Cass. Sez. III n. 17359 del 8 maggio 2007 (Cc. 8 mar. 2007)
Pres. Papa Est. Sensini Ric. PM in proc. Vazza
Urbanistica. Modifica della destinazione d’uso
Il conferimento di destinazione d'uso ad un locale privo di destinazione certamente comporta il mutamento degli standards urbanistici e l'aumento del carico urbanistico.
UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/03/2007
SENTENZA N. 00202 /2007
REG. GENERALE N. 047776/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III
Composta dagli iIl.mi Sigg.:
Dott. PAPA ENRICO
1.Dott.TARDINO VINCENZO LUIGI
2.Dott.GENTILE MARIO
3.Dott.MARMO MARGHERITA
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTA' di NAPOLI
nei confronti di: N. IL 04/09/1965
1) VAZZA BRUNO
avverso ORDINANZA del 27/11/2006 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere SENSINI MARIA SILVIA
sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Izzo annullamento con rinvio
Udito i difensore Avv. Mazarano Lucio (Napoli)
Fatto e Motivi della Decisione
Con ordinanza in data 27/11/2006, pronunciata a seguito di istanza di riesame avanzata nell'interesse di Vazza Bruno, il Tribunale del Riesame di Napoli annullava il decreto di sequestro preventivo emesso il 26/10/2006 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata, relativo al piano sottotetto, fabbricato "F", del manufatto sito in Piano di Sorrento, località Trinità (fattispecie in tema di realizzazione, in assenza del permesso di costruire e previo deposito di d.i.a., di opere interne di ristrutturazione al sottotetto, con contestato mutamento di destinazione d'uso). In particolare, il Vazza risultava indagato per il reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 per avere, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa " La Comune" e committente, iniziato, continuato ed eseguito, in totale difformità dal permesso di costruire n. 4 del 2/7/1999 e dalla d.i.a. del 22/8/2006, in zona sottoposta a vincolo ex art. 131 e segg. D.L.vo n. 42/2004, opere (predisposizione nei locali sottotetto di canalizzazioni e distribuzioni dell'impianto elettrico e dell'impianto idrico) comportanti il conferimento di una destinazione d'uso abitativa a locali privi di destinazione ed aventi solo funzione accessoria e termoregolatrice. Osservava il Tribunale che la posa in opera di impianto elettrico e la predisposizione (tracce perimetrali) dell'impianto idraulico, pur in assenza di opere murarie, lasciavano verosimilmente ipotizzare una volontà di trasformazione del volume tecnico in volume abitabile, con conseguente mutamento di destinazione d'uso del preesistente sottotetto. Ad avviso del Collegio - tuttavia - una simile trasformazione necessitava di titolo abilitativo concessorio e non di semplice d.i.a. solo nel caso di determinazione di un mutamento degli standards urbanistici, non anche quando detta modificazione intervenga entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici. Nella specie, ognuno dei quattro vani sottotetto serviva al corrispondente appartamento sottostante, cui si accedeva da una scala interna: l'insieme di appartamento e sottotetto costituiva, pertanto, un "unicum" sotto il profilo della categoria urbanistica.
Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, deducendo, sotto il profilo della inosservanza e/o erronea interpretazione della legge penale:
1) che le opere non erano supportate da alcun titolo abilitativo ed erano totalmente difformi sia dal permesso di costruire, sia dalla d.i.a. presentata per il completamento delle opere;
2) che, nella specie, il conferimento di destinazione d'uso ad un locale privo di destinazione certamente comportava il mutamento degli standards urbanistici. Si chiedeva l'annullamento del provvedimento.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.,ex multis, Cass. Sez. 3, 15/3/2002, Catalano), il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, effettuato con opere interne, è possibile senza il previo rilascio del permesso a costruire purché detta modificazione intervenga entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici, atteso che la modificazione giuridicamente e penalmente rilevante è quella che avviene tra macrocategorie, in quanto comporta il mutamento degli standards urbanistici e la variazione del carico urbanistico.
Nel caso di specie, emerge dall' ordinanza impugnata che, più che di mutamento di destinazione d'uso, si é in presenza di un vero e proprio conferimento di una destinazione d'uso abitativa a locali che non avevano alcuna destinazione e, dunque, non appartenevano ad alcuna categoria urbanistica. Da ciò deriva che il conferimento di destinazione d'uso ad un locale privo di destinazione certamente comporta il mutamento degli standards urbanistici e l'aumento del carico urbanistico. Inoltre, erroneamente il Collegio del Riesame ha affermato che il sottotetto andava considerato "omogeneo", sotto il profilo della categoria urbanistica, rispetto all'abitazione sottostante: tale considerazione non andava effettuata in relazione all'immobile de quo, bensì avuto riguardo alle previsioni del Piano di Zona. Ora, emerge dallo stesso provvedimento impugnato, che il Piano di Zona, gli indici di fabbricabilità e gli standars urbanistici avevano imposto che gli edifici avessero un sottotetto avente solo funzione accessoria e termoregolatrice, non certo abitativa, proprio per rendere possibile il rilascio dell'allora concessione edilizia, che mai sarebbe stata rilasciata se tali volumi non fossero stati previsti quali volumi "tecnici". Nella specie, il mutamento di destinazione d'uso ha comportato che il volume "tecnico" sia divenuto volume "abusivo" perché computabile nel calcolo dei volumi in virtù del conferimento della destinazione abitativa.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, l'8/3/2007