Cass. Sez. III n. 46215 del 12 ottobre 2018 (Ud 3 lug 2018)
Pres. Ramacci Est. Reynaud Ric. Stefani
Urbanistica.Ultimazione dell’immobile e prescrizione del reato urbanistico

Ai fini del decorso del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 44, primo comma, lett. b), d.P.R. 380/2001, l'uso effettivo dell'immobile, accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi, anche in relazione alle parti che costituiscono annessi dell'abitazione, come i locali destinati a magazzino e garage, essendo peraltro onere dell'imputato che voglia retrodatare la consumazione del reato dimostrare di avere non solo sospeso l'attività edilizia, ma anche di aver inteso lasciare volutamente l'opera abusiva nello stato in cui è stata rinvenuta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 marzo 2016, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto – appellata dal pubblico ministero e da alcuni imputati - ha dichiarato Mario Brizi (assolto in primo grado) colpevole del reato ascrittogli e ha confermato le condanne inflitte agli altri imputati appellanti rideterminando nei loro confronti le pene. Tutti gli imputati, in particolare, sono stati condannati – in concorso con il geom. Ugo Lotti, separatamente giudicato con sentenza di applicazione pena su richiesta, il quale con riguardo alle opere ebbe a svolgere il ruolo di progettista e direttore dei lavori - per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per aver realizzato le opere edilizie a ciascuno contestate in imputazione, in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire.

2. Avverso la sentenza di appello, hanno proposto ricorso per cassazione  i difensori degli imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Nell’interesse di Letidio Stefani, con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata ritenuta la prescrizione del reato benché fosse provato che i lavori erano terminati almeno cinque anni prima della sentenza impugnata. Si deduce, in ogni caso, che il termine di prescrizione è maturato prima della presentazione del ricorso per cassazione.

3.1. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine all’accoglimento dell’appello del pubblico ministero con riguardo all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche (concesse in primo grado) ed all’aumento della pena inflitta dal primo giudice, senza tenere conto di tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.

3.2. Con il terzo motivo si deduce il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per essere stata utilizzata la consulenza tecnica redatta su incarico del pubblico ministero, benché effettuata senza il contraddittorio delle parti (e quindi non inseribile nel fascicolo del dibattimento) ed in violazione dell’art. 501 cod. proc. pen., avendo il c.t. riferito di fatti e circostanze apprese soltanto a seguito dell’espletamento dell’incarico.

4. Nell’interesse di Roland Prosch e Christine Senn, con il primo motivo si deduce vizio della motivazione per non essere stata ritenuta la buona fede degli imputati e la loro non punibilità ai sensi degli artt. 47 e 48 cod. pen. sul rilievo, manifestamente illogico, che il progettista geom. Lotti avrebbe commesso il falso ideologico - a lui solo contestato in relazione alle opere edilizie oggetto di processo – su incarico degli odierni ricorrenti.

4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 47 cod. pen. per non essere stato ritenuto l’errore su legge extrapenale con riguardo alla supposta inedificabilità assoluta nel territorio del comune di Sorano, tenendo anche conto della condotta serbata dagli organi comunali e dal Corpo forestale dello Stato.

4.2. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 39 della legge regione Toscana n. 5 del 1995 per essere stata erroneamente ritenuta l’inedificabilità assoluta benché fosse stata assunta la delibera, ivi prevista, di adeguamento dell’assetto normativo esistente in materia urbanistica ed edilizia.

4.3. Con il quarto motivo si deducono violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per essere stato accolto l’appello del pubblico ministero con riguardo all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche (concesse in primo grado) ed all’aumento della pena inflitta dal primo giudice, con utilizzo di criteri illogici.

5. Nell’interesse di Franco Guerri e Paola Corridori, con unico motivo si deduce violazione di legge per non essere stata ritenuta la prescrizione del reato benché fosse chiaro – sulla base di prove assunte nel dibattimento che  i ricorrenti indicano e allegano al ricorso - che i lavori oggetto di contestazione erano stati conclusi entro il 30 dicembre 2010, vale a dire almeno cinque anni prima della sentenza impugnata.

