Cass. Sez. III n. 28065 del 15 luglio 2011 (CC 9 feb. 2011)
Pres. Ferrua Est. Rosi Ric. Apicella
Urbanistica.Sequestro preventivo di intero immobile
Il sequestro preventivo di un manufatto edilizio abusivo, per difformità totale del titolo abilitativo nella parte relativa alla realizzazione di un corpo di fabbrica ulteriore, può avere ad oggetto l'intero edificio e non soltanto la parte edificata in eccedenza rispetto al progetto approvato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/02/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 276
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 31342/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) APICELLA GAETANA N. IL 27/10/1959;
avverso l'ordinanza n. 273/2010 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 07/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. AGOSTO Oreste che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno Sezione Riesame, con ordinanza del 7 giugno 2010, ha rigettato il riesame avverso il decreto del 19 aprile 2010 del G.I.P. del Tribunale di Salerno con cui veniva disposto il sequestro preventivo dell'intero fabbricato di proprietà di Apicella Gaetana, indagata del reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), nonché delle violazioni della disciplina antisismica e del conglomerato cementizio armato, accertato in Tramonti, il 15 aprile 2010 L'indagata, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi:
1. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e c) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale penale. Non sussisterebbe alcuna difformità, ne' per quanto concerne la sagoma ed il prospetto, ne' quanto al primo piano. Si tratterebbe di una diversa suddivisione interna del piano rialzato e del piano sottotetto con conseguente contestazione di cambio di destinazione d'uso dei piani, nonché del piano interrato che avrebbe dovuto costituire solo volume tecnico. Sicché, è palese sia l'insussistenza del fumus delicti e del periculum in mora. Il Tribunale del riesame, nonostante quanto rappresentato nella memoria difensiva, non avrebbe motivato sulla specifica doglianza. 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e della legge processuale penale per mancanza di motivazione - violazione dell'art. 125 c.p.p.. Con la memoria difensiva depositata all'udienza dinanzi al Tribunale del Riesame era stata eccepita la mancanza di motivazione, nel verbale e del decreto di sequestro, quanto al primo piano del fabbricato in questione ed all'area esterna dello stesso. 3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e della legge processuale penale per mancanza di motivazione - violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 10, in quanto gli atti del procedimento di riesame erano pervenuti alla cancelleria del Tribunale in data 28 maggio 2010; all'esito dell'udienza camerale del 7 giugno 2010 il Tribunale del riesame aveva depositato in cancelleria, nei termini di legge, il dispositivo, ma non anche l'ordinanza completa di motivazione, che veniva depositata solo in data 11 giugno, dopo 14 giorni dalla data in cui il PM aveva trasmesso gli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso non sono fondati.
1. Quanto al primo motivo, la giurisprudenza ha già affermato il principio che quando risulta edificato un immobile in totale difformità dalla concessione per la realizzazione di un corpo di fabbrica ulteriore per superficie e volumetria rispetto a quello assentito, è legittimo il sequestro preventivo dell'intero cantiere e non solo della porzione edificata in più rispetto al progetto approvato (in tal senso, Sez. 3, n. 1104 del 17/5/1999, Lombardo e altro, Rv. 213744).
Nel caso di specie il Tribunale ha osservato che era stata accertata la realizzazione di un piano interrato non previsto nel progetto e che anche i lavori al piano rialzato erano diretti a realizzare un'unità abitativa con ingresso autonomo, anche grazie alla realizzazione di una scala in cemento armato: pertanto il sequestro preventivo del manufatto, completamente difforme da quello previsto nella concessione, risultava essenziale per impedire il protrarsi delle conseguenze del reato, anche con riferimento alla diversa fruibilità della porzione di immobile che sarebbe risultato legittimo solo se non fosse stato oggetto della realizzazione delle ulteriori opere non autorizzate, le quali comportano un mutamento di destinazione d'uso dell'intero fabbricato ed insistono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
2. Il secondo motivo è destituito di ogni fondamento. Il Tribunale del riesame ha riassunto nel corpus dell'ordinanza anche la motivazione del decreto di sequestro, che risulta più che congrua, in relazione alla descrizione sia del fumus delicti che del periculum in mora.
Quanto al terzo motivo, lo stesso è infondato. È principio ormai consolidato in giurisprudenza (Cfr, tra le molte, Sez. 6, n. 3265 del 16/11/1999, Albanese e altro, Rv. 214952 e Sez. 6, n. 1764 dell'11/7/1997, Vandi e altri, Rv. 209331) che anche per la misura cautelare reale, così come previsto per le misure cautelari personali, ex art. 309 c.p.p., comma 10, nei dieci giorni deve essere depositato il dispositivo della pronuncia del tribunale del riesame e non già la motivazione che deve essere, invece, depositata nel termine ordinatorio di cinque giorni previsto dall'art. 128 c.p.p.. In conclusione l'ordinanza oggetto della presente impugnazione risulta immune da censure.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata, ai sensi del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011