"Le imminenti modifiche al Regolamento (CE) n. 801/07"

a cura di:
Dott. Michele Rotunno
Divisione Gestione Rifiuti - ADR
Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO)


Nell’ambito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1013/06 (in vigore dal 12 luglio u.s.) particolare importanza assumono le esportazioni di rifiuti destinati a recupero verso Paesi non aderenti alla decisione OCSE, per il ruolo strategico che esse rivestono a livello economico comunitario.
Le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati al recupero in tali Paesi sono disciplinate dagli artt. 36 e 37 e dall’Allegato V del Regolamento (CE) n. 1013/06;

L’art. 36 prevede il divieto di spedizione per i seguenti casi:

a) rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi;
b) rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3;
c) rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
d) miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
e) rifiuti che il Paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;
f) rifiuti la cui importazione è stata vietata dal Paese di destinazione;
g) rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel Paese di destinazione interessato.

Di fatto, la lettura congiunta dell’art. 36 e del contenuto dell’Allegato V del Regolamento consente l’esportazione verso i Paesi non-OCSE dei soli:

a) rifiuti dell’Elenco Verde in allegato III e miscele di rifiuti in allegato IIIA del Regolamento (CE) n. 1013/06 e (in subordine),
b) rifiuti non pericolosi di cui alla decisione 2000/532/CE

In relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III o III A e conformemente ai tempi stabiliti ex art. 37, la Commissione europea ha avviato una consultazione con i Paesi ai quali non si applica la decisione OCSE mediante un questionario con cui veniva richiesta:

i) la conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale Paese; e
ii) un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel Paese di destinazione.

I Paesi avevano facoltà di scegliere una delle opzioni seguenti:
a) il divieto; o
b) una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte; oppure
c) nessun controllo nel paese di destinazione.

La Commissione europea ha ricevuto risposta da circa venti Paesi; a seguito di tali risposte è stato quindi emanato il Regolamento (CE) n. 801/07 con il quale sono state definite le tipologie di rifiuto dell’elenco verde e dell' allegato IIIA che possono essere esportate o meno verso detti Paesi.

- Nel caso in cui un Paese abbia risposto con il “divieto”, l’esportazione non è consentita a priori;

- Nel caso in cui un Paese abbia risposto con la “procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte” si applica l’iter autorizzativo analogo a quello previsto per l'esportazione dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento verso Paesi EFTA;

- Nel caso in cui un Paese abbia indicato che le spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, ad esse si applicano le disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti appartenenti alla lista verde all'interno della Comunità (obblighi generali d’informazione, ex art. 18);

- Infine, nel caso in cui un Paese non abbia inviato alcuna conferma o non sia stato contattato, è sotteso che debba applicarsi la procedura di notifica ed autorizzazione scritte preventive.

E’ apparso però fin da subito evidente che in merito alle risposte pervenute dai singoli Paesi interessati fossero sorti problemi di interpretazione e/o ricevimento. Immediatamente dopo l'emanazione del Regolamento (CE) n. 801/2007, la Commissione ha infatti evidenziato con propria nota di aver ricevuto un numero esiguo di risposte dai Paesi interpellati e che, in determinati casi, alcune risposte necessitavano di ulteriori chiarimenti.

A seguito di questa constatazione, la Commissione ha anticipato la necessità di un primo aggiornamento del Regolamento (CE) n. 801/2007 per includere le risposte dei Paesi nel frattempo pervenute e per rettificare i dati trasmessi da parte di alcuni Paesi. A questo, se del caso, seguiranno poi altri aggiornamenti.

In attesa dell’emanazione ufficiale del primo aggiornamento, la Commissione ha pertanto recentemente deciso di rendere noto le risposte pervenute dai Paesi che non avevano risposto al questionario e le informazioni correttive nel frattempo pervenute da alcuni Paesi non-OCSE.