5. Nell’interesse di Piero Nardi, con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per nullità assoluta ed insanabile della notifica del decreto di citazione a giudizio, sia in primo grado, sia in grado d’appello, entrambe illegittimamente effettuate presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel primo caso a fronte del tentativo di notifica al domicilio eletto presso un indirizzo inesistente per errata indicazione, nel secondo caso in assenza di qualsiasi tentativo di notifica presso il domicilio eletto.
5.1. Con il secondo motivo si deduce il medesimo vizio in relazione alla nullità assoluta ed insanabile dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, in quanto avvenuta in forza di un decreto di irreperibilità successivamente annullato, senza che la stessa potesse ritenersi sanata dalla dichiarazione circa il ricevimento dell’atto effettuata dal difensore in udienza.

5.2. Con il terzo motivo si deduce la nullità del dibattimento d’appello per mancanza di prova circa il fatto che il difensore dell’imputato Nardi abbia esercitato il diritto di difesa, stante la mancata indicazione – nella sentenza impugnata – che il medesimo abbia rassegnato conclusioni.

5.3. Con il quarto motivo si lamentano violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per essere stato ritenuto il ruolo dell’imputato di committente dei lavori sulla base di indizi contraddittori e non univoci ed in base ad una illogica motivazione circa la mera conoscenza dell’avvenuta esecuzione delle opere.

5.4. Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione per travisamento del fatto imputato, avendo la Corte territoriale ritenuto la responsabilità non per il contestato mutamento di destinazione d’uso di locali autorizzati, bensì per l’illecita realizzazione degli stessi, fatto che non sarebbe contestato in imputazione

5.5. Con il sesto motivo si deducono violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in ordine all’accoglimento dell’appello del pubblico ministero con riguardo all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche (concesse in primo grado) ed all’aumento della pena inflitta dal primo giudice, con utilizzo di criteri illogici e trattando in modo diverso situazioni sostanzialmente simili (il riferimento è al trattamento sanzionatorio riservato agli imputati Sanità e Maratea)

6. Nel ricorso proposto nell’interesse di Mario Brizi, con il primo motivo si lamentano la violazione dell’art. 6 C.E.D.U. e dell’art. 603 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, per aver la Corte territoriale accolto l’appello del pubblico ministero, ribaltando la sentenza di assoluzione dell’imputato pronunciata in primo grado, senza effettuare la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e dichiarando inattendibile un testimone a discarico senza neppure valutare le dichiarazioni a discarico rese da altri due testi escussi in primo grado.

 6.1. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto la responsabilità dell’imputato sulla base di meri indizi carenti di univocità – peraltro riconducibili ad una chiamata in correità non riscontrata da altri elementi di prova - e senza confutare le argomentazioni difensive rassegnante nelle memorie depositate, così come gli argomenti esposti nella motivazione della sentenza assolutoria di primo grado, non valutando in alcun modo le testimonianze rese a discarico dai testi Martella e Rusu.

6.2. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione della legge pena e difetto assoluto di motivazione rispetto al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione del reato sollevata in via subordinata, benché vi fosse prova che la condotta del ricorrente fosse cessata nel gennaio del 2011.

7. Nel ricorso proposto nell’interesse di Ilia Sanità e Augusto Maratea con unico, articolato, motivo si deduce il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione a tutte le doglianze rassegnate nei motivi d’appello con riguardo a: regolarità edilizia delle opere e, comunque, estinzione del reato per sanatoria; omessa valutazione del difetto di elemento soggettivo; mancata ammissione di perizia tecnica; immotivata esclusione dei presupposti per ritenere la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Letidio Stefani è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

