Cass. Sez. III n. 29828 del 10 luglio 2023 (CC 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Dellagaren
Urbanistica.Sequestro e fatto nuovo rilevante ai fini della revoca della misura cautelare reale

Il “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca della misura cautelare reale deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare.  Non possono essere considerati tali i fatti che esulano dal dominio dell’autore del reato e non hanno alcuna incidenza diretta sul bene (come i fisiologici accadimenti processuali quale, tra questi, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari che preannunzia il futuro esercizio dell’azione penale) o che dimostrano, in concreto, l’efficacia del provvedimento cautelare, né elementi preesistenti allo stesso provvedimento di sequestro (come la modesta consistenza del manufatto); nemmeno la richiesta di permesso di costruire in sanatoria o la sopravvenuta condonabilità dell’opera costituiscono fatto nuovo apprezzabile ai fini del venire meno delle esigenze cautelari; a maggior ragione, logicamente, non può costituire “fatto nuovo” l’ordine di demolizione, sia perché costituisce, tecnicamente, “fatto del terzo”, sia perché sanziona la natura abusiva dell’immobile, costituendo ulteriore argomento a sostegno delle esigenze cautelari


RITENUTO IN FATTO

            1. La sig.ra Valeria Dellagaren ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 22/09/2022 del Tribunale di Torino che ha rigettato l’appello avverso il provvedimento del 01/07/2022 del GIP del medesimo tribunale che non aveva accolto la richiesta di revoca del sequestro preventivo del manufatto di sua proprietà disposto dallo stesso giudice per impedire la prosecuzione o l’aggravamento del reato di cui all’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001.
                1.1. Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 263, 321 e 322-bis, nonché 354 e 355 cod. proc. pen., osservando che l’adozione dell’ordine di demolizione/ripristino da parte dell’autorità comunale costituisce, insieme con il decorso del tempo, l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’assenza di indizi attuali di attività di natura edile nel fondo rimasto nella sua disponibilità, l’azione di vigilanza in corso da parte degli organi comunali, la modesta consistenza del manufatto, elemento sintomatico della cessazione delle esigenze cautelari. Tanto più che esigenze di coordinamento tra l’obbligo imposto al proprietario di conformarsi all’ordine amministrativo ed eventualmente adeguare il manufatto alle prescrizioni urbanistiche e l’esercizio dell’azione penale impongono l’adozione di misure che consentano l’accesso materiale all’opera.
La affermata irrilevanza dell’adozione dell’ordinanza di demolizione/ripristino e del tempo trascorso dal sequestro risulta apodittica, mentre difetta totalmente, sostiene, l’esame degli altri elementi sopravvenuti rispetto al tempo dell’adozione del vincolo originario.


CONSIDERATO IN DIRITTO

        2. Il ricorso è inammissibile.

        3. Con decreto del 27/28 settembre 2021 il GIP del Tribunale di Torino aveva: a) convalidato il sequestro preventivo che la polizia giudiziaria aveva eseguito d’iniziativa per impedire la prosecuzione dell’attività di abusiva costruzione di un manufatto edilizio; b) disposto autonomo decreto di sequestro del medesimo immobile.
            3.1. Il 21/12/2021, il Comune di Nichelino aveva ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere edilizie siccome eseguite in assenza di permesso di costruire.
            3.2. Il 04/02/2022 il difensore della Dellagaren aveva chiesto al GIP la revoca del sequestro deducendo che l’emissione dell’ordinanza aveva fatto venir meno le esigenze cautelari e che comunque era necessario rientrare nel possesso dell’immobile per poter ottemperare all’ordinanza stessa.
            3.3. Il GIP aveva rigettato la richiesta sul rilievo che la mera notifica dell’ordinanza di demolizione non è sufficiente a elidere il “periculum in mora”.
            3.4. Nel proporre appello, il difensore della ricorrente aveva lamentato la carenza di motivazione del provvedimento del Giudice ed aveva ulteriormente dedotto che l’emissione dell’ordinanza comunale non costituiva l’unico argomento a favore del venir meno delle esigenze cautelari dovendosi considerare anche il tempo trascorso, la sopravvenuta conclusione delle indagini, l’assenza di nuovi elementi denotanti ulteriori attività sospette nel fondo.
            3.5. Il Tribunale ha rigettato l’appello escludendo che l’emissione dell’ordinanza comunale o il decorso del tempo facessero venir meno il “periculum in mora” e l’ha dichiarato inammissibile nella parte in cui la richiesta di dissequestro poneva, di fatto, una questione esecutiva relativa all’accesso sul fondo per poter ottemperare all’ordine di demolizione.

