Cass. Sez. III n. 29179 del 5 luglio 2023 (PU 16 feb 2023)
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. PG in proc. Carceo
Urbanistica.Violazioni antisismiche e limiti alla sanatoria

Il permesso a costruire in sanatoria, se vale a elidere il reato edilizio in presenza dei requisiti di legge, non incide però sulle violazioni antisismiche. La perduranza delle violazioni antisismiche ridonda anche sulla possibilità di configurare la cosiddetta doppia conformità prevista dall’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 per la sanatoria degli abusi edilizi, perché non è possibile ottenere la sanatoria edilizia se non si è posto rimedio alle violazioni antisismiche.

RITENUTO IN FATTO
    
1.Con sentenza in data 24 marzo 2022 il Tribunale di Crotone ha assolto Rosario Carceo dalle violazioni degli art. 44 lett. b), 93 e 95, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 perché il fatto non sussiste.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro per violazione di legge in merito all’assoluzione dalle violazioni antisismiche di cui ai capi B) e C), dal momento che il permesso a costruire valeva a sanare l’abuso edilizio ma non le violazioni della normativa antisismica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Al Carceo sono state ascritte la violazione edilizia (capo A), la mancata presentazione dei calcoli strutturali sulle fondazioni nonché il mancato deposito del relativo preavviso all’ufficio competente (capo B), l’esecuzione dei lavori senza la preventiva autorizzazione del competente Ufficio tecnico della Regione (capo C).
Il Giudice ha assolto l’imputato da tutti i reati perché il fabbricato, composto da piano terra da adibire a deposito e il piano S.1. da adibire a magazzino, era stato autorizzato con permesso a costruire in sanatoria n.  696/2017 ed era conforme non solo allo strumento urbanistico vigente alla data di emanazione dell’atto, ma anche conforme allo strumento vigente alla data in cui era stato commesso l’abuso.
Il Procuratore generale ha impugnato l’assoluzione solo per le violazioni antisismiche dei capi B) e C), mentre nulla ha prospettato in merito al reato edilizio del capo A).
Il ricorso è fondato, perché il permesso a costruire in sanatoria, se vale a elidere il reato edilizio in presenza dei requisiti di legge, non incide però sulle violazioni antisismiche (tra le più recenti, Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019, Di Palma, Rv. 275966-01; Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212-01; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792).
Va però rimarcato, nonostante l’assenza di rilievi sul punto da parte del Procuratore generale ricorrente, che la perduranza delle violazioni antisismiche ridonda anche sulla possibilità di configurare la cosiddetta doppia conformità prevista dall’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 per la sanatoria degli abusi edilizi, perché non è possibile ottenere la sanatoria edilizia se non si è posto rimedio alle violazioni antisismiche (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, Rv. 284058-01, con ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in particolare al par. 5).
Alla stregua delle considerazioni svolte, l’accoglimento del ricorso comporterebbe l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione dei reati dei capi B) e C), per i quali è stata presentata l’impugnazione, per prescrizione maturata per entrambi il 19 ottobre 2022 (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione
Così deciso, il 16 febbraio 2023