Cass. Sez. III n. 8076 del 27 febbraio 2025 (Cc 4 feb 2025)
Pres. Di Nicola Est. Liberati Ric. PM in proc. Rosina
Rumore.Requisiti per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen.
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito territoriale circoscritto
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 ottobre 2024 il Tribunale di Genova ha rigettato l’appello cautelare proposto dal Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale nei confronti del decreto del 10 settembre 2024 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con cui era stata rigetta la richiesta del Pubblico ministero di sequestro preventivo di una porzione dell’area adibita a discoteca e denominata “Covo di Nord Est”, in territorio del Comune di Santa Margherita Ligure, località Punta Pedale, oltre che dei relativi apparecchi di riproduzione sonora, richiesta a fini impeditivi, allo scopo di evitare la ripetizione del reato di cui all’art. 659 cod. pen., contestato a Stefano Rosina quale amministratore della Rinascita 2 S.r.l., conduttrice di tale pubblico esercizio.
2. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato, a norma dell’art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen., l’errata applicazione degli artt. 659 cod. pen., 844 cod. civ. e 10, secondo comma, l. 447/1995,
Ha esposto che il Tribunale ha rigettato l’impugnazione del Pubblico ministero rilevando la configurabilità di un mero illecito amministrativo, in particolare quello di cui all’art. 10, secondo comma, l. 447/1995, quale conseguenza del superamento dei limiti stabiliti da tale legge per le emissioni sonore, stante l’assenza di pregiudizio per l’interesse protetto dalla disposizione incriminatrice, in quanto il numero dei soggetti disturbati dalle emissioni sonore sarebbe agevolmente predeterminabile, anche per la peculiare conformazione dei luoghi, caratterizzati dalla presenza di abitazioni diradate tra loro, collocate sul lungomare tra Portofino e Paraggi e separate da ampi spazi verdi, il che imporrebbe di ricondurre la vicenda a rapporti tra privati.
Tale qualificazione sarebbe, però, ad avviso del Pubblico ministero ricorrente, frutto di una errata interpretazione dell’art. 659 cod. pen., per la cui configurabilità è sufficiente la propagazione dell’effetto sonoro disturbante in un ampio spazio territoriale e la possibilità del disturbo di persone dimoranti su più caseggiati, senza che ne rilevi la densità abitativa o la possibilità di determinare o meno a priori il numero degli edifici o dei soggetti interessati, tanto più in un caso, come quello in esame, in cui non è controverso il superamento dei limite differenziale previsto per la specifica area sulla base della relativa zonizzazione acustica.
Sarebbe, dunque, irrilevante la circostanza che il numero di edifici interessati possa o meno essere predeterminato, in considerazione della natura di pericolo del reato contestato all’indagato (si richiama, sul punto, la sentenza n. 23529 del 2014).
3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, sottolineando la fondatezza del ricorso, in quanto, se per integrare il reato di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen. è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione, occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa in modo da avere una diffusa attitudine offensiva e una idoneità a turbare la pubblica quiete, ai fini della configurabilità della contravvenzione non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio, un condominio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel reato previsto dall'art. 659 cod. pen. l'oggetto della tutela penale è dato dall'interesse dello Stato alla salvaguardia dell'ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all'assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale: si è dunque affermato che i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Sez. 1, 29/11/2011, n. 47298, lori, Rv. 251406 - 01; Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, Virgillito, Rv. 257345 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273216 – 01).
Se, però, secondo la giurisprudenza di legittimità, per integrare il reato di cui all'art. 659, primo comma, cod. pen. è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa (Sez. 3 n. 23529 del 13/05/2014, Ioniez, Rv. 259194 - 01), o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione (Sez. 1 n. 45616 del 14/10/2013, Virgillito, Rv. 257345 – 01, cit.), occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa in modo da avere una diffusa attitudine offensiva e una idoneità a turbare la pubblica quiete, ai fini della configurabilità della contravvenzione non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio, un condominio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273216 – 01, cit).
3. Ora, se è vero che l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete, al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifici accertamenti di natura tecnica, ben potendo fondare il proprio convincimento sulla base di altri dati fattuali suscettibili di valutazione e oggettivamente sintomatici dell’esistenza di un fenomeno oggettivamente disturbante (Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, Montoli e altro, Rv. 263433 - 01; Sez. 1, n. 20954 del 18/1/2011, Toma, Rv. 250417 - 01; Sez. 1, n. 7042 del 27/5/1996, Fontana, Rv.205324 – 01; v. anche Sez. 3, n. 9699 del 15/11/2018, dep. 2019, Mezzapesa, non massimata; Sez. 3, n. 10938 del 18/12/2018, dep. 2019, Girotto non massimata), non può non rilevarsi che nel caso in esame il Tribunale, nel disattendere l’appello cautelare del Pubblico ministero, non ha correttamente interpretato il dato normativo, avendo osservato che il problema (di idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete, al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone), sussiste, ma riguarda solo i residenti nelle abitazioni, poche e diradate, che sorgono nella zona sovrastante e latistante la discoteca il “Covo”, e, solo in considerazione del numero assai ridotto delle abitazioni che sovrastano tale locale, ha ritenuto riconducibile la condotta a rapporti di vicinato o, comunque, tra proprietà limitrofe, degradando la vicenda dall'ambito penale a quello dei rapporti tra privati, affermando che la riconosciuta lesione di pochi residenti ben determinati del diritto a godere delle rispettive proprietà senza subire emissioni sonore che superano la normale tollerabilità non può essere ricondotta alla previsione incriminatrice di cui all’art. 659 cod. pen.
4. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una interpretazione non corretta della disposizione, nella lettura che, come evidenziato, ne ha dato la costante e univoca giurisprudenza di legittimità, emergendo dall’ordinanza impugnata che le emissioni sonore, di cui è stato accertato il superamento dei limiti legislativamente stabiliti, sono idonee a turbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di soggetti, anche se raccolti in un ambito territoriale ristretto, ossia i residenti nelle abitazioni che sorgono nella zona sovrastante e latistante il locale denominato “il Covo di Nord Est”, cioè, secondo quanto riportato nella stessa ordinanza impugnata, gli abitanti di una “decina di edifici”, dunque non certo singoli soggetti, ma una pluralità indeterminata di persone, potenzialmente esposte al disturbo derivante dalle emissioni sonore provenienti da detto locale.
La circostanza che il numero di tali soggetti sia contenuto, raccolto in un ambito ristretto, e anche determinabile, come sottolineato nell’ordinanza impugnata, non costituisce aspetto idoneo a consentire di escludere la configurabilità della fattispecie, che non richiede un numero minimo di soggetti potenzialmente esposti alle emissioni sonore, né che l’ambito della presenza di questi sia esteso territorialmente.
5. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata occorrendo un nuovo esame dell’appello cautelare, che il Tribunale di Genova condurrà attenendosi al seguente principio di diritto:
“Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito territoriale circoscritto”.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 4/2/2025