Cass. Sez. III n. 16084 del 28 aprile 2025 (CC 13 feb 2025)
Pres. Ramacci. Est. Aceto Ric. Lettieri
Urbanistica.Sanatoria ed assenza della doppia conformità nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica

Il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. Ed è dato, quello posto dal Giudice dell’esecuzione a fondamento della propria decisione, che sancisce l’assoluta impossibilità di sanare l’opera realizzata in zona sismica, prevedendo ancor oggi l’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, pur a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, d.l. n. 69 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2024 (cd. “decreto salva casa”), la necessità che l’opera realizzata in assenza di permesso di costruire o in totale difformità sia doppiamente conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso che a quello della domanda.

RITENUTO IN FATTO

1.Addolorata Lettieri ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 1 agosto 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, pronunciando in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposto con sentenza del 12 giugno 2014 del medesimo Tribunale che l’aveva dichiarata penalmente responsabile del reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e condannata alla pena ritenuta di giustizia.
1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 127, 420-ter, 666 cod. proc. pen., 21-nonies legge n. 241 del 1990 e 97 Cost., il vizio di mancanza e illogicità della motivazione, la mancata acquisizione di una prova decisiva, il travisamento della prova e del fatto e la conseguente nullità dell’ordinanza del 10 luglio 2024 e del provvedimento impugnato in relazione al rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza di discussione a causa dell’impedimento dell’istante (udienza fissata, appunto, il 10 luglio 2024) e della pendenza di atti amministrativi pregiudiziali alla decisione (nello specifico, il ricorso al TAR avverso il provvedimento del 28 febbraio 2023 del Comune di San Felice a Cancello che ha annullato, in sede di autotutela, il permesso di costruire in sanatoria).
Il travisamento della prova riguarda il diritto all’abitazione che impone di proporzionare la reazione (demolizione) all’abuso edilizio tenendo conto delle piccole dimensioni del manufatto, del fatto che sia abitato da persone anziane e da una persona diversamente abile e che nessun concreto vantaggio urbanistico sarebbe tratto dalla demolizione.   


CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Il ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e non supportato da un concreto ed effettivo interesse.

3.Con lettera del 10 luglio 2024 l’odierna ricorrente aveva chiesto al Giudice dell’esecuzione di poter essere sentita all’udienza che si sarebbe tenuta quello stesso giorno e di voler dunque presenziare ma di essere impedita «come da allegata certificazione medica». Il Giudice non aveva accolto la richiesta ed aveva invitato le parti a concludere adottando l’ordinanza oggetto di odierna impugnazione. 
3.1.In termini generali, nel procedimento di esecuzione, disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen., l’interessato non è parte necessaria; ciò nondimeno deve essere sentita se ne fa richiesta, sicché solo in tal caso rileva l’impedimento a comparire (nello stesso senso, anche se relativamente al procedimento di sorveglianza, Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, Di Bari, Rv. 280299 - 01; Sez. 1, n. 2865 del 13/12/2012, dep. 2013, Mennai, Rv. 254701 - 01; Sez. 1, n. 25891 del 17/04/2001, Ferrara, Rv. 219104 - 01). 
3.2.L’impedimento, tuttavia, deve poter essere oggettivamente apprezzato e valutato come tale dal giudice che procede, non essendo sufficiente un certificato medico attestante una generica gastroenterite privo di qualsiasi indicazione sulle conseguenze della patologia diagnosticata in termini di impossibilità di partecipazione fisica e mentale al procedimento.
3.3.Poiché il certificato medico prodotto dalla ricorrente è totalmente privo di indicazioni in tal senso, non è possibile alla Corte di cassazione scrutinare il motivo in parte qua essendole stato sottratto l’oggetto della propria cognizione sul punto.

4.Generica e non proposta in sede di merito è la dedotta violazione del diritto all’abitazione, questione che, anche per le sue implicazioni fattuali (l’eccepito travisamento della prova), non può essere devoluta per la prima volta in sede di legittimità.

