Consiglio di Stato Sez. VI n.302 del 13 gennaio 2020
Urbanistica.Datazione lavori e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà costituisce un semplice indizio ex se insufficiente a dare dimostrazione dell'epoca d'effettiva realizzazione dei manufatti abusivi
Pubblicato il 13/01/2020
N. 00302/2020REG.PROV.COLL.
N. 09054/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9054 del 2019, proposto da
Raffaele Carducci, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Stefania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isole Tremiti, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacinto Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Di Carlo in Roma, via Raffaele Caverni 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00434/2019, resa tra le parti, concernente dell'ordinanza n. 09, prot. n. 2301 del 30.06.2017 del Comune di Isole Tremiti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isole Tremiti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Mantero su delega dell'avv. Giuseppe Stefania, Giacinto Lombardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00434/2019, di reiezione del ricorso proposto dal sig. Raffaele Carducci – originariamente presentato innanzi al capo dello Stato e poi trasposto su opposizione in sede giurisdizionale innanzi al Tar – avverso l’'ordinanza di demolizione (n. 9, prot. n. 2301 del 30.06.2017) del comune di Isole Tremiti avente ad oggetto vari manufatti abusivi di superficie complessiva pari a 355,00 metri quadrati e di volume ammontante a circa 916,80 metri cubi, fra i quali il mutamento di destinazione della stalla di dimensioni in pianta di circa mq. 140 a civile abitazione.
2. In ragione della consistenza complessiva delle opere e della loro ubicazione in area gravata da vincolo imposto in base al PUTT/p Regione Puglia, sita all’interno del Parco Nazionale del Gargano, istituito con D.P.R. 5 giugno 1995, il Tar ha respinto il ricorso.
I giudici di prime cure hanno ritenuto dirimente il rilievo che nell’area protetta trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 6, comma 3, l. 394/1991 sul divieto, al di fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, d’esecuzione di nuove costruzioni e di trasformazione dei quelle esistenti, ivi compresi i mutamenti di destinazione .
3. Appella la sentenza il sig. Raffaele Carducci. Resiste il comune di Isole Tremiti.
4. Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2019, chiamata a scrutinare la fondatezza della domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza appellata, la causa, previa comunicazione alle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Nei motivi d’appello, si denuncia la violazione artt. 42 e 97 cost.; degli artt.1 e 3 l. 241/90 e 3, 6, 10, 22, 31, e 37 d.P.R. 380/2001; irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, sviamento.
In sintesi i giudici di prime cure non avrebbero verificato la preesistenza dei manufatti ante 1967 che, in aggiunta, ricadrebbero nella c.d. attività edilizia libera; da ultimo, il mutamento di destinazione della stalla in villetta sarebbe sorretta, oltre che da titolo abilitativo implicito, dal legittimo affidamento maturato in capo al ricorrente appellante.
6. L’appello è infondato.
Dagli atti depositati in giudizio emerge che i manufatti, complessivamente considerati, lungi da inscriversi nel novero degli interventi minori ricompresi nella c.d. edilizia libera, per dimensioni (superficie superiore a 30 mq. ciascuno), materiali impiegati (metallo, ferro e lamiere) e funzione (opere fisse strumentali a varie attività di ricovero animali e ludiche) hanno determinato la trasformazione dell’assetto ambientale ed urbanistico del territorio in cui essi ricadono.
Va da sé che, contrariamente alla prospettazione contenuta nell’appello mirante a parcellizzare i singoli interventi abusivi separandoli gli uni dagli altri, i vari manufatti, ricadendo su un unico plesso immobiliare, vanno unitariamente valutati: tanto da aver dato vita – come icasticamente denunciato dal Comune – ad un “borghetto”.
Il compendio edilizio è stato realizzato in “area protetta”, ossia all’interno del Parco Nazionale del Gargano, sì da trovare applicazione l’art. 6, comma 3, l. 394/1991 che vieta l’esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, nonché “qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta”.
A sua volta, l’art. 6, comma 6, l.cit. prescrive che:“ l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino”.
6.1 Quanto all’affermazione che gli interventi risalirebbero ad epoca anteriore il 1967, in disparte la questione dell’ammissibilità della censura dedotta per la prima volta in appello, va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – dedotta come prova dal ricorrente – costituisce un semplice indizio ex se insufficiente a dare dimostrazione dell’epoca d’effettiva realizzazione dei manufatti abusivi (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2015 n. 2274; Id., sez. VI, 5 agosto 2013 n. 4075).
6.2 A non diversa conclusione deve giungersi con riguardo al mutamento di destinazione della stalla a civile abitazione.
All’ autorizzazione paesaggistica avente ad oggetto (l’eventuale) mutamento di destinazione rilasciata nel 2004 dal Comune – su cui si pronunciò negativamente la competente Soprintendenza con diniego successivamente annullato dal Capo dello Stato a seguito di ricorso straordinario – non ha mai fatto seguito alcun titolo edilizio.
L’autorizzazione paesaggistica – va sottolineato – si giustappone, senza sostituirlo, al permesso di costruire, essendo gli atti preordinati alla tutela di interessi pubblici complementari ma distinti: l’autorizzazione è posta a tutela dell’ambiente e del paesaggio; il permesso di costruire tutela il corretto sviluppo dell’assetto urbano ed edilizio.
Che, nella fattispecie oggetto di giudizio, deve essere ulteriormente corredato, stante la soggezione del territorio delle Isole Tremiti alla disciplina antisismica, dall’autorizzazione del genio civile.
7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
8. Le spese di lite del grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il sig. Raffaele Carducci al pagamento delle spese di lite in favore del comune di Isole Tremiti che si liquidano in complessivi 3000,00 (tremila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Paolo Carpentieri, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Dario Simeoli, Consigliere