Cass. Sez. III n. 26274 del 8 luglio 2022 (CC 26 mag 2022)
Pres. Andreazza Est. Gai Ric. Totaro
Urbanistica.Termine adempimento demolizione alla quale sia subordinata la sospensione condizionale
Il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, al quale sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena decorra dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e non da altro provvedimento (l’ingiunzione a demolire).
RITENUTO IN FATTO
1. Totaro Giuseppe ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza del 30/09/2016, definitiva il 10/07/2018, sul presupposto dell'inadempimento della demolizione del manufatto abusivo cui la sospensione era stata condizionata entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Deduce due motivi di ricorso, così sintetizzati.
Con il primo motivo lamenta la violazione di cui agli artt. 165 cod.pen. e 665 cod.proc.pen. Secondo il ricorrente il giudice avrebbe errato là dove avrebbe ritenuto sussistente il presupposto dell’inadempimento all’ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza senza considerare che l’ingiunzione a demolire del P.M., quale organo promotore dell’esecuzione del provvedimento giudiziale di demolizione, è stata notificata al Totaro il 02/10/2019, sicchè la demolizione, compiuta al 23/12/2019, era avvenuta nel termine di adempimento.
Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’omessa valutazione dell’ordine di ingiunzione a demolire del P.M. La stessa proposizione dell’incidente di esecuzione da parte del P.M. sarebbe fondata su un errore ricostruttivo ovvero sulla base di una nota datata il 12/10/2021, nota già trasmessa in data 06/12/2018, ossia prima dell’ingiunzione a demolire e prima del deposito della motivazione della sentenza di inammissibilità della Corte di cassazione.
L’ordinanza non avrebbe valutato l’ordine di ingiunzione del P.M. e la circostanza che la nota della PG, del 19/10/2019, era una mera ritrasmissione di una precedente annotazione del 06/12/2018.
Il difensore avv. Di Terlizzi ha depositato memoria difensiva con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è inammissibile sulla base delle seguenti ragioni.
È indirizzo interpretativo consolidato che il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen. - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466 - 01 Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873; Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, De Francisci, Rv. 264024 – 01; Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, Natalizi, Rv. 255874 - 01).
4. Nel caso in esame, il Giudice, decidendo sulla richiesta del P.M. di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza divenuta definitiva in data 10/07/2018, ha rilevato che era decorso il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che la demolizione fosse avvenuta (agli atti vi era la nota trasmessa dalla Polizia Municipale di Carovigno, in data 19/10/2019, che dava atto di un parziale adempimento all’ordine di demolizione, demolizione che veniva completata solo in data 23/12/2019, ad oltre un anno dalla scadenza del termine) e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al Totaro.
L’ordinanza impugnata è stata correttamente emessa stante l’inadempimento dell’ordine di demolizione entro novanta giorni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza, non essendo tenuto a motivare, il giudice, su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile.
Il termine per l’adempimento scadeva al 10/10/2018, sicchè la demolizione completata nel dicembre 2019, successiva alla scadenza del termine, ha comportato la revoca del beneficio.
La censura difensiva, coltivata anche nella memoria, secondo cui il termine dovrebbe decorrere dalla notificazione dell’ingiunzione a demolire non coglie nel segno e appare manifestamente infondata, così come è manifestamente infondata la censura che si appunta sull’omessa valutazione della legittimità dell’ingiunzione a demolire, oggetto del secondo motivo di ricorso.
Deve rilevarsi, in primo luogo, che, ai sensi dell’art. 165 cod.pen., il Giudice può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato; tale previsione è già contenuta nella sentenza di condanna e una volta che questa sia passata in giudicato, la demolizione delle opere abusive, cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiede ulteriori impulsi di parte, e ciò in quanto ciò che rileva, ai fini del beneficio di cui all’art. 163 cod.pen., è l’avveramento della condizione ossia la demolizione mentre là dove questa non sia intervenuta nel termine di novanta giorni, il giudice non potrà che accertare il mancato avveramento della condizione e revocare il beneficio concesso. E in questo perimetro di sindacato il P.M. ha promosso incidente di esecuzione con il quale, rilevato l’inadempimento entro il termine dell’obbligo cui è subordinato il beneficio concesso, ha chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento all’obbligo di demolizione. Pertanto, il termine di adempimento non poteva che essere quello indicato dalla legge, ovvero di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, mentre era estraneo al perimetro di decisione dell’instaurato procedimento esecutivo ogni questione attinente alla legittimità dell’ingiunzione a demolire.
È pacifico, infatti, che il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, al quale sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena decorra dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e non da altro provvedimento (l’ingiunzione a demolire). Chiare indicazioni al riguardo si ricavano dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che, chiamata a risolvere la questione nel caso in cui il giudice abbia omesso di indicarlo, ha previsto che il termine deve essere quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 7046 del 04/12/2014, Baccari, Rv. 262419; Sez. 3 n.10581 del 6.2.2013, Lombardo, Rv. 254757). Si è chiarito che la condizione apposta al beneficio tende, come nel caso in esame, a rafforzare l'adempimento dell'obbligo di demolire opere abusive, avendo come obiettivo la rapida eliminazione di situazioni antigiuridiche produttive di effetti negativi sull'assetto territoriale.
In coerenza con tale finalità la condizione apposta al suddetto beneficio, per il conseguimento anticipato del ripristino dell'integrità territoriale non può che essere collegata alla sentenza che ha concesso il beneficio pur condizionato all’adempimento di un obbligo. Proprio per la finalità connessa alla subordinazione del beneficio ex art 163 cod.pen., il termine di adempimento, la cui scadenza in assenza di adempimento dell’obbligo è causa di revoca di diritto, non deve essere collegato ad un provvedimento esecutivo, qual è l’ingiunzione a demolire promossa dal P.M., quale organo a cui è demandata l’esecuzione dei provvedimenti del giudice.
5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 25/09/2018