Cass. Sez. III n. 37841 del 16 settembre 2014 (Ud 7 mag 2014)
Pres. Squassoni Est. Aceto Ric. Ammendola
Urbanistica. Trasformazione con opere di sottotetto in residenza abitabile

La trasformazione, con opere, del sottotetto in residenza abitabile, comporta certamente la modifica delle relative superfici che si trasformano da superfici non residenziali in superfici residenziali, qualificando così il regime edilizio della relativa modifica di destinazione d'uso come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 04/07/2013, la Corte d'appello di Napoli ha rideterminato in cinque mesi di arresto ed Euro 9.000,00 di ammenda la pena inflitta al sig. A.L. dal Tribunale di Nola che, con sentenza del 28/06/2011, l'aveva dichiarato colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (capo A), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, (capo B), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, 65 e 72, (capo C), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95, e L.R. n. 9 del 1983, art. 2, (capo D) commessi in (OMISSIS).

Si imputa, in estrema sintesi, all' A., di aver, senza alcun titolo edilizio e senza alcuna autorizzazione, reso abitabile il sottotetto della propria abitazione, sito in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, con opere e avvalendosi di strutture portanti in ferro e in cemento armato.

2. Ricorre per Cassazione l' A. articolando, personalmente, cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 c.p.p..

Deduce il ricorrente che i fatti di cui ai capi di imputazione C e B della rubrica non sono mai stati contestati nè in sede di avviso di conclusione delle indagini preliminari, nè con il decreto che dispone il giudizio. Ma anche a voler prescindere dalla formale contestazione dei reati - prosegue - alcuna risultanza probatoria relativa ai suddetti capi di imputazione è emersa in sede dibattimentale, posto che i testimoni escussi non hanno fatto alcun riferimento al tipo di materiale utilizzato per la realizzazione delle opere in contestazione, nè tale dato è ricavabile dagli atti acquisiti dal giudice di primo grado ai fini della decisione. Ove quest'ultimo avesse ritenuto la sussistenza di fatti integranti i reati in questione, sarebbe stato suo dovere attivare gli strumenti previsti dal codice di rito per consentirgli di difendersi in ordine a questi fatti. Ancorchè la Corte territoriale sia stata sollecitata, in sede di discussione, ad affrontare questo aspetto, essa ha totalmente omesso di interloquire nella sentenza, priva sul punto di motivazione.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza di revoca dei testimoni addotti dalla difesa e già ammessi.

Il ricorrente lamenta l'illegittima decisione del giudice di prime cure, avallata dalla Corte territoriale, di revocare i testimoni della difesa già ammessi.

Il Tribunale, infatti, all'udienza del 10/12/2010, aveva revocato l'ordinanza di ammissione dei testimoni della difesa già ammessi.

Sul punto la Corte territoriale ha evidenziato che la difesa, sollecitata dal giudice di prime cure a precisare i fatti sui quali avrebbero dovuto essere sentiti i testimoni, non aveva insistito per la loro audizione. In ogni caso la Corte d'appello aveva ribadito il potere del giudice di revocare le testimonianze ritenute superflue, come del resto era accaduto nel caso di specie.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia violazione dell'art. 603 c.p.p., censurando la immotivata decisione della Corte di appello di non disporre l'audizione dei testimoni a discarico che avrebbero dovuto testimoniare sulla data di effettiva ultimazione dei lavori ai fini del calcolo della prescrizione. Tale omissione ha riverberato i suoi effetti sulla apodittica affermazione che i lavori sarebbero terminati quanto meno alla data di marzo/aprile 2007.

2.4. Con l'ultimo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della richiesta assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 1 ovvero comma 2.

La modifica di destinazione d'uso del sottotetto, sostiene il ricorrente, non necessita di permesso di costruire alla luce della L.R. Campania n. 19 del 2001, art. 2, commi 1, lett. f), 5, 6, 7 ed 8.

Nel caso in esame si è trattato di modifica di destinazione d'uso con opere interne che non ha inciso su aspetto esteriore, volumi e superfici, nè ha comportato modifiche di categorie edilizie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Per motivi di ordine logico è necessario partire dell'esame dell'ultimo motivo di ricorso.

3.1. Si contesta all'imputato di aver modificato la destinazione d'uso del sottotetto della propria abitazione rendendolo, con opere, abitabile.

3.2. Si legge, nell'impugnata sentenza, che tale modifica era stata ottenuta mediante tramezzature, la posa in opera di pavimenti, rivestimenti, impianti tecnologici, installazione di servizi igienici.

3.3. Il ricorrente non contesta la circostanza, ma ritiene il fatto penalmente irrilevante, trattandosi di modifica di destinazione d'uso che la L.R. Campania n. 19 del 2011 non annovera tra gli interventi soggetti a permesso di costruire.

3.4.Il rilievo è infondato.

3.5. In base al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 2, "Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività".

3.6. La L.R. Campania 28 novembre 2011, n. 19, art. 2 (Interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività), disciplina nei seguenti termini il regime urbanistico delle modifiche di destinazione d'uso: "1. Possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività: (...) f) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee.

2. Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1) è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi, se prescritta. (...).

5. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere, nell'ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero.

6. Il mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma dell'edificio o che determinano un aumento piano volumetrico, che risulti compatibile, con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee è soggetto a permesso di costruire.

7. Il mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici, con passaggio di categoria edilizia, purchè tale passaggio sia consentito dalla norma regionale, è soggetto a permesso di costruire.

8. Il mutamento di destinazione d'uso nelle zone agricole - zona E - è sempre soggetto a permesso di costruire".

3.7. Non rileva se la modifica della destinazione d'uso avvenga o meno con opere; è sufficiente, in quest'ultimo caso, che vi siano modifiche delle superfici perchè l'intervento sia soggetto a permesso di costruire.