1.1. La Corte territoriale argomenta – richiamando plurime fonti di prova, testimoniali e documentali (fotografie riprese durante i sopralluoghi) che il ricorso neppure menziona – come le opere abusive (in particolare quelle eseguite nei locali seminterrati) non fossero ancora terminate alla data del sopralluogo del 23 aprile 2011 e le prove valorizzate dal giudice d’appello non sono in contraddizione con le dichiarazioni rese da altri testimoni, che hanno invece riferito dell’ultimazione delle opere in altri locali dell’edificio, già abitati dalla famiglia dello Stefani.
Ciò premesso, rileva in primo luogo il Collegio che, in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti (Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017, Tomasulo, Rv. 270256). In secondo luogo, deve ribadirsi il risalente e corretto principio secondo cui, ai fini del decorso del termine di prescrizione del reato, l’uso effettivo dell'immobile, accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153, che ha specificato essere onere del ricorrente che voglia retrodatare la consumazione del reato dimostrare di avere non solo sospeso l'attività edilizia, ma anche di aver inteso lasciare volutamente l'opera abusiva nello stato in cui è stata rinvenuta). L’'ultimazione dei lavori, coincidente con la realizzazione delle rifiniture, deve riferirsi anche per le parti che costituiscono annessi dell'abitazione, come i locali destinati a magazzino e garage (Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, Vitali, Rv. 246221). Del resto, nel caso di specie, le difformità dal permesso di costruire rilasciato concernevano non tanto il piano abitativo dell’edificio – in effetti già occupato - quanto il sottostante piano seminterrato, vale a dire proprio quello che, secondo la non contestata ricostruzione della sentenza impugnata, palesemente non era ancora ultimato al momento del sopralluogo.
 Il termine quinquennale massimo di prescrizione, dunque, non era ancora decorso alla data della pronuncia della sentenza d’appello, resa all’udienza del 31 marzo 2016.
Essendo – come meglio di seguito si dirà - il ricorso inammissibile anche in relazione agli altri motivi, non può essere accolta la subordinata richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, giusta il consolidato principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc., D.L., Rv. 217266), ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

1.2. Il terzo motivo di ricorso è innanzitutto generico poiché la sentenza impugnata osserva che la sussistenza delle difformità delle opere realizzate rispetto a quelle assentite è stata riferita dai testi di polizia giudiziaria, in particolare dal teste Mazzi, e il ricorrente non censura in alcun modo questa affermazione allegando il travisamento della prova, né la chiarissima notazione secondo cui «non è conforme a verità l’asserzione del difensore secondo il quale le condotte contestate sono emerse soltanto dalle dichiarazioni del C.T. del PM».
In ogni caso, è corretto il richiamo che la sentenza impugnata fa alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di istruzione dibattimentale, il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti (Sez. 3, n. 4672 del 22/10/2014, dep. 2015, L., Rv. 262469; Sez. 3, n. 8377 del 17/01/2008, Scarlassare, Rv. 239281; Sez. 2, n. 3383 del 28/02/1997, Santilli, Rv. 207411).

2. E’ inammissibile anche il secondo motivo del ricorso di Stefani, così come lo sono gli analoghi motivi in tema di riforma della sentenza di primo grado quanto all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena dei ricorsi proposti da Roland Prosch e Christine Senn e da Piero Nardi.

2.1. Deve innanzitutto richiamarsi il principio secondo cui, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016. De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).  Del resto, richiamato il precetto di cui all’art. 62-bis, terzo comma, cod. pen., secondo l’assenza di precedenti condanne non può per ciò solo essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche, e premesso che al proposito la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315), occorre precisare che quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).
In secondo luogo, quanto alla determinazione della pena, deve ribadirsi che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore).

2.2. Nell’accogliere l’appello sul punto proposto dal pubblico ministero, la Corte territoriale ha ritenuto di escludere nei confronti -  tra altri - degli imputati Stefani, Prosch, Senn, Nardi le circostanze attenuanti generiche concesse in primo grado, rilevando che la sola incensuratezza non era elemento sufficiente e che non ricorrevano ulteriori elementi positivi suscettibili di apprezzamento, considerato che essi non avevano rimosso le opere illecitamente realizzate e valutata la gravità delle condotte illecite tenute. A quest’ultimo proposito è stata inoltre aumentata la pena inflitta in primo grado, portandola a mesi sei di arresto e 15.000 Euro di ammenda per tutti i suddetti imputati, ulteriormente osservando come essi si erano rivolti al geom. Lotti, professionista che operava in modo fraudolento, e che nessuna opera era stata eseguita per necessità, trattandosi di realizzazione di ville o abitazioni di campagna.

