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T.a.r. Sicilia - Catania Sez. II sent. 400 del 13 marzo 2006
Elettrosmog. Installazione di antenna per telefonia mobile. Sospensione lavori

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REPUBBLICA ITALIANA N. 0400/06 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5490/04 Reg. Gen.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. int. 2^ )

Composto dai sig.ri Magistrati:

-Dott. Italo VITELLIO Presidente

-Dott.ssa Gabriella GUZZARDI Consigliere

-Dott.ssa Paola PULIATTI Consigliere Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5490 del 2004 R.G. proposto dalla H3G S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. Libertini Mario e dall’Avv. Bonura Harald, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Catania, via Toselli n. 40;

CONTRO

Comune di Adrano, in persona del Sindaco pro-tempore,

rappresentato e difeso dall’Av. Rosario Calanni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via V. Giuffrida, 37;

Per l’annullamento

-dell’ordinanza sindacale n. 108 del 27.9.2004 di sospensione dei lavori relativi alla realizzazione di una stazione radio base in via U. la Malfa;

-di tutti gli atti connessi, presupposti o consequenziali.

nonché per l’eventuale risarcimento dei danni.

Visti tutti gli atti di causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 13 dicembre 2005 il Consigliere Dott.ssa Paola Puliatti;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente società ha presentato in data 4.6.2004 denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile sul lastrico solare di un edificio sito in via U. La Malfa n. 13, ai sensi dell’art. 87 D.lgs 259/2003.

Nonostante secondo la ricorrente si fosse formato silenzio assenso sull’istanza autorizzatoria ex art. 87, comma 9, cit. e nonostante che l’A.R.P.A. avesse rilasciato il proprio parere favorevole in data 13.7.2004, il Sindaco ha adottato il provvedimento di sospensione dei lavori impugnato, con la seguente motivazione: “..occorre stabilire univocamente l’assenza di specifici effetti dannosi per la salute umana, evitando connesse situazioni di pericolosità.. (omissis)”.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 (testo unico degli enti locali) come recepito in Sicilia. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento. Motivazione incongrua.

Il provvedimento contingibile ed urgente è stato adottato in carenza dei presupposti, in carenza di istruttoria e privo di un termine di efficacia. L’ordinanza di sospensione dei lavori è un atto tipico previsto dall’art. 4 della l. 47/1985, come recepito dall’art. 2 della lr. N. 37/1985, con determinati presupposti e un termine di efficacia. La stazione base aveva ottenuto il parere favorevole dell’ARPA e, pertanto, doveva ritenersi concluso positivamente l’esame circa l’assenza di pericolosità per la salute pubblica.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 Cost..Violazione e/o falsa applicazione della l. n. 36/2001 del D.M. n. 381/1998 e del D.lgs n. 259/2003. Incompetenza.

Il Comune ha esercitato competenze in materia di tutela della salute per legge riservate allo Stato. Rispetto alle norme statali non vi è potere di deroga da parte della Regione o dei Comuni, ma solo di integrazione.

3. Violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, come recepita dalla l.r. 10/1991. eccesso di potere per omessa o carente attività istruttoria e per manifesta illogicità.

E’ mancata la comunicazione di inizio del procedimento.

Da ultimo, la società ricorrente avanza domanda di risarcimento dei danni.

Resiste in giudizio il Comune intimato.

All’udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

-Fondato è il motivo col quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 (testo unico degli enti locali) come recepito in Sicilia, nonché la motivazione incongrua del provvedimento impugnato.

L’art. 50, comma 5, del T.U. degli Enti Locali dispone che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. L’art. 54, comma 2, aggiunge che le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

Nella fattispecie l’ordinanza sindacale impugnata è motivata con riferimento alle “fortissime tensioni o proteste” a seguito di manifestazioni e nota di protesta di cittadini; nonché con riferimento alla esigenza di “stabilire univocamente l’assenza di specifici effetti dannosi per la salute umana evitando connesse situazioni di pericolosità”.

Quanto al primo punto, le manifestazioni popolari e la nota di protesta non sembra assurgano nel provvedimento impugnato a circostanza di fatto di tale gravità da assumere di per se sola il valore di una minaccia alla sicurezza pubblica. Almeno, non vi è traccia di simile valutazione e apprezzamento di siffatta minaccia nel provvedimento.

Quanto a secondo profilo della motivazione, il provvedimento impugnato ignora che con parere dell’A.R.P.A. del 20 luglio 2004 prot. 20281 il progetto è stato valutato compatibile “con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti in relazione al disposto della l. 22.2.2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione”. Nessuna menzione è fatta nel parere dell’ARPA della presenza di altre antenne nella zona e del possibile cumulo di potenziale nocivo che deriverebbe dall’installazione della nuova antenna UMTS.

Se il Comune avesse voluto escludere il dubbio circa il pericolo della cumulabilità degli effetti delle emissioni elettromagnetiche del nuovo impianto con quelli delle antenne già esistenti, avrebbe dovuto compiere adeguata istruttoria al riguardo e alla luce di dati certi sospendere poi i lavori di esecuzione dell’opera.

I provvedimenti contingibili e urgenti, infatti, possono essere emanati non solo per rimediare ai danni che si sono già prodotti, ma anche per evitare che determinati pregiudizi si verifichino, in base però ad una valutazione probabilistica caratterizzata da un certo grado di consistenza e fondata su cognizioni tecnico-scientifiche attendibili (T.A.R. Veneto, sez. III, 28 novembre 2001, n. 4131).

Si presuppone, inoltre, la necessità di provvedere, con immediatezza, in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento e occorre l'esistenza, oltre che la sua puntuale indicazione nel provvedimento impugnato, di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso, nel caso in cui l'Amministrazione non intervenga prontamente. Pertanto, ai sensi dell’art. 54 comma 2, d.lg. n. 267 del 2000, il collegamento con le esigenze di protezione dell'igiene e della salute pubblica costituisce presupposto necessario per giustificare il ricorso al potere ordinatorio, ma non sufficiente, ove non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza e, quindi, di pericolo per la pubblica incolumità. (T.A.R. Emilia Romagna Parma, 10 gennaio 2003, n. 1)

Presupposto, dunque, per il legittimo esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (Consiglio Stato, sez. V, 2 aprile 2003, n. 1678).

Nella fattispecie non si ravvisa alcuna situazione di eccezionalità e imprevedibilità che giustifichi l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente; ben avrebbe potuto il comune accertare mediante istruttoria o nuovo parere da richiedere all’ARPA se la presenza di più fonti di emissione elettromagnetica rappresentassero un concreto pericolo a causa del cumulo di effetti dannosi e successivamente determinarsi.

Conclusivamente, il ricorso va accolto.

Le spese si compensano tra le parti, in considerazione della novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez. seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2005.

L’ESTENSORE

Dr.ssa Paola Puliatti

IL PRESIDENTE

Dr. Italo Vitellio

Depositata in Segreteria il 13 marzo 2006