Cass. Sez. III Sent. 35863 del 26/10/2006 (Cc.20/09/2006)
Presidente: Papa E. Estensore: Lombardi AM. Imputato: Montilli.
(Rigetta, Trib. lib. Napoli, 16 Settembre 2005)
EDILIZIA - IN GENERE - Ristrutturazione edilizia - Edificazione di soppalco - Permesso di costruire - Necessità - Sussistenza - Ragioni.

L'esecuzione di soppalchi nel corso di lavori di ristrutturazione interna di un edificio comporta l'aumento della superficie e la realizzazione di un edificio in parte diverso, così che sussiste l'obbligo di richiedere il permesso di costruire, la cui mancanza integra gli estremi del reato previsto dall'art.44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 20/09/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 837
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 20126/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Montilli Antonio, n. a Napoli il 2.9.1977, ivi res. via Gaetano Argento n. 14;
avverso l'ordinanza in data 16.9.2005 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 14.6.2005.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un immobile emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 14.6.2005 nei confronti di Montilli Antonio, indagato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e art. 349 c.p..
Il Tribunale del riesame ha rilevato in punto di fatto che in un appartamento in corso di ristrutturazione era stato realizzato uno sporto di circa dieci mq., in assenza del permesso di costruire, e che detto manufatto abusivo era già stato oggetto di sequestro; che in data 7.6.2005 i vigili urbani avevano accertato la continuazione dei lavori mediante la chiusura perimetrale del balcone con la conseguente realizzazione di un volume in ampliamento dell'immobile;
che inoltre nel corso dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'appartamento era stato realizzato un soppalco in ferro mediante il quale l'appartamento era stato suddiviso in due piani con un cospicuo aumento della superficie dell'immobile; che i lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione necessitavano, pertanto, del rilascio del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c); che, alla luce dei citati rilievi, dovevano ritenersi sussistenti il fumus dei reati oggetto di indagine e le esigenze cautelari con riferimento all'immobile nel suo complesso, non risultando peraltro che la realizzazione dell'opera fosse stata ultimata.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, che la denuncia con due motivi di gravame.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10.
Premesso che con l'istanza di riesame era stata chiesta la revoca del sequestro per carenza delle esigenze cautelari o, quanto meno, la riduzione della misura al solo sporto, si deduce che il tribunale ha affermato erroneamente che anche le opere interne di ristrutturazione dello appartamento sono state realizzate in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), in quanto la disposizione citata subordina gli interventi di ristrutturazione edilizia al rilascio del permesso di costruire allorché "portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A comportino mutamenti della destinazione d'uso".
Si deduce, quindi, che nel caso in esame vi è stata la realizzazione di un soppalco di otto mq. e di un ripostiglio di sei mq. i quali non comportavano alcuna delle modifiche previste dalla disposizione citata, sicché l'intervento edilizio di cui si tratta poteva essere realizzato mediante la semplice D.I.A..
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 321 c.p.p..
Si deduce che i citati soppalco e ripostiglio erano già stati ultimati, mentre nell'appartamento erano in corso solo lavori di pitturazione, sicché doveva, in ogni caso, essere esclusa l'esistenza delle esigenze cautelari, mentre il sequestro poteva essere limitato al solo sporto balcone.
Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che, così come dedotto dallo stesso ricorrente, il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. b), subordina al rilascio del permesso di costruire la esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume... o delle "superfici".
Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza ha puntualmente rilevato che, tramite la realizzazione del soppalco di circa 25. mq., l'appartamento è stato suddiviso in due piani con la realizzazione di nuove superfici.
Si palesa, pertanto, integrata la previsione della norma sopra riportata, dovendosi ravvisare nelle descritte modifiche dell'immobile la realizzazione di un organismo edilizio in parte diverso dal precedente con aumento delle superfici utili, sicché esattamente è stata ravvisata la sussistenza del fumus del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 per essere stati eseguiti tali lavori senza il permesso di costruire.
Il secondo motivo di gravame costituisce una censura in fatto avverso l'affermazione contenuta nell'ordinanza, secondo la quale la ristrutturazione dell'appartamento non era stata ultimata, dovendo, peraltro essere inclusi in detti lavori di ristrutturazione anche la realizzazione dello ulteriore volume costituito dallo sporto trasformato in un nuovo vano.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico della ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2006