2.3. La decisione così motivata, in base ai principi di diritto sopra richiamati, non presta il fianco a sindacato nella presente sede di legittimità, tenuto peraltro conto che la pena irrogata è notevolmente inferiore alla media edittale, che per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380 del 2001 è pari a poco meno di un anno di arresto e ad oltre 45.000 Euro di ammenda. I motivi di ricorso proposti sul punto sono dunque tutti inammissibili, dovendo soltanto aggiungersi, in relazione alle posizioni dei singoli ricorrenti interessati ed alle loro specifiche doglianze, quanto segue.

2.3.1. Letidio Stefani ammette di aver realizzato l’abuso non per sé – che, dunque, aveva altra abitazione – ma per adibire l’edificio ad abitazione del figlio, sicché non può dirsi illogica la motivazione nella parte in cui ha escluso anche per lui una situazione, favorevolmente valutabile, di abuso commesso per ragioni di necessità.
2.3.2.  La buona fede dei ricorrenti Prosch e Senn nell’essersi rivolti al geom. Lotti e nel confidare sulla correttezza del suo operato  è stata non illogicamente esclusa dalla Corte territoriale, né appare manifestamente illogico il rilievo per cui ai fini del giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche possono rilevare i motivi della condotta illecita anche in relazione alla destinazione delle opere abusive a soddisfare bisogni abitativi del reo, che nel caso dei menzionati ricorrenti sono stati pacificamente esclusi.

2.3.3. Il rilievo circa il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coniugi Sanità-Maratea effettuato dal ricorrente Nardi non vale a dimostrare l’illogicità della motivazione, giusta il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna e aa., Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e a., Rv. 252880). Ed invero, essendo pacificamente diverso l’abuso edilizio contestato agli imputati Sanità e Maratea, la sentenza impugnata dà non illogicamente atto di come lo stesso – concretizzatosi nel mutamento di destinazione d’uso di un piccolo annesso agricolo, attuato, come si legge in imputazione, con modeste opere in difformità rispetto al progetto allegato alla D.I.A. – sia non particolarmente grave (sia pur non suscettibile d’essere ricondotto alla fattispecie prevista dall’art. 131-bis cod. pen.). La valutazione di merito, non irragionevole, non consente dunque di ricavare l’illogicità della motivazione con riguardo alle diverse conclusioni raggiunte nella valutazione del trattamento sanzionatorio riservato all’imputato Nardi.

3. Il ricorso proposta nell’interesse di Roland Prosch e Christine Senn è inammissibile anche nel resto per genericità e manifesta infondatezza.

3.1. La Corte territoriale ha non illogicamente argomentato la sussistenza quantomeno della colpa dei due ricorrenti spendendo argomenti diversi dall’unico sul quale si appuntano le doglianze del ricorso, che sul punto è pertanto generico.
Ed invero, al di là del certamente opinabile rilievo sulla ritenuta non estraneità dei ricorrenti circa l’attività illecita del geom. Lotti anche con riguardo al delitto di falso a lui solo contestato, le altre argomentazioni spese in sentenza ed a cui i ricorrenti neppure accennano – che l’edificio fosse privo di servizi igienici e avesse la destinazione a deposito, che le difformità rispetto al progetto erano evidenti (viene attestata una maggior volumetria di 116 metri cubi), che i lavori abusivi fatti nel locale tombato dimostrassero inequivocabilmente il mutamento di destinazione d’uso – escludono in radice la sussistenza di quell’errore di fatto non colposo che costituisce presupposto per l’applicabilità delle invocate previsioni di cui agli artt. 47 e 48 cod. pen. Deve pertanto ribadirsi l’orientamento secondo cui è ravvisabile il difetto di specificità, con violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., del ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata) e, sotto altro angolo visuale, negli stessi casi, il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all’accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506).

