T.a.r. Sicilia - Catania Sez. II sent. 400 del 13 marzo 2006
Elettrosmog. Installazione di antenna per telefonia mobile. Sospensione lavori
REPUBBLICA ITALIANA
N. 0400/06 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5490/04 Reg. Gen.
Il Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. int.
2^ )
Composto dai sig.ri
Magistrati:
-Dott.
Italo
VITELLIO
Presidente
-Dott.ssa
Gabriella GUZZARDI Consigliere
-Dott.ssa
Paola PULIATTI Consigliere Est.
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso
n. 5490 del 2004 R.G. proposto dalla H3G
S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa dall’ Avv. Libertini Mario e dall’Avv. Bonura Harald, elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo in Catania, via Toselli n. 40;
CONTRO
Comune
di Adrano, in
persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso
dall’Av. Rosario Calanni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
in Catania, via V. Giuffrida, 37;
Per l’annullamento
-dell’ordinanza
sindacale n. 108 del 27.9.2004 di sospensione dei lavori relativi
alla realizzazione di una stazione radio
base in via U. la Malfa;
-di tutti gli atti
connessi, presupposti o consequenziali.
nonché
per l’eventuale risarcimento dei danni.
Visti tutti gli atti di
causa;
Designato relatore per la
pubblica udienza del 13 dicembre 2005 il Consigliere
Dott.ssa Paola Puliatti;
Uditi gli Avvocati delle
parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente società ha
presentato in data 4.6.2004 denuncia di inizio attività per la realizzazione di
un impianto di telefonia mobile sul lastrico solare di un edificio sito in via
U. La Malfa n. 13, ai sensi dell’art. 87 D.lgs 259/2003.
Nonostante secondo la
ricorrente si fosse formato silenzio assenso sull’istanza autorizzatoria ex
art. 87, comma 9, cit. e nonostante che l’A.R.P.A. avesse rilasciato il
proprio parere favorevole in data 13.7.2004, il Sindaco ha adottato il
provvedimento di sospensione dei lavori impugnato, con la seguente motivazione:
“..occorre stabilire univocamente l’assenza
di specifici effetti dannosi per la salute umana, evitando connesse
situazioni di pericolosità.. (omissis)”.
Il ricorso è affidato ai
seguenti motivi di diritto:
1.
Violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 (testo unico degli
enti locali) come recepito in Sicilia. Incompetenza. Eccesso di potere
per sviamento. Motivazione incongrua.
Il provvedimento
contingibile ed urgente è stato adottato in carenza dei presupposti, in carenza
di istruttoria e privo di un termine di efficacia. L’ordinanza di sospensione
dei lavori è un atto tipico previsto dall’art. 4 della l. 47/1985, come
recepito dall’art. 2 della lr. N. 37/1985, con determinati presupposti e un
termine di efficacia. La stazione base aveva ottenuto il parere favorevole
dell’ARPA e, pertanto, doveva ritenersi concluso positivamente l’esame circa
l’assenza di pericolosità per la salute pubblica.
2.
Violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 117 Cost..Violazione e/o falsa applicazione
della l. n. 36/2001 del D.M. n.
381/1998 e del D.lgs n. 259/2003. Incompetenza.
Il Comune ha esercitato
competenze in materia di tutela della salute per legge riservate allo Stato.
Rispetto alle norme statali non vi è potere di deroga da parte della Regione o
dei Comuni, ma solo di integrazione.
3.
Violazione
dell’art. 7 della l. 241/1990, come recepita dalla l.r. 10/1991. eccesso di
potere per omessa o carente attività istruttoria e per manifesta illogicità.
E’ mancata la
comunicazione di inizio del procedimento.
Da ultimo, la società
ricorrente avanza domanda di risarcimento dei danni.
Resiste in giudizio il
Comune intimato.
All’udienza pubblica
del 13 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
-Fondato è il motivo col
quale si lamenta la violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 (testo unico degli enti
locali) come recepito in Sicilia, nonché la motivazione incongrua del
provvedimento impugnato.