3.8.Per verificare quale sia il regime edilizio delle "superfici" è necessario, quando non vi provvedano gli atti o le leggi regionali, far riferimento ai decreti ministeriali che, nel tempo, in attuazione delle norme di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 6, (oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 16), hanno definito i criteri in base ai quali stabilire le caratteristiche degli alloggi e calcolare gli oneri concessori dovuti a titolo di "costo di costruzione".

3.9. Orbene, le soffitte e, in genere, i locali sottotetto non destinati a uso residenziale non costituiscono "superficie utile" e sono disciplinati diversamente.

3.10. Il panorama normativo di riferimento è chiaro nel distinguere la "superficie utile" dalla "superficie non residenziale".

3.11. Già in base al D.M. 2.8.1969 Min. Lav. Pub. "Caratteristiche delle abitazioni di lusso", "Le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta" (art. 5); ai sensi del successivo art. 6, "le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)".

3.12. Il D.M. 26.4.1991 Min. Lav. Pub. "Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata residenziale pubblica, ai sensi della L. 5 agosto 1978, n. 457, determinati dal Comitato esecutivo per l'edilizia residenziale" distingue la "superficie utile abitabile (Su)", nella quale è compresa la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimentali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre (art. 1, lett. d), dalla "superficie non residenziale (Snr)", nella quale è compresa la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole e soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza, misurate al netto dei muri perimentali e di quelli interni (così anche il D.M. 5/8/1994, art. 6, recepito dalla Regione Campania nel Decreto Dirigenziale reg. 26 settembre 2012, n. 265, Limiti di costo per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, pubblicato nel B.U. Campania 8/10/2012, n. 65, richiamato dall'art. 8, Decreto Dirigenziale reg. 14 gennaio 2009, n. 7, Aggiornamento limiti di costo per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, pubblicato nel B.U. 16 marzo 2009, n. 18;).

3.13. Il D.M. 10 maggio 1977, art. 2, Min. Lav. Pubb. "Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici", così definisce la "Superficie complessiva (Sc.)": "La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal 60 per cento del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi e accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60 per cento Snr). Le superfici per servizi ed accessori riguardano: a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze; b) autorimesse singole o collettive; e) androni di ingresso o porticati liberi; d) logge e balconi. I porticati di cui al punto e) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico". L'art. 3 così definisce la "Superficie utile abitabile (Su): Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi".

3.14. E' evidente, pertanto, che la trasformazione, con opere, del sottotetto in residenza abitabile, comporta certamente la modifica delle relative superfici che si trasformano da superfici non residenziali in superfici residenziali, qualificando così il regime edilizio della relativa modifica di destinazione d'uso come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire ai sensi del cit. D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. b).

3.15. Ne consegue che sussistono i reati di cui ai capi A e B della rubrica.

5. La modifica di destinazione d'uso, quando ha ad oggetto immobili che ricadono in zona sismica, anche nel caso di interventi non dichiaratamente strutturali (impiantistici, di ridistribuzione degli spazi, ecc), non è sottratta al controllo preventivo degli organi competenti e deve perciò essere preceduta dal deposito del progetto e autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 e segg., (cfr. sul punto quanto previsto dal capitolo 9 delle norme tecniche approvare con D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 14 settembre 2005, nonchè, più recentemente, il capitolo 8 delle nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008).

5.1. Sussiste, dunque anche il reato di cui al capo D. 5.2. Quanto a quest'ultimo reato e a quello di cui al capo C, osserva la Suprema Corte che il ricorrente confonde l'istituto della diversità del fatto di cui all'art. 521 c.p.p., con l'insussistenza del fatto per mancanza di prova.

5.3. La mancanza di prova circa l'uso del cemento armato o di strutture metalliche è fatto che incide sulla sussistenza del reato di cui al capo C, non sulla diversità rispetto alla contestazione.

5.4. In ogni caso, alla luce delle considerazioni che seguono, si tratta di questione superflua.

6. I reati sono infatti estinti per prescrizione.

6.1. La rubrica colloca la loro consumazione in data 23 agosto 2007.

La Corte di appello li retrodata al marzo/aprile 2007, periodo in cui sarebbe stato ultimato l'intervento.

6.2.La Corte territoriale indica complessivamente in un anno, tre mesi e cinque giorni, il periodo di tempo il cui il dibattimento è rimasto sospeso su richiesta dei difensori o per loro impedimento (dal 12/03/2010 al 10/12/2010; dal 01/04/2011 al 28/06/2011; dal 26/03/2013 al 04/07/2013).

6.3. Ne consegue che il relativo termine di prescrizione è maturato al più tardi il 28 novembre 2013 o al 6 giugno 2013, secondo la più favorevole e preferibile prospettazione della Corte territoriale.

6.4. L'estinzione del reato rende non più attuale l'interesse del ricorrente a coltivare il primo ed il secondo motivo di ricorso, posto che i testimoni non escussi avrebbero dovuto riferire sull'epoca di effettiva ultimazione delle opere, retrodatandole ad una data che comunque non avrebbe potuto travolgere anche la sentenza di primo grado e le statuizioni civili in essa contenute e mai impugnate.

6.5. Non essendo evidente l'innocenza dell'imputato, condannato in entrambi i gradi di giudizio, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

6.6.Restano ferme le statuizioni civili, sia per la affermata sussistenza dei reati di cui ai capi A e B, sia perchè, come detto, non oggetto di specifica impugnazione nemmeno in secondo grado.

6.7. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel grado liquidate in complessivi Euro 2000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2014