Cass. Civ. Sez. II n. 13976 del 14 giugno 2007
Pres. Spadone Rel. Schettino Ric. Portincasa
SANZIONI AMMINISTRATIVE - TUTELA DELLA FAUNA - COMPETENZA

Appartiene al tribunale, e non al giudice di pace, ex art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, la competenza a conoscere delle controversie in materia di violazione delle norme poste a tutela della fauna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza del 24-12-2003, il giudice di pace di Valentano ha accolto il ricorso in opposizione proposto da Portincasa Oscar avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Amministrazione provinciale di Viterbo in data 14/2/2003, con cui era stata irrogata al Portincasa la sanzione amministrati va di euro 412,00 per violazione dell'art.47 lettera pp) della legge regionale n.17/95 (trasporto in auto di fucile carico e fuori della custodia), per "difetto di contestazione immediata dello mancata motivazione, in verbale, circa tale omissione, dubbio circa la legittimazione dal parte dell'organo accertatore, carente, ingiustificata e contraddittoria motivazione dell'O.I. che di conseguenza viene annullata".


Il giudice di pace è pervenuto a tale decisione dopo avere rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Amministrazione provinciale con la motivazione che, "come anche ripetuto in altre sentenze di quest'Ufficio, la norma di cui all'art,22 bis della legge 689/1981 (tutela, tra l'altro della fauna) non può riguardare casi come il presente (presunto trasporto in auto di Fucile carico) che si riferisce chiaramente a disposizione a tutela della sicurezza ed incolumità e non certo a protezione della fauna, posto che la contestata infrazione poco ha a che vedere con l'esercizio della caccia, ma riguarda un generico porto di fucile".


Ricorre per la cassazione della sentenza l'Amministrazione provinciale di Viterbo, in persona del presidente, in forza di cinque motivi.


Resiste con controricorso Oscar Portincasa.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo la ricorrente, denunciando: "Incompetenza - ex art.22-bis legge 689/1981, primo comma, lett.d) come novellato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999 n.507 del giudice di pace relativamente alle controversie in materia di violazione di norme poste a tutela della fauna - art.360 n.2 c.p.c.", ripropone l'eccezione di incompetenza già sollevata davanti al giudice di pace e da questo ritenuta infondata.


L'eccezione e fondata.


Secondo l'art.22-bis, comma 2, lettera d), della legge 24 novembre, 1981 n. 689 inserito dall'art. 98 D. L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 l'opposizione di cui al precedente art. 22 si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente, tra l'altro, disposizione in materia "di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette'.


All'odierno ricorrente è stato contestato il fatto previsto dall'art.47 lett. pp) della legge regionale Lazio n.17/1995, che è perfettamente analogo a quello previsto dall'art.21 lett.) della legge 11 febbraio n.157, contenente "norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio"; e per il giudizio di opposizione all'ordinanza irrogativa dì sanzione amministrativa per violazione di siffatte disposizioni è pacificamente competente il tribunale ex art.22-bís legge n.689/1981.


Ne consegue che il giudice competente a conoscere dell'opposizione proposta dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza con cui gli è stata irrogata la sanzione amministrativa per la violazione della sopra indicata disposizione della legge regionale Lazio n.17/1995 non può che essere il tribunale.


Va accolto, pertanto, il primo motivo, rimanendo assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al tribunale di Viterbo, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.


P.Q.M.


La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Viterbo.


Così deciso, in Roma, il 17 aprile 2007