L’art. 50, comma 5, del
T.U. degli Enti Locali dispone che in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante
della comunità locale. L’art. 54, comma 2, aggiunge che le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.
Nella fattispecie
l’ordinanza sindacale impugnata è motivata con riferimento alle “fortissime
tensioni o proteste” a seguito di manifestazioni e nota di protesta di
cittadini; nonché con riferimento alla esigenza di “stabilire univocamente
l’assenza di specifici effetti dannosi per la salute umana evitando connesse
situazioni di pericolosità”.
Quanto al primo punto, le
manifestazioni popolari e la nota di protesta non sembra assurgano nel
provvedimento impugnato a circostanza di fatto di tale gravità da assumere di
per se sola il valore di una minaccia alla sicurezza pubblica. Almeno, non vi è
traccia di simile valutazione e apprezzamento di siffatta minaccia nel
provvedimento.
Quanto a secondo profilo
della motivazione, il provvedimento impugnato ignora che con parere dell’A.R.P.A.
del 20 luglio 2004 prot. 20281 il progetto è stato valutato compatibile “con
i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
stabiliti in relazione al disposto della l. 22.2.2001, n. 36 e relativi
provvedimenti di attuazione”. Nessuna menzione è fatta nel parere dell’ARPA
della presenza di altre antenne nella zona e del possibile cumulo di potenziale
nocivo che deriverebbe dall’installazione della nuova antenna UMTS.
Se il Comune avesse
voluto escludere il dubbio circa il
pericolo della cumulabilità degli effetti delle emissioni elettromagnetiche del
nuovo impianto con quelli delle antenne già esistenti, avrebbe dovuto compiere
adeguata istruttoria al riguardo e alla luce di dati certi sospendere poi i
lavori di esecuzione dell’opera.
I provvedimenti
contingibili e urgenti, infatti, possono essere emanati non solo per rimediare
ai danni che si sono già prodotti, ma anche per evitare che determinati
pregiudizi si verifichino, in base però ad una valutazione probabilistica
caratterizzata da un certo grado di consistenza e fondata su cognizioni
tecnico-scientifiche attendibili (T.A.R. Veneto, sez.
III, 28 novembre 2001, n. 4131).
Si presuppone, inoltre,
la necessità di provvedere, con immediatezza, in ordine a situazioni di natura
eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti
ordinari apprestati dall'ordinamento e occorre l'esistenza, oltre che la sua
puntuale indicazione nel provvedimento impugnato, di una situazione di pericolo,
quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso, nel caso in cui
l'Amministrazione non intervenga prontamente. Pertanto, ai sensi dell’art. 54
comma 2, d.lg. n. 267 del 2000, il collegamento con le esigenze di protezione
dell'igiene e della salute pubblica costituisce presupposto necessario per
giustificare il ricorso al potere ordinatorio, ma non sufficiente, ove non
sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza e, quindi, di pericolo
per la pubblica incolumità. (T.A.R. Emilia Romagna
Parma, 10 gennaio 2003, n. 1)
Presupposto, dunque, per
il legittimo esercizio del potere
di ordinanza contingibile e urgente la necessità di provvedere con immediatezza
in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile, cui non si
potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati
dall'ordinamento (Consiglio Stato, sez.
V, 2 aprile 2003, n. 1678).
Nella fattispecie non si
ravvisa alcuna situazione di eccezionalità e imprevedibilità che giustifichi
l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente; ben avrebbe potuto
il comune accertare mediante istruttoria o nuovo parere da richiedere all’ARPA
se la presenza di più fonti di emissione elettromagnetica rappresentassero un
concreto pericolo a causa del cumulo di effetti dannosi e successivamente
determinarsi.
Conclusivamente, il
ricorso va accolto.
Le spese si compensano
tra le parti, in considerazione della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez.
seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il
provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania
nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2005.
L’ESTENSORE
Dr.ssa Paola
Puliatti
IL PRESIDENTE
Dr. Italo Vitellio
Depositata in
Segreteria il 13 marzo 2006