3.2. Parimenti generici e manifestamente infondati sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso con i quali si lamenta l’erronea valutazione circa la inedificabilità assoluta nel territorio del comune di Sorano e l’errore di fatto in cui sarebbero incorsi i ricorrenti, posto che la contestazione non fa riferimento a tale elemento – ma all’assenza di permesso di costruire per aver realizzato una nuova costruzione – e, correttamente, la Corte territoriale non prende neppure in considerazione quel profilo, del tutto irrilevante rispetto all’oggetto dell’addebito.

4. Generico, ancor prima che manifestamente infondato, è il ricorso proposto nell’interesse di Franco Guerri e Paola Corridori, posto che non si confronta con l’accertamento effettuato nelle sentenze di primo (pag. 5) e secondo grado (pag. 16), secondo cui alla data del sopralluogo del 15 novembre 2011 i lavori erano bensì già stati eseguiti sul piano strutturale, ma non potevano considerarsi ancora terminati per mancanza di infissi, pavimenti, impianti. Che il dies a quo del termine di prescrizione decorra soltanto dall’ultimazione dei lavori nel senso appena indicato lo si è già più sopra precisato e a quei principi di diritto (§. 1.1.) si fa qui rinvio.
Il motivo di ricorso che con tale chiara notazione non si confronta – e che invece spende argomentazioni per ritenere irrilevante la data di esecuzione del sequestro preventivo (argomento, questo, cui la sentenza impugnata neppure accenna) - deve pertanto considerarsi non specifico, ma soltanto apparente, perché non assolve la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838). Deve pertanto ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

5. Il ricorso di Piero Nardi è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi.

5.1 Il difensore non ha prodotto la dichiarazione di domicilio effettuata dal suo assistito e nel verbale di udienza avanti al Tribunale di Grosseto dell’11 ottobre 2013 il giudice dà atto che la stessa è stata effettuata in Genova, Via Malaffi n. 7/F, perciò dichiarando nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata presso altro indirizzo, vale a dire – deve ritenersi – quello indicato nello stesso decreto, Genova, Vico Malatti n. 7/F, presso il quale l’imputato non fu reperito, tanto da essere dichiarato irreperibile con decreto G.I.P. del 19/09/2013. Che l’imputato avesse dichiarato domicilio in Genova Via/Vico Malaffi n. 7/F è attestato anche nell’epigrafe della sentenza di primo grado e della sentenza di appello ed il ricorrente, il quale ha allegato al ricorso numerosi atti processuali per dimostrare la fondatezza delle critiche mosse, non lo contesta chiaramente, né, appunto, produce il relativo verbale di dichiarazione, verbale che fa ovviamente fede anche se l’indirizzo fosse stato in esso erroneamente indicato (come, a questo punto, deve ritenersi).
Essendo pacifico – come lo stesso ricorrente ammette – che a Genova non esiste Via (o Vico) Malaffi, si comprende, pertanto, la ragione (in alcun modo contestata dal difensore di fiducia, presente all’udienza e non altrimenti spiegata neppure in ricorso) per la quale il Tribunale, allì 7 febbraio 2014, dispose che, stante l’inidoneità del domicilio dichiarato, la notifica avvenisse ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
In ogni caso, si tratterebbe, al più, di nullità di ordine generale di regime c.d. intermedio, non eccepita nell’atto d’appello e nel relativo giudizio e pertanto non più rilevabile, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., dopo la deliberazione della sentenza di secondo grado. Ed invero, la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016,  Fenyves, Rv. 266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505).
Nulla essendo al proposito stato contestato neppure nell’atto di appello, si comprende altresì la ragione per quale la Corte territoriale dispose che anche la citazione per il giudizio d’appello avvenisse ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non essendo ovviamente necessario (trattandosi di circostanza, come detto, già accertata e pacifica) effettuare un previo nuovo tentativo di notifica presso un indirizzo rivelatosi inesistente.

