Cass. Sez. III n. 10646 del 18 marzo 2010 (Cc 21 gen. 2010)
Pres. Grassi Est. Amoresano Ric. Amato e altri.
Rifiuti. Legislazione emergenziale per la Regione Campania
La "speciale competenza" dell'A.G. di Napoli in materia di emergenza rifiuti nella Regione Campania, introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 90 (conv., con modd., in L. 14 luglio 2008, n. 123), si applica anche ai reati previsti dall'art. 6 del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. con modd. in L. 30 dicembre 2008, n. 210. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo di un veicolo adibito a trasporto abusivo di rifiuti speciali).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/01/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 107
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 34175/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Amato Antonio nato il 29.7.1969
2) Febring Heinz Salvatore nato il 31.5.1950;
3) Febring Neinz Marco nato il 4.3.1974;
avverso l'ordinanza del 10.6.2009 del Tribunale di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore,avv. Mignano Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) I Carabinieri di Napoli Poggioreale procedevano, in data 12.2.2009, al sequestro d'urgenza di un autocarro, di proprietà e guidato da Amato Antonio, che trasportava 350 contatori di gas dismessi, ipotizzando il reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6 (trattandosi di rifiuti speciali trasportati senza alcuna autorizzazione). In data 20.2.2009 il GIP di Napoli, in composizione monocratica, dichiarava la propria incompetenza funzionale a favore del GIP in composizione collegiale, ai sensi della L. n. 123 del 2008, art. 3. Quest'ultimo, a sua volta, pur sollevando conflitto negativo di competenza, con trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto medesimo, riteneva di adottare i provvedimenti urgenti, per cui, in data 23 aprile 2009, ordinava il sequestro dell'autocarro e dei contatori. Il Tribunale del riesame di Napoli, con provvedimento in data 10.6.2009, rigettava la richiesta di riesame, presentata nell'interesse di Amato Antonio, Febring Heinz Salvatore e Febring Heinz Marco, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP collegiale. Quanto alla eccepita incompetenza dei Carabinieri a disporre il sequestro, riteneva il Tribunale che, trattandosi di questione riguardante la regolarità del sequestro d'urgenza, essa non era proponibile davanti al riesame; ne' la eventuale invalidità del provvedimento d'urgenza condizionava in alcun modo il provvedimento del giudice. In ordine alla eccezione di incompetenza dell'organo richiedente (stante l'applicabilità della L. n. 123 del 2008), riteneva il Tribunale che il procedimento sarebbe spettato comunque alla competenza della Procura di Napoli, sia secondo la normativa speciale che secondo le regole ordinarie.
In relazione alla eccepita incompetenza del GIP in composizione collegiale, dopo aver rilevato che la difesa in proposito aveva sostenuto il contrario di quanto dedotto al punto precedente in ordine alla non applicabilità della L. n. 123 del 2008, riteneva il Tribunale che ci si trovava, comunque, in presenza di un provvedimento emesso da più GIP appartenenti allo stesso ufficio (tutti ugualmente competenti) e non di un atto collegiale, processualmente irregolare ma non nullo, stante il principio di tassatività delle nullità.
Quanto al merito, riteneva il Tribunale che dalla descrizione dei fatti e dalla norma di legge richiamata risultava evidente che la contestazione riguardava il trasporto di rifiuti speciali (come del resto era chiaro alla stessa difesa, che nei motivi di impugnazione prendeva posizione su tale contestazione). La motivazione risultava adeguata anche in ordine agli elementi a carico. Il trasporto di rifiuti speciali senza autorizzazioni integra il reato ipotizzato (non possono applicarsi, invece, le disposizioni richiamate dalla difesa in ordine al trasporto di rifiuti prodotti nell'ambito della attività imprenditoriale, essendovi, nel caso di specie, diversità tra il soggetto che effettuava il trasporto ed il titolare dell'attività imprenditoriale medesima).
Sussistevano infine le esigenze cautelari sia per impedire la regolare utilizzazione del materiale sequestrato, sia per garantire la confisca obbligatoria.