E’ stato quindi a tal fine pubblicato il documento preliminare che tiene conto delle modifiche alle risposte già fornite e delle nuove indicazioni trasmesse. Il documento della Commissione è aggiornato alla data del 26 ottobre u.s. e fornisce informazioni molto importanti per gli operatori del settore dal momento che contiene gli indirizzi per l’imminente modifica al Regolamento (CE) n. 801/07.
Fra gli aspetti più rilevanti da porre in risalto, vi è senz’altro da segnalare che rispetto alle opzioni previste dal Regolamento attualmente in vigore le Autorità nazionali degli Stati membri e gli operatori del settore dovranno porre particolare attenzione, oltre a quanto previsto dal Regolamento comunitario, anche ai controlli specifici richiesti dai singoli Paesi di destinazione.

Alle già previste opzioni di “notifica ed autorizzazione scritte preventive” e “nessun controllo” sono attese molte situazioni intermedie.
In aggiunta alle tre colonne già inserite nel regolamento (CE) n. 801/07, il documento preliminare riporta infatti una quarta colonna in cui per il determinato codice di Basilea od OCSE preso in considerazione viene prescritto l’assoggettamento ad ulteriori procedure di controllo che fanno riferimento alla normativa vigente dello specifico Paese di destinazione finale. Tali ulteriori procedure sono possibili sia nel caso di esportazioni soggette a notifica ed autorizzazione scritte preventive sia nel caso di obblighi generali d’informazioni ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (CE) n. 1013/06.

A solo titolo d’esempio, si riportano di seguito due esempi relativi alla Cina e alla Federazione Russa.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 801/07, le esportazioni dalla Comunità verso la Cina della voce “GC020” - Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi sono soggette alla procedura di notifica ed autorizzazione scritte preventive.

A seguito di quanto indicato nel documento preliminare reso noto dalla Commissione europea e relativo allo stato di aggiornamento al 26/10/2007, l’esportazione dei rifiuti classificati alla stessa voce “GC020” sarà invece consentita limitatamente ai soli cavi elettrici e ai rottami di motore. Per essi, la spedizione sarà soggetta alla procedura di obblighi generali d’informazione (secondo le modalità stabilite ex art. 18 del Regolamento (CE) n. 1013/06) e dovrà realizzarsi in ottemperanza alle ulteriori procedure di controllo richieste dalla legislazione nazionale cinese.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 801/07, le esportazioni dalla Comunità verso la Federazione Russa della voce “B1020” - Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.): rottami di antimonio, rottami di berillio, rottami di cadmio, rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse), rottami di selenio, rottami di tellurio sono soggette a nessun controllo del Paese di destinazione e prevedono quindi l’applicazione della procedura di spedizione ex art. 18 del regolamento (CE) n. 1013/06.

A seguito di quanto indicato nel documento preliminare reso noto dalla Commissione europea, l’esportazione dei rifiuti classificati alla stessa voce “B1020” dovrà invece essere assoggettata alla procedura di notifica ed autorizzazione scritte preventive oltre alle procedure di controllo previste dalla legislazione specifica del Paese di destinazione.

I Paesi contemplati nel documento preliminare, le cui indicazioni sono oggetto di prima risposta o di modifiche alle risposte al questionario a suo tempo sottoposto dalla Commissione europea sono: Algeria, Andorra, Argentina, Bangladesh, Belarus, Botswana, Brasile, Cile, Cina, Cina Taipei, Costa Rica, Croazia, Cuba, Egitto, Georgia, Guyana, Hong Kong-Cina, India, Israele, Costa d’Avorio, Kenya, Libano, Liecthenstein, Macau-Cina, Malawi, Malaysia, Mali, Moldova, Marocco, Oman, Pakistan, Paraguay, Perù, Filippine, Federazione Russa, Seychelles, Sudafrica, Sri Lanka, Tailandia, Tunisia, Vietnam.

Così come evidenziato dalla Commissione europea stessa, il documento preliminare che è stato reso noto non ha valore legale, rappresentando per il momento un draft . Ciononostante, il suo contenuto risulta di massima importanza per tutti gli operatori del settore che hanno già o intendono avere in futuro rapporti commerciali con i Paesi che non aderiscono alla decisione OCSE poiché esso anticipa gli indirizzi che si rifletteranno sulle modifiche di imminente attuazione per il Regolamento (CE) n. 801/07.