5.Nel merito della vicenda, dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che:
5.1.con sentenza del 12 giugno 2014 la ricorrente era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e 349 cod. pen.;
5.2.con la stessa sentenza era stata ordinata la demolizione delle opere abusivamente realizzate e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
5.3.l’8 marzo 2022 il Comune di San Felice a Cancello aveva emesso, in favore di Lettieri Addolorata, il permesso di costruire in sanatoria n. 11/2022;
5.4.con provvedimento del 28 febbraio 2023 il Comune aveva annullato in autotutela il permesso;
5.5.sentito all’udienza camerale del 26 giugno 2024 sulle ragioni dell’autoannullamento del permesso in sanatoria, il tecnico comunale aveva spiegato che: a) era stata riscontrata un’errata rappresentazione grafica dello stato dei luoghi; b) il fabbricato ricadeva in una zona ad elevato rischio idraulico e da frana che comportavano un vincolo di inedificabilità assoluta preesistente alla realizzazione del fabbricato; c) l’immobile non era stato completato nel 2009, come dichiarato dalla ricorrente, perché nel 2010 erano ancora in corso i lavori della sua realizzazione; d) la proprietaria non aveva ottemperato all’ordine di demolizione emesso dal Comune e l’inottemperanza era stata anche ufficialmente constatata senza che l’ente avesse provveduto alla formale acquisizione dell’immobile al proprio patrimonio; e) il fabbricato ricadeva in zona sismica e alcuna rilevanza aveva l’autorizzazione sismica in sanatoria;
5.6.il Giudice dell’esecuzione ha escluso la sanabilità dell’opera proprio perché realizzata in zona sismica, richiamando, a sostegno, giurisprudenza della Suprema Corte e l’impossibilità di sanatorie postume della violazione del vincolo anche ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.  

6.Tanto premesso, la dedotta illegittimità (e dunque irrilevanza postuma) del provvedimento di autoannullamento del permesso in sanatoria è frutto di un’errata prospettiva della vicenda dovendosi piuttosto chiedere se, a prescindere dalla legittimità del provvedimento di autoannullamento, fosse prima ancora legittimo il permesso di costruire in sanatoria, domanda alla quale il giudice dell’esecuzione ha dato risposta negativa con argomenti totalmente negletti dalla ricorrente (ciò che rende generica la doglianza difensiva).
6.1.In ogni caso, il giudice dell'esecuzione penale è sempre titolato ad esercitare il proprio sindacato sulla legittimità del provvedimento abilitativo in sanatoria (Sez. 3, n. 26004 del 05/04/2019, Messina, Rv. 276014 - 01) disapplicandolo ove lo stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza e non anche nell'ipotesi di mancato rispetto delle norme che, regolando l'esercizio del potere amministrativo, determinano solo invalidità (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Consolo, Rv. 243905 - 01; Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2004, Calabrese, Rv. 230815 - 01), non dovendo il giudice dell’esecuzione penale applicare atti amministrativi non conformi alla legge (Sez. 3, n. 7736 del 22/01/2001, Pratesi, Rv. 219157 - 01).
6.2.Più in generale, il giudice dell’esecuzione, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera, e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668 - 01; Sez. 3, n. 30016 del 14/07/2011, D'Urso, Rv. 251023 - 01; Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Consolo, Rv. 243905 - 01), essendo operante, anche in tema di condono, il principio secondo il quale l'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario, vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell’atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003, Rv. 224346 - 01; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998, dep. 01/03/1999, Rv. 213010 - 01).
6.3.Orbene, costituisce principio già affermato e che deve essere ulteriormente ribadito quello secondo il quale il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, Rv. 284058 - 01; Sez. 3, n. 14645 del 13/03/2024, Erbasecca, non mass.; Sez. 3, n. 11999 del 06/03/2024, Virga, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 7720 del 30/03/2023, Amendola, non mass.).
6.4.Ed è dato, quello posto dal Giudice dell’esecuzione a fondamento della propria decisione, che sancisce l’assoluta impossibilità di sanare l’opera realizzata in zona sismica, prevedendo ancor oggi l’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, pur a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, d.l. n. 69 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2024 (cd. “decreto salva casa”), la necessità che l’opera realizzata in assenza di permesso di costruire o in totale difformità sia doppiamente conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso che a quello della domanda.