2) Propone ricorso per cassazione il difensore degli indagati. Dopo una premessa in fatto, denuncia la violazione di legge e la illegittimità dell'ordinanza impugnata sotto diversi profili. La L. n. 123 del 2008 stabilisce che non si applicano le previsioni di cui all'art. 321 c.p.p., comma 3, per cui indubitabilmente non è consentito il sequestro d'urgenza da parte della p.g., ne' da parte del P.M.; il sequestro eseguito dai Carabinieri di Napoli Poggioreale è pertanto illegittimo. Non è condivisibile l'assunto del Tribunale, in quanto, dopo un contrasto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità che il riesame si pronunci su questioni di competenza. La L. n. 123 del 2008 deroga altresì all'art. 51 c.p.p., per cui la richiesta di sequestro preventivo doveva essere avanzata non dal P.M. ma dal Procuratore della Repubblica di Napoli. Anche in proposito l'assunto del Tribunale non è condivisibile, in quanto nella specie si è in presenza di una vera e propria competenza e non di semplice organizzazione interna di un ufficio. Quanto alla eccepita incompetenza del GIP collegiale, come affermato dalla Corte di cassazione, la speciale competenza attribuita ai magistrati requirenti e giudicanti di Napoli non si estende a tutti i reati ambientali, ma si intende limitata a quelli introdotti dalla L. n. 123 del 2008, art. 2 ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152. Per il reato per cui si procede (L. n. 210 del 2008, art. 6) non è prevista, quindi, la competenza collegiale. Tra l'altro il GIP collegiale non è neppure il giudice procedente, non essendo stata ancora esercitata l'azione penale, (l'art. 91 disp. att. c.p.p. fa riferimento alla fase degli atti preliminari al dibattimento). Pacificamente quindi competente ad adottare il provvedimento era il GIP ordinario. Il Tribunale del riesame, come si è visto, è tenuto a pronunciarsi anche su questioni attinenti la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Ed è pacifico che soltanto eccezionalmente il giudice incompetente può disporre una misura cautelare. Il Tribunale del riesame erroneamente ha ritenuto che il GIP collegiale non fosse comunque incompetente (trattandosi di atto congiunto) e non ha neppure individuato il giudice competente. Assume poi che il decreto di sequestro va motivato in relazione al fumus ed al periculum. Nel provvedimento impugnato si fa riferimento alla L. n. 210 del 2008, art. 6, che contiene però un solo articolo (evidentemente il richiamo è al D.L. n. 172 del 2008 che prevede però ben otto complesse ipotesi di reato e non compete certo all'indagato individuarle). Il decreto di sequestro andava pertanto dichiarato nudo. In ogni caso l'ipotesi di reato cui eventualmente si intende far riferimento è inesistente. Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212, comma 8 esclude l'applicazione dei commi 5,6 e 7 ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che sono abilitati alla raccolta ed al trasporto dei propri rifiuti senza necessità di iscrizione all'albo. E tale è la compagnia napoletana illuminazione e scaldamento col gas, che, come emerge da tutta la documentazione prodotta, è esclusiva proprietario dei contatori sequestrati e, in forza di contratto, ha appaltato al Febring i lavori di verifica, sigillatura e sostituzione misuratori gas metano. Risulta ampiamente dagli atti che l'opus realizzato o il servizio reso dall'appaltatore viene acquisito al patrimonio del committente, a nulla rilevando quindi la diversità dei soggetti.
Infine eccepisce la illegittimità costituzionale del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, modif. dalla Legge di Conversione n. 210 del 2008 per contrasto con l'art. 3 Cost.. Pur prevedendo alcune delle ipotesi criminose di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, l'art. 6 commina una sanzione più grave (lo stesso fatto quindi, se commesso nella Regione Campania, è punito più gravemente che altrove). 3) II ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Quanto al primo motivo, ineccepibilmente il Tribunale ha ritenuto che, oggetto della impugnazione è il provvedimento di sequestro emesso dal giudice e che su di esso non incidono eventuali patologie del sequestro d'urgenza e del provvedimento di convalida. Secondo la giurisprudenza di questa Corte "L'inefficacia del sequestro attuato dalla polizia giudiziaria per mancata convalida dello stesso nel termine indicato dall'art. 355 cod. proc. pen., ovvero la nullità di esso determinata da qualsiasi motivo, non determina l'illegittimità del decreto di sequestro preventivo successivamente emesso sugli stessi beni, data l'assenza di qualsiasi disposizione in tal senso e l'autonomia dei due provvedimenti emessi da organi diversi" (cfr. Cass. pen. sez. 1^ n. 5268 del 25.9.1997). L'autonomia e l'indipendenza del provvedimento cautelare emesso dal Gip (che deve verificare i requisiti sostanziali) sono stati affermati anche in relazione alle misure cautelari personali. "In materia cautelare, la convalida del fermo che ha un valore circoscritto al controllo dell'operato della p.g. e l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, ancorché emesse contestualmente sono provvedimenti indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro; ne consegue che l'eventuale nullità del primo non determina la nullità del secondo" (cfr. Cass. sez. 4 n. 5740 del 5.12.2007; conf. Cass. sez. 3 n. 42074 del 16.10.2008). 3.2) In ordine alla eccepita incompetenza dell'organo richiedente, va ricordato preliminarmente che, per far fronte alla situazione emergenziale connessa allo smaltimento dei rifiuti in Campania, veniva emanato il D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Tale decreto, tra l'altro, al fine di assicurare un più efficace coordinamento delle attività di indagini, introduceva deroghe alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria (art. 3), prevedendo che:
a) le funzioni di cui all'art. 51 c.p.p., comma 1, lett. a) sono attribuite al Procuratore della Repubblica di Napoli che le esercita anche in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 art. 2 e successive modificazioni;
b) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli;
c) sulle richieste di misure cautelari, personali e reali, decide lo stesso Tribunale in composizione collegiale.