5.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Essendo il decreto di irreperibilità stato adottato, come più sopra si è detto, successivamente alla celebrazione dell’udienza preliminare ed in vista della notifica del decreto che disponeva il giudizio, nessun effetto ha avuto la declaratoria di annullamento di tale decreto di irreperibilità successivamente intervenuta. L’imputato, di fatti, fu dichiarato contumace (e non irreperibile) all’udienza preliminare e non v’è (altra) questione sulla validità della notifica del relativo avviso, pacificamente ricevuto dall’imputato come ha addirittura attestato in udienza il suo difensore di fiducia.

5.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico.
Il ricorrente pretende di ricavare dal fatto che nella sentenza di secondo grado non siano state espressamente riportate le conclusioni del proprio difensore – ciò che potrebbe all’evidenza essere una mera omissione, semmai emendabile con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. – la circostanza di non aver potuto esercitare in udienza il diritto al contraddittorio. Al di là dell’evidente genericità del rilievo – che, semmai, avrebbe dovuto appuntarsi su quanto effettivamente accaduto in udienza e documentato nel relativo verbale – la circostanza non prova che al difensore dell’imputato Nardi sia stato impedito di esercitare il diritto di difesa svolgendo in appello la discussione di cui all’art. 523, comma 1, cod. proc. pen. (in ipotesi, il difensore potrebbe semplicemente aver deciso di non prendere la parola). In ogni caso, se così fosse stato – contrariamente a quanto si allega in ricorso, nel quale si attesta che il vizio viene per la prima volta qui eccepito  – il difensore avrebbe dovuto immediatamente eccepire a verbale la relativa nullità. Trattandosi, di fatti, di nullità di ordine generale a regime c.d. intermedio, riconducibile alla previsione di cui all’art. 178, lett. c), e disciplinata dall’art. 180 cod. proc. pen., a norma dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. la nullità si sarebbe dovuta eccepire all’udienza del giudizio d’appello, essendo ciò certamente possibile, con la conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare l’eccezione prevista dall’art. 182, comma 3, cod. proc. pen. (per un caso simile, v. Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, Del Gaudio, Rv.).

5.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato e sottopone alla Corte di legittimità una valutazione non consentita, mirando a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove.
Va premesso che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – e tanto meno in relazione al motivo di violazione della legge penale sostanziale di cui alla lett. b) - ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e a., Rv. 271294; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini e aa., Rv. 254274; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Il controllo di legittimità sul vizio di motivazione, poi, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).
Quanto alla illogicità della motivazione come vizio denunciabile, l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vuole che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 259643). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, inoltre, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito  (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

5.4.1. Alla luce dei richiamati principi, le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata per ritenere provato - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - che il Nardi, unitamente alla moglie, sia stato committente delle opere abusive oggetto di contestazione non  è manifestamente illogica, né corrisponde al vero che la Corte territoriale ne abbia affermato la responsabilità in base alla mera conoscenza dell’avvenuta esecuzione delle opere: il rilievo circa l’impossibilità che il ricorrente ignorasse finanche la sussistenza dell’abuso è soltanto da mettersi in correlazione alla specifica doglianza che il medesimo aveva al proposito dedotto nel gravame.

5.5. Il quinto motivo – in cui espressamente si deduce il “travisamento dei fatti” – è, per quanto appena osservato (§. 5.4.), inammissibile.
Deve soltanto aggiungersi che – contrariamente a quanto si allega in ricorso - nell’imputazione non si contesta (soltanto) il mutamento di destinazione d’uso di locali autorizzati, bensì (anche) l’illecita realizzazione degli stessi perché il progetto assentito con D.I.A. prevedeva manufatti completamente diversi (un vano tecnico tombato ed inaccessibile ed uno scannafosso, in luogo di quanto effettivamente realizzato: un vano abitativo di una certa consistenza, un vano ad uso magazzino, un ripostiglio). Nessun indebito ampliamento del thema decidendum si è dunque verificato.

