senza preventiva individuazione nel titolo edilizio del fabbricato cui l'autorimessa è asservita.
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:       Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. TERESI   Alfredo          - Presidente  - del 27/02/2013
 Dott. GENTILE  Mario       - rel. Consigliere - SENTENZA
 Dott. MARINI   Luigi            - Consigliere - N. 503
 Dott. GRAZIOSI Chiara           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 28493/2012
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 Russo Giovanni, nato il 29/09/1976;
 avverso la ordinanza del 11/04/2012 del Tribunale di Grosseto;
 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
 udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore  Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso chiedendo il rigetto del  ricorso;
 udito l'avv. Fiore Marochetti, difensore di fiducia del ricorrente,  che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 1. Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza emessa l'11/04/2012 -  provvedendo sull'appello, ex art. 322 bis c.p.p., proposto  nell'interesse di Giovanni Russo, avverso l'ordinanza del Gip  sede, in data 17/02/2012 con la quale veniva respinta la richiesta di  revoca del sequestro preventivo, come già disposto in atti -  dichiarava inammissibile l'appello per la sussistenza del giudicato  cautelare; ovvero in via subordinata respingeva il gravame.  2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo  violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
 2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
 a)che, a seguito della modifica legislativa della norma di cui alla  L. n. 122 del 1989, art. 9, comma 5, introdotto dal D.L. n. 05 del  2012, art. 10, la nozione di pertinenzialità del parcheggio era  stata estesa a qualunque immobile ubicato nel Comune interessato,  anche se l'individuazione di detto immobile veniva effettuato dopo la  realizzazione a mezzo di semplice d.i.a..
 b)che, comunque, la decisione impugnata era priva di motivazione,  costituendo quella espressa solo motivazione apparente.  Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza  impugnata.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 1. Il ricorso è infondato nei termini di cui in motivazione.  1.1. Il Gip del Tribunale di Grosseto, con provvedimento in data  23/02/2009 (previa convalida del sequestro operato dalla Polizia  Municipale di Monte Argentario il 17/02/2009) disponeva il sequestro  preventivo del primo e del secondo livello di autorimesse di  proprietà della società Edilrosi srl, di cui Giovanni Russo era  il rappresentante legale, autorimesse ubicate nella frazione di  Porto Ercole del Comune di Monte Argentario.
 Il Gip, con ordinanza in data in data 17/02/2010, da un lato  disponeva il dissequestro e la restituzione del cosiddetto secondo  livello di autorimesse; dall'altro respingeva la richiesta di  dissequestro delle autorimesse site al primo livello, sussistendo sia  il fumus commissi delicti che le esigenze cautelari.  1.2. Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 17/03/2010  respingeva l'appello proposto da Giovanni Russo avverso la  predetta ordinanza del Gip del 17/02/2010, osservando, fra l'altro,  che la procedure della d.i.a. adottata per la realizzazione delle  autorimesse in esame non costituiva titolo abilitativo valido.  Invero, nella fattispecie, mancava il requisito della  pertinenzialità poiché le autorimesse si presentavano come opere a  sè stanti, rispetto alle quali non erano state individuate le  abitazioni servite (vedi pag. 1 ordinanza impugnata).  1.3. L'interessato (Russo Giovanni) con istanza presentata in data  18/01/2012, chiedeva nuovamente la revoca del sequestro preventivo  inerente alle autorimesse ubicate al primo livello.  1.4. Il Gip, con ordinanza del 07/02/2012, respingeva la richiesta di  revoca del sequestro.
 1.5. Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza in data 11/04/2012  dichiarava inammissibile /o comunque rigettava l'appello proposto da  Giovanni Russo, assumendo nella sostanza che non era mutato il  quadro probatorio sia quanto al fumus commissi delicti sia quanto al  periculum in mora. In particolare mancava la preventiva indicazione  del fabbricato servito; il che costituiva condizione essenziale per  la ravvisabilità del vincolo di pertinenzialità (vedi ordinanza  impugnata pagg. 2, 3).
 1.6. Russo Giovanni proponeva l'attuale ricorso per Cassazione  avverso l'ordinanza dell'11/04/2012, deducendo articolate censure  (come già riportate al punto 2 della narrativa).
 2. Tanto premesso sugli elementi essenziali della fattispecie in  esame, va rilevato che è infondato l'assunto difensivo principale  secondo cui - a seguito della modifica normativa della L. n. 122 del  1989, art. 9, comma 5, introdotta dal D.L. n. 5 del 2012, art. 10, -  la nozione di pertinenzialità era estesa, sin dall'inizio del  procedimento autorizzativo, a qualunque immobile sussistente nel  comune interessato.
 All'uopo si osserva - come si evince in modo univoco dall'esame delle  citate norme (L. n. 122 del 1989, art. 9, comma 5, come modificato  dal D.L. n. 5 del 2012, art. 10) - che la predetta disciplina  legislativa consente esclusivamente di trasferire - in epoca  successiva alla realizzazione dell'autorimessa - la proprietà del  parcheggio con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a  pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune; il  tutto in deroga alla originaria destinazione del parcheggio ad unità  immobiliare già individuata nel titolo edilizio che aveva  legittimato la costruzione. Detta norma, tuttavia, non consente sin  dall'inizio la realizzazione del parcheggio senza preventiva  individuazione nel titolo edilizio del fabbricato cui l'autorimessa  è asservita.
 Consegue che - mancando, all'epoca della presentazione della d.i.a.  attinente al cosiddetto primo livello delle autorimesse, la  individuazione delle abitazioni servite - detta d.i.a. non costituiva  valido titolo per la realizzazione delle autorimesse, essendo  necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire.  3. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Russo Giovanni con  condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  			processuali.
 Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
 Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2013
 
                    