        4. Tanto premesso, ricorda il Collegio che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
            4.1. Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01).
            4.2. Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto).
            4.3. Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso il venir meno del “periculum in mora” anche in considerazione della incompletezza del manufatto, in corso di realizzazione al momento del sequestro.
            4.4. Di fatto la ricorrente sollecita uno scrutinio della tenuta logica della motivazione, operazione che, per le ragioni appena indicate, è preclusa in questa sede di legittimità.

            5. Va piuttosto evidenziato che:
                5.1. il tempo trascorso dalla adozione della misura non costituisce, di per sé, fatto nuovo e non può essere utilizzato quale argomento per sovvertire la valutazione di persistenza delle esigenze cautelari reali;
                5.2. il tempo trascorso dall’inizio dell’esecuzione di una misura cautelare, qualunque essa sia, necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari;
                5.3. il “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca della misura cautelare reale deve perciò essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare;
                5.4. non possono essere considerati tali i fatti che esulano dal dominio dell’autore del reato e non hanno alcuna incidenza diretta sul bene (come i fisiologici accadimenti processuali quale, tra questi, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari che preannunzia il futuro esercizio dell’azione penale) o che dimostrano, in concreto, l’efficacia del provvedimento cautelare (la dedotta assenza di indizi attuali di attività di natura edile nel fondo comunque rimasto nella disponibilità dell’imputata e l’azione di vigilanza in corso da parte degli organi comunali, elementi che costituiscono conseguenze tangibili proprio del provvedimento adottato che paradossalmente si vorrebbe revocato in virtù dei suoi effetti), né elementi preesistenti allo stesso provvedimento di sequestro (come la modesta consistenza del manufatto);
                5.5. nemmeno la richiesta di permesso di costruire in sanatoria o la sopravvenuta condonabilità dell’opera costituiscono fatto nuovo apprezzabile ai fini del venire meno delle esigenze cautelari (Sez. 3, n. 3178 del 19/09/1996, D’Ambrosio, Rv. 206676 - 01);
                5.6. a maggior ragione, logicamente, non può costituire “fatto nuovo” l’ordine di demolizione, sia perché costituisce, tecnicamente, “fatto del terzo”, sia perché sanziona la natura abusiva dell’immobile, costituendo ulteriore argomento a sostegno delle esigenze cautelari;
                5.7. né il decreto di sequestro osta all’esecuzione dell’ordine posto che può essere sempre richiesta l’autorizzazione all’accesso ai luoghi al solo fine di dare corso all’ingiunzione (nemmeno la giurisprudenza amministrativa dubita della possibilità del destinatario dell'ordine di demolire l'immobile sottoposto a sequestro preventivo: Cons. Stato, Sez. 2, n. 866 del 03/02/2020, n. 866; Cons. Stato, Sez. 6, n. 283 del 28/01/2016, secondo cui l'esistenza di un sequestro
penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non determina nemmeno la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentano di dare esecuzione  all'ingiunzione);
                5.8. la permanenza del “periculum” giustifica il mantenimento del sequestro poiché il venir meno del vincolo determina il ritorno del bene nella disponibilità piena (anche solo di fatto) dell’interessato;
                5.9. si tratta, dunque, di questione esecutiva che, come ben ricordato dal Tribunale, non attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura, ma alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, consentendo esclusivamente l'ingresso momentaneo nel bene secondo rigorose modalità prestabilite, con la conseguenza che eventuali questioni ad esso relative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Rv. 273753 - 01).
            6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/03/2023.