Cass. Sez. III n.11097 del 12 marzo 2008 (Ud. 29 gen. 2008)
Pres. Vitalone Est. Petti Ric. Borzì
Urbanistica. Violazione di sigilli

Il delitto di violazione di sigilli si consuma non solo con la mera materiale eliminazione del sigillo, ma anche mediante la violazione sostanziale del vincolo attuata con la introduzione in un fondo sottoposto a sequestro

IN FATTO

Con sentenza del 9 marzo del 2007, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale della medesima città, ritenuta la prevalenza delle concesse attenuanti generiche, riduceva a mesi quattro di reclusione la pena inflitta a B. G., quale responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p. commesso il (OMISSIS) in agro di (OMISSIS).

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata il prevenuto, nominato custode del suo lotto di terreno in data 8 agosto del 2000, era stato trovato più volte all'interno del lotto stesso dove esisteva la costruzione abusiva e tale circostanza, secondo la Corte, era sufficiente a configurare il reato.

Ricorre per Cassazione l'imputato sulla base di due motivi.


IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge perchè la sua responsabilità era stata affermata per un fatto diverso da quello contestato. Sostiene che gli era stata contestata la materiale violazione dei sigilli, che in realtà erano stati rimossi dai vigili del fuoco in occasione di un incendio, ed è stato invece condannato per avere tenuto una condotta contraria alla finalità del sequestro, ossia per il semplice fatto di essere stato trovato nel lotto di terreno sequestrato.

Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione sulla richiesta di conversione della pena detentiva e sulla concessione del beneficio della non menzione.

Il primo motivo è infondato. Il reato di cui all'art. 349 c.p. serve a garantire la conservazione e l'identità della cosa da eventuali manomissioni. La funzione dei sigilli consiste, non nel frapporre materialmente un impedimento o un ostacolo al compimento di attività costituenti infrazione del divieto implicato dal sequestro(nella fattispecie l'introduzione nel fondo), ma nell'ammonire che tale attività espone a sanzioni penali. Quindi il reato si consuma o con la materiale effrazione dei sigilli o con l'elusione del divieto imposto con il sequestro a prescindere dalla materiale rimozione del sigillo. Pertanto il prevenuto non è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato.

Al predetto era stata contestata, non la materiale rimozione dei sigilli, ma il fatto di essersi introdotto nel fondo in sequestro più volte, violando in tal modo i sigilli che erano stati apposti.

Il fatto contestato non consisteva quindi nella mera materiale eliminazione del sigillo, ma nella violazione sostanziale del vincolo che si era attuata con la ripetuta introduzione nel fondo.

L'espressione "violazione dei sigilli" contenuta nel capo d'imputazione non alludeva alla fisica eliminazione della materia sigillante, ma alla violazione "della custodia sigillata", come si desumeva agevolmente dal riferimento alla reiterata introduzione nel fondo oggetto del sequestro. Siffatta violazione si verifica quindi, come già precisato, sia mediante la materiale rottura del sigillo, che violando altrimenti la volontà manifestata dall'autorità con l'apposizione del sigillo.

Fondato è, invece, il secondo motivo perchè in presenza di un'esplicita richiesta della parte, il giudice deve motivare in ordine all'omessa applicazione della sanzione sostitutiva allorchè la stessa sia astrattamente ammissibile L'omessa motivazione sul punto si traduce in un vizio della sentenza censurabile in sede di legittimità. Nella fattispecie la Corte ha omesso di motivare sia sull'applicazione della sanzione sostitutiva che sulla concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p..

Alla stregua delle considerazione svolte la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva ex L. n. 689 del 1981, art. 53, e sulla concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p..

Per la formazione progressiva del giudicato nel resto la sentenza si deve ritenere passata in giudicato.


P.Q.M.

LA CORTE Letto l'articolo 623 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sostituzione della pena detentiva e sulla concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2008