Cass.Sez. III n. 43490 del 9 novembre 2012 (Ud. 25 giu.2012)
Pres. De Maio Est. Grillo Ric. Briatico
Urbanistica. Rifacimento o sostituzione tetti di edifici

Con riferimento al rifacimento o sostituzione di tetti di edifici si verte in tema di manutenzione straordinaria non assoggettata al permesso di costruire a condizione che non venga modificata la quota di imposta ovvero alterato lo stato dei luoghi dal punto di vista planovolumetrico (modifica di superficie e/o sagome ovvero aumenti di volume)

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 19 ottobre 2009 il Tribunale di Palmi dichiarava B.F., imputata dei reati di violazione della legge urbanistica D.P.R. n. 380 del 2001, (art. 44 lett. b)) e antisismica (artt. 93, 94 e 95 stesso D.P.R.) colpevole dei suddetti reati, condannandola, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena condizionalmente sospesa e subordinata alla demolizione della costruzione - di mesi otto di arresto ed Euro 10.000,00 di ammenda, contestualmente ordinando il dissequestro del manufatto e la sua restituzione all'avente diritto.

1.2. La Corte di Appello di Reggio Calabria, investita del gravame proposto dall'imputata, in parziale riforma assolveva l'imputata dal reato di cui al capo a) limitatamente alla realizzazione di un muro divisorio per insussistenza del fatto, rideterminando, per l'effetto, la pena in mesi sette di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda e confermando nel resto.

1.3 Propone ricorso l'imputata a mezzo del proprio difensore deducendo con unico motivo violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e illogicità manifesta e/o contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale affermato che i lavori intrapresi dall'imputata su una costruzione preesistente (demolizione parziale del manto di copertura e rifacimento del solaio in putrelle di ferro e tavelloni, oltre ad un muro divisorio) necessitassero del permesso di costruire mai richiesto ed ottenuto, laddove si trattava di lavori rientranti nell'attività di manutenzione ordinaria o straordinaria esente da rilievo penale. Censura la sentenza sotto il profilo dell'illogicità manifesta o della contraddittorietà laddove si afferma per un verso l'irrilevanza penale della sostituzione del manto di copertura di un edificio a condizione che non vi sia stata alterazione dell'aspetto e delle caratteristiche originarie e, per altro verso, che il rifacimento realizzato dall'imputata in quanto costituito da putrelle in ferro e tavelloni che avevano sostituito i precedenti assi in legno integrava il precetto penale. Ulteriore profilo di illogicità la ricorrente lo indica nella omessa valutazione da parte della Corte dell'esistenza di una D.I.A. in sanatoria avente per oggetto i lavori per cui è processo, ritenuta conforme a legge dal Comune interessato.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. La vicenda oggetto del processo è stata ricostruita dalla Corte e può sintetizzarsi nella realizzazione ad opera dell'imputata di un parziale rifacimento del manto di copertura del tetto di un edificio preesistente consistito nel mutamento di alcune caratteristiche strutturali (sostituzione delle precedenti travi in legno sorreggenti il manto di copertura, con putrelle in ferro e tavelloni) che rendevano necessario il rilascio del permesso di costruire mai richiesto e mai rilasciato.

2. Secondo la prospettazione contenuta nel ricorso tale attività rientrerebbe nel concetto di manutenzione ordinaria o, a tutto voler concedere, di manutenzione straordinaria per la quale è bastevole la D.I.A..

3. Nella materia della manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria il parametro normativo di riferimento è rappresentato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3.

4. In particolare il comma 1, lett. a) di tale norma qualifica come manutenzione ordinaria tutti quegli interventi edilizi concernenti opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere integri sotto il profilo funzionale gli impianti tecnologici esistenti.

5. A sua volta la lett. b) del medesimo comma qualifica come interventi di manutenzione straordinaria tutte quelle opere e modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per integrare o realizzare i servizi igienici sanitari e tecnologici sempre che non vengano alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non si verifichino modifiche della destinazione d'uso.

6. La differenza concettuale tra i due tipi di manutenzione implica anche una differenza di regime in ordine agli adempimenti di tipo tecnico-amministrativo che il privato deve seguire per realizzare correttamente (si intende dal punto di vista normativo) gli interventi desiderati: e così mentre la manutenzione ordinaria non richiede alcuna comunicazione all'autorità amministrativa preposta al controllo del territorio, quella straordinaria implica una denuncia di inizio attività che rimane al di fuori dell'area penale, tranne che gli interventi operati debordino in opere diverse e nuove rispetto a quelle enunciate nella D.I.A., con conseguente assoggettamento alla sanzione penale.

7. Proprio con riferimento al rifacimento o sostituzione di tetti di edifici, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ammesso che si verte in tema di manutenzione straordinaria non assoggettata al permesso di costruire a condizione che non venga modificata la quota di imposta ovvero alterato lo stato dei luoghi dal punto di vista planovolumetrico (modifica di superficie e/o sagome ovvero aumenti di volume) (in termini Cass. Sez. 3A 22.4.2010 n. 22229, Maravigna, Rv. 247637; v. anche Cass. Sez. 3 19.12.2005 n. 2935 P.M. in proc. Rasulo, Rv. 233295; Cass. Sez. 3).

8. La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi nè in punto di applicazione corretta della norma, avendo sostanzialmente qualificato la condotta come penalmente rilevante in relazione alla assenza di un permesso di costruire, ritenendo l'intervento eseguito un novum escluso dall'alveo amministrativo;

nè, ancor meno, in punto di logicità della motivazione avendo per un verso riconosciuto che l'intervento eseguito riguardava la demolizione (peraltro parziale) del manto di copertura preesistente - e dunque in ipotesi - un intervento di manutenzione straordinaria e per altro verso escluso tale eventualità in relazione ad alcune modifiche della caratteristiche originarie incompatibili con il concetto di manutenzione straordinaria.

9. In realtà - come peraltro indicato dalla difesa della ricorrente e sostanzialmente enunciato nella sentenza - l'unica modifica di carattere non certamente strutturale, era costituita dalla sostituzione di assi in legno con putrelle in ferro e tavelloni. Si tratta, ad evidenza, di materiali tecnicamente più aggiornati rispetto a quelli preesistenti che valgono a rendere più funzionale e sicura la stabilità del manto di copertura senza tuttavia interferire nè sui volumi, nè sulla sagoma, nè sull'altezza, nè sulla superficie dell'edificio. E tanto basta per escludere che nel caso in esame fosse necessario il permesso di costruire, Peraltro risulta anche provata l'esistenza di una D.I.A. in sanatoria meglio indicata dalla difesa della ricorrente che ne ha, in base alla regola dell'autosufficienza del ricorso, riportato l'esatto contenuto anche per ciò che riguardava gli allegati, di guisa che la mancata valutazione da parte della Corte di tale elemento si risolve anche in una omessa motivazione sul punto che impone l'annullamento della sentenza in parte qua e senza rinvio per insussistenza del fatto.

10. Il ricorso nel resto va rigettato stante la sostanziale assenza di motivi o quanto meno la sua genericità in ordine alla parte della sentenza confermativa della responsabilità per il reato sub B).

11. Va, conseguentemente, disposto l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Messina per la determinazione della pena in relazione al residuo reato di cui al capo B).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A), perchè il fatto non sussiste e con rinvio alla Corte di Appello di Messina quanto al capo B), limitatamente alla determinazione della pena. Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2012