Cass.Pen. Sez. III n. 32708l 27luglio 2023 (UP 20 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Reynaud Ric. Congedi
Urbanistica.Realizzazione campeggio

La realizzazione di un campeggio  – o, comunque,  di una struttura ricettiva all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti – con plurimi manufatti ed impianti destinati ad ospitare e garantire servizi per il soggiorno di  clientela è certamente un intervento di trasformazione urbanistica del territorio assoggettato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), t.u.e. La richiamata disposizione stabilisce infatti che costituiscono "interventi di nuova costruzione", assoggettati al previo rilascio del permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), t.u.e., «quelli di  trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle  categorie definite alle lettere precedenti». Né può dubitarsi che, laddove ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, detti interventi siano altresì assoggettati all’autorizzazione paesaggistica, necessaria per “lavori di qualsiasi genere” che incidano sull’assetto di territori vincolati.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 gennaio 2022, la Corte di appello di Lecce, decidendo sul gravame proposto da Massimo Congedi, ne ha confermato la condanna alle pene di legge per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (d’ora in avanti, t.u.e.) e 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione alla trasformazione urbanistico-edilizia in campeggio – con abusiva installazione e realizzazione di opere – di un’area di quasi 13.000 mq. destinata a pascolo naturale e bosco, sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica.

 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione delle disposizioni incriminatrici ed il vizio di motivazione – insufficiente e contraddittoria – circa la ritenuta realizzazione di un campeggio, laddove si trattava di una mera area di sosta debitamente autorizzata. Richiamando anche la previsione di cui all’art. 3, lett. e.5), t.u.e., il ricorrente lamenta che la conclusione non poteva ricavarsi dal fatto che fosse previsto un servizio di somministrazione di energia elettrica, né dall’esistenza di un container non stabilmente infisso al suolo recante la scritta “direzione” o dall’esistenza di bagni pubblici e docce.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite.

2. Con accertamento in fatto in questa sede incensurabile, non illogicamente argomentato e non scalfito dalle generiche doglianze proposte in ricorso, la sentenza impugnata ha evidenziato come, nella pacifica assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, in un’area vincolata, adibita a pascolo e bosco, di circa 13.000 mq., il ricorrente avesse realizzato una struttura ricettiva per turisti in luogo del “parcheggio temporaneo” per veicoli per il quale aveva richiesto ed ottenuto autorizzazione per la sola stagione estiva 2017 (allegata al ricorso). Per giungere a tale conclusione, con doppia decisione conforme, facendo corretta applicazione del consolidato principio giusta il quale un intervento edilizio che incide sull'assetto del territorio deve essere valutato nel suo complesso e non può essere parcellizzato artificiosamente in una moltitudine di "micro-interventi", al fine di seguire un regime autorizzatorio (o, eventualmente, sanzionatorio) più favorevole (Sez. 3, n. 2833 del 13/06/2018, dep. 2019, Sabatini, Rv. 274819), i giudici di merito hanno valorizzato la realizzazione, del tutto abusiva, delle opere indicate in imputazione, vale a dire: «una roulotte in forma stabile con realizzazione di un  gazebo in legno e pedana adibito a punto vendita e “direzione” (punto accoglienza ospiti)…realizzazione di piazzole, due manufatti destinati e bagni e docce, con adiacente vano deposito, posti nella diretta disponibilità dei camperisti alloggiati, ed ancora locale con due lavatrici self-service e creazione lungo tutta l’area di impianto elettrico ed impianto idrico con tubazioni interrate e confluenti in pozzo nero con copertura in calcestruzzo».
La conclusione è del tutto logica e coerente, trattandosi di strutture evidentemente finalizzate all’accoglienza turistica e non già ad un parcheggio temporaneo di veicoli, quale definito nell’art. 3 cod. str.
Per altro verso, come ha parimenti argomentato la sentenza impugnata – con non illogica motivazione e facendo buon governo dei consolidati principi ermeneutici che reggono la materia, senza che la conclusione sia stata specificamente contestata in ricorso – al di là delle modalità costruttive e/o del più o meno stabile ancoraggio al suolo, le opere descritte, mai dichiarate al comune, non rientrano tra quelle assoggettate ad edilizia libera perché «dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale» (così, l’art. 6, comma 1, lett. e bis, t.u.e. nella versione vigente all’epoca dei fatti).

3. Ciò premesso, reputa il Collegio che, come ha esattamente rilevato la sentenza impugnata, la realizzazione di un campeggio  – o, comunque,  di una struttura ricettiva all’aperto per sosta e il soggiorno dei turisti – con plurimi manufatti ed impianti destinati ad ospitare e garantire servizi per il soggiorno di  clientela sia certamente un intervento di trasformazione urbanistica del territorio assoggettato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), t.u.e. Per quanto qui interessa, la richiamata disposizione stabilisce infatti che costituiscono "interventi di nuova costruzione", assoggettati al previo rilascio del permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), t.u.e., «quelli di  trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle  categorie definite alle lettere precedenti». Né può dubitarsi che, laddove ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, detti interventi siano altresì assoggettati all’autorizzazione paesaggistica, necessaria per “lavori di qualsiasi genere” che incidano sull’assetto di territori vincolati.
3.1. Secondo la stessa previsione invocata in ricorso, contenuta sub  lett. e.5) della citata disposizione, nella versione vigente all’epoca dei fatti quale risultante dall’interpolazione operata con l. 28 dicembre 2015, n. 221, sono comunque da considerarsi  interventi di nuova costruzione la «installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi  genere,  quali  roulottes,  campers,  case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,  ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi  in strutture ricettive all'aperto per la  sosta  e  il  soggiorno  dei  turisti,  previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e,  ove  previsto, paesaggistico,  in conformità alle normative regionali di settore». Ai fini di cui qui si discute non rilevano le modifiche successivamente apportate a tale disposizione dall’art. 10 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, conv., con modiff., in l. 11 settembre 2020, n. 120, che ha escluso dalla necessità del previo rilascio del permesso di costruire anche le tende e le «unità  abitative  mobili  con  meccanismi  di rotazione in funzione, e  loro  pertinenze  e  accessori,  che  siano collocate,  anche  in  via  continuativa,  in   strutture   ricettive all'aperto per la  sosta  e  il  soggiorno  dei  turisti  previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e,  ove  previsto, paesaggistico,  che  non  posseggano  alcun  collegamento  di  natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali  e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti».
Detta disposizione, pur genericamente invocata dal ricorrente, a ben vedere sconfessa la conclusione che lo stesso pretenderebbe di trarne, posto che essa conferma che la realizzazione di strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, proprio perché determina una stabile trasformazione del territorio, dev’essere previamente autorizzata sul piano urbanistico-edilizio e paesaggistico. Soltanto laddove ciò avvenga si potrà poi valutare se, e in quali limiti, la (ulteriore) installazione di manufatti leggeri non destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee sia o meno sottratta, per le singole opere di volta in volta realizzate, al controllo urbanistico con necessità del rilascio del permesso di costruire o, nel caso di maggiore impatto sul territorio, dell’approvazione di un piano di lottizzazione (cfr., con particolare riguardo alla disciplina risultante dalle modifiche operate con il citato d.l. n. 76/2020, Sez. 3, n. 36552 del 15/06/2022, Crugliano, Rv. 283590).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il  20 aprile  2023.