7.Soccorre un’ulteriore considerazione: il condannato, al quale il pubblico ministero abbia notificato l'intimazione a demolire il manufatto abusivo, può opporvisi, nel caso in cui non ne sia più proprietario o non vanti più su di esso un diritto reale, solo deducendo un concreto e attuale interesse, corrispondente a un beneficio effettivo e reale derivante dalla revoca o dalla sospensione del provvedimento (Sez. 3, n. 11171 del 14/12/2023, Pollastro, Rv. 286047 - 01).
7.1.Nel caso in esame il Giudice ha affermato con chiarezza (non contraddetto sul punto) che il Comune aveva già accertato l’inottemperanza della ricorrente all’ordine di demolizione impartito in sede amministrativa.
7.2.Secondo l’ormai consolidato e prevalente orientamento della Corte di cassazione, l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell’inottemperanza (Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023, Vicinanza, Rv. 284661 - 01; Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016, dep. 2017, Notarstefano, Rv. 268737 - 01; Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Pacera, Rv. 267676 - 01; Sez. 3, n. 22237 del 22/04/2010, Gotti, Rv. 247653 - 01; Sez. 3, n. 39075 del 21/05/2009, Bifulco, Rv. 244891 - 01; Sez. 3, n. 1819 del 21/10/2008, Ercoli, Rv. 242254 - 01).
7.3.Deve ritenersi ormai superato l’indirizzo secondo il quale, invece, l’inutile decorso del termine di novanta giorni dall'ingiunzione a demolire non determina automaticamente l'acquisizione gratuita "di diritto" al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, sia nell'ipotesi di inottemperanza involontaria all'ingiunzione, sia nell'ipotesi in cui la P.A. proroghi il termine per completare la demolizione sia, infine, nell'ipotesi in cui l'area appartenga ad un proprietario estraneo alla commissione dell'illecito urbanistico (così, da ultimo, Sez. 3, n. 22440 del 16/04/2009, Morichetti, Rv. 244022 - 01).
7.4.Se è vero che l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione stessa, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente, è altrettanto vero che tale adempimento è successivo alla acquisizione al patrimonio comunale, non potendosi confondere il titolo della acquisizione del diritto di proprietà con quello che legittima l’immissione in possesso e rende ostensibile a tutti l’avvenuta acquisizione.
7.5.Anche la giurisprudenza amministrativa, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, ha più recentemente affermato il principio secondo il quale l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva) (Cons. St., Ad. Plen., 11/10/2023, n. 16).
7.6.Spiega il Giudice amministrativo che «[a]lla scadenza del termine di 90 giorni, l’Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo ed il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità (…) [la] notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’interessato concerne l’immissione nel possesso del bene e la trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari. Quest’ultimo adempimento (…) rappresenta un atto indispensabile al fine di rendere pubblico nei rapporti con i terzi l’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e consolidarne gli effetti (…) Con tale notifica, il bene si intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico – con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dall’art. 31, salva la proroga eventualmente disposta - e di conseguenza eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (cfr. Cons. St., Sez. VII, 8 marzo 2023, n. 2459). L’accertamento della inottemperanza certifica il passaggio di proprietà del bene al patrimonio pubblico e costituisce il titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente». 
7.7.In buona sostanza, la natura dichiarativa dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale comporta che, in sua mancanza, il bene resti comunque di proprietà del comune.
7.8.Ne consegue che nel caso in esame la ricorrente non può più interloquire sulla legittimità dell’ordine di demolizione senza dedurre un attuale e concreto interesse (deduzione totalmente assente), non essendo più titolare del bene da demolire.

8.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13/02/2025.