5.6. Dell’inammissibilità del quinto motivo di ricorso si è già detto supra, sub §. 2.3.3.

6. Il ricorso proposto nell’interesse di Ilia Sanità e Augusto Maratea è generico e manifestamente infondato, poiché ci si limita a riproporre le stesse doglianze già dedotte con il gravame e adeguatamente respinte dalla Corte territoriale, senza operare un reale confronto con le motivazioni contenute nella sentenza impugnata.
Si è già più sopra rilevato che la genericità del ricorso è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione – che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito – si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Su tutti i punti dedotti in ricorso quali sopra riassunti nel §. 7 del “ritenuto in fatto” la sentenza impugnata rende adeguata e non illogica motivazione, che il ricorso non attacca con pertinenti censure, sicché nulla più di quanto già argomentato nella sentenza impugnata deve in questa sede aggiungersi.

7. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Mario Brizi è invece fondato.
Deve innanzitutto richiamarsi il principio secondo cui la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). Conseguentemente, in tali casi, laddove non abbia luogo la rinnovazione dell’istruzione, è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785)
In secondo luogo, è altresì da rammentarsi che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; Sez. 6, Sentenza n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907).

7.1. Nel caso di specie, il Tribunale aveva assolto Mario Brizi ravvisando bensì nei confronti del medesimo indizi di colpevolezza con riguardo alla realizzazione, in qualità di esecutore, dei lavori abusivi effettuati nella proprietà Nardi-Eulogi Cristallini, ma ritenendo non sufficientemente provato che la sua ditta, oltre ai lavori regolarmente assentiti effettuati al piano superiore dell’abitazione, avesse eseguito anche le opere abusive nel piano inferiore.

7.2. La sentenza impugnata ricostruisce le prove assunte nei riguardi del Brizi osservando che, in conformità a quanto già ritenuto in primo grado,  non appariva attendibile la signora Eulogi Cristallini – moglie del ricorrente Nardi, escussa ai sensi dell’art. 197-bis cod. proc. pen. per essere stata a sua volta imputata del medesimo reato – la quale aveva dichiarato di aver fatto eseguire i lavori abusivi ad un non meglio individuato muratore rumeno che si sarebbe presentato chiedendo di poter lavorare mentre ancora era aperto il cantiere della ditta del Brizi. Ha aggiunto che non era invece credibile il teste Maranghelli nella parte in cui aveva dichiarato di aver eseguito, su incarico del Brizi, l’impianto termico nell’abitazione soltanto in relazione al piano superiore, sì che poteva giungersi all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato non potendo ritenersi verosimile che, a breve distanza dall’intervento del Brizi, i committenti avessero affidato ad altra impresa la realizzazione delle opere abusive. La Corte territoriale, peraltro, non ha in alcun modo considerato le ulteriori prove valutate a discarico dal Tribunale, vale a dire le dichiarazioni testimoniali rese da Antonio Martella e dal teste Rusu – a quanto pare desumersi, dipendenti del Brizi – secondo cui l’odierno ricorrente si limitò ad eseguire le opere oggetto della D.I.A. regolarmente presentata.

7.3. Osserva dunque il Collegio che se il giudice d’appello non aveva l’obbligo di risentire la teste assistita Eulogi Cristallini – la cui attendibilità già era stata esclusa dal giudice di primo grado, sicché non vi è stata sul punto una difforme valutazione della prova dichiarativa (Sez. 6, n. 12397 del 27/02/2018, Gagliano, Rv. 272545) - non si poteva invece prescindere dalla rinnovazione istruttoria con riguardo all’audizione del teste Maranghelli, le cui dichiarazioni sono state difformemente valutate. Del pari insufficiente è la motivazione nella parte in cui ha ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado, trascurando del tutto di valutare le altre testimonianze a discarico rese dai menzionati Martella e Rusu, non avendo il giudice d’appello assolto all’obbligo di motivazione c.d. rafforzata che gli incombeva.
 
7.4.  Nei confronti del ricorrente Brizi, la sentenza impugnata deve pertanto essere  annullata, senza rinvio perché nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione e dagli atti non sussistono evidenti elementi che consentano di adottare una più favorevole sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.  

8. Alla declaratoria di inammissibilità dei restanti ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,  consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Brizzi Mario perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri imputati che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 3 luglio 2018.