Risulta evidente la volontà del legislatore di "centralizzare" presso gli uffici giudiziari di Napoli le attività di indagini e l'adozione delle misure cautelari.
Tranne che per l'attribuzione al giudice collegiale della competenza, a decidere sulla richiesta di misure cautelari, si applicano, però, le regole ordinarie in ordine allo svolgimento delle "funzioni" da parte del Procuratore della Repubblica e del GIP (fatta salva ovviamente la "competenza regionale").
Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che il Procuratore della Repubblica non debba personalmente gestire il procedimento, ma che possa delegare i suoi sostituti. Trattasi quindi (eventualmente) di una questione riguardante l'organizzazione interna dell'ufficio,che non incide sulla validità della richiesta. Ha, peraltro, evidenziato il Tribunale che, in ogni caso, il procedimento sarebbe spettato alla Procura di Napoli, sia secondo la normativa speciale che secondo le regole orinane in tema di competenza. Del resto l'art. 3 D.L. cit., nel far riferimento all'esercizio delle funzioni anche in deroga al D.Lgs. n. 106 del 2006, art. 2, amplia, piuttosto, la possibilità di delega da parte del Procuratore di singoli procedimenti o atti di indagine.
A parte il fatto che sarebbe stata una contraddizione in termini, da un lato, attribuire le funzioni di pubblico ministero al Procuratore della Repubblica di Napoli per tutti i procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania e poi, dall'altro, impedire la possibilità del ricorso alla delega ai magistrati dell'ufficio.
3.3) In ordine alla eccepita incompetenza del GUP collegiale, a parte la intrinseca contraddizione, già sottolineata dai giudici del riesame, del ricorso, che in relazione ai primi due motivi invocava, invece, l'applicazione della L. n. 123 del 2008, va ricordato che tale legge, che convertiva con modificazioni il D.L. n. 90 del 2008, prevedeva la competenza funzionale distrettuale "nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella Regione Campania, nonché in quelli connessi a norma dell'art. 12 c.p.p., attinenti alla attribuzioni del sottosegretario di stato, di cui all'art. 2....". Si tratta quindi di stabilire a quali reati si applichi la "speciale competenza". Questa Corte, anche di recente, ha affermato che "L'analisi della disciplina fondata sulla ricostruzione della voluntas legis e della occasio legis e sulla interpretazione letterale e logico sistematica delle nuove disposizioni, quali risultano a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge, portano a ritenere che la clausola restrittiva introdotta dalla L. n. 123 del 2008 riguardi anche i reati principali e definisca la competenza del GIP e del GUP regionale. Di conseguenza le nuove disposizioni in tema di competenza si applicano, oltre che ai reati introdotti dal D.L. n. 90 del 2008, art. 2, conv. dalla L. n. 123 del 2008, volti ad assicurare l'effettività, la celerità e l'omogeneità dell'azione del Sottosegretario di Stato in relazione all'emergenza rifiuti nella Regione Campania, a quelli relativi alla gestione dei rifiuti, e, specificamente,a quelli contenuti nella parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 (norme in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi, di particolari categorie di rifiuti e bonifica dei siti contaminati da cui derivano le attività, sanzionate penalmente dal titolo sesto della quarta parte, di abbandono dei rifiuti, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, bonifica dei siti, violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, etc.), a quelli previsti dal D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6, conv. dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210...". (cfr. Cass. sez. 1^ sent. n. 30096 del 27.5.2009).
In riferimento alle condotta ipotizzata a carico degli indagati, risulta chiaramente dal testo normativo che l'art. 6 al comma 1, lett. d) riproduce esattamente quanto già previsto dal D.L. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 ("chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente.."). La "differenza" riguarda solo il regime sanzionatorio, molto più grave se il reato risulta commesso nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Tanto, del resto, riconoscono gli stessi ricorrenti che, con l'ultimo motivo, sollevano la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, modif. dalla L. n. 210 del 2008 di conversione, in riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, per contrasto con l'art. 3 Cost..
Non vi è quindi ragione alcuna per escludere dalla "competenza speciale" le condotte previste dal predetto articolo 6, già riportate nell'art. 256 cit. (norma quest'ultima inserita nella parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 156, alla quale pacificamente, anche per i ricorrenti - cfr. pag. 5-6 ricorso - si applica detta competenza).
3.4) Il Tribunale ha correttamente ed adeguatamente motivato sia in ordine alla sussistenza del fumus,che delle esigenze cautelari. Quanto al fumus ha rilevato che dalla lettura complessiva del provvedimento di sequestro risulta evidente che "la contestazione è quella di aver effettuato il trasporto di rifiuti speciali". La motivazione del decreto di sequestro preventivo, oltre a richiamare la norma di legge violata (al di là della improprietà
terminologica, risulta evidente che il riferimento è al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, convertito nella L. 30 dicembre 2008, n. 210), descriveva precisamente la condotta: "Non v'è dubbio che sussistano i gravi indizi in ordine alla sussistenza del reato, sul punto è esaustiva l'informativa della Compagnia CC Poggioreale del 12.2.09 a cui ci si riporta. I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro un autocarro con 350 contatori di metano dismessi che possono qualificarsi come rifiuti speciali non pericolosi". Ha sottolineato inoltre il Tribunale che la chiarezza della contestazione era confermata dal fatto che la difesa, nei motivi di gravame, aveva preso posizione specifica sulla smessa, esercitando quindi a pieno i propri diritti.
Essendo pacifica la condotta materiale di trasporto di rifiuti ed essendo il trasporto effettuato senza le necessarie autorizzazioni, sussistevano indubitabilmente gravi indizi del reato ipotizzato. Anche in ordine alle esigenze cautelari la motivazione del provvedimento impugnato è corretta ed adeguata, facendosi riferimento alla necessità di impedire la regolare utilizzazione del materiale sequestrato e comunque per garantire la confisca obbligatoria.
3.5) Infondato è anche il motivo di cui alla lett. e), non essendo condivisibile l'interpretazione data dai ricorrenti al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212, comma 8.
Secondo tale norma "Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ne' ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in una apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni". Anche per tali imprese è quindi prevista l'iscrizione sia pure in forma semplificata (nella comunicazione bisogna, comunque, dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21, tra l'altro, la sede dell'impresa, l'attività dalla quale sono prodotti i rifiuti, la caratteristica e la natura dei rifiuti prodotti, gli estremi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati). E a tale iscrizione era tenuta anche la Compagnia napoletana del gas che, secondo gli stessi ricorrenti, è "da annoverare tra quei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi abilitata alla raccolta e al trasporto..".
Se dunque l'iscrizione è comunque prevista per lo stesso produttore iniziale, non si vede come "altri soggetti" possano esercitare un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti senza alcuna formalità e svincolati da ogni controllo. Attraverso il ricorso allo strumento dell'appalto si consentirebbe, cioè, la raccolta ed il trasporto di rifiuti, anche in forma "professionale", a soggetti non produttori. È evidente che una simile interpretazione contrasta con la lettera e la ratio della norma.
3.6) La eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, modif. dalla L. n. 210 del 2008 di conversione in riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 per contrasto con l'art. 3 Cost. (le due norme si differenziano in ordine alla pena) è palesemente irrilevante in questa fase cautelare (non venendo in rilievo in detta fase l'entità del trattamento sanzionatorio da applicare).
P.Q.M.
Dichiara non rilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010