L’autorizzazione e il deposito sismici a sanatoria sono sconosciuti al legislatore statale

di Massimo GRISANTI

(Nota critica a Cassazione, Sez. III penale, n. 2848 depositata il 22.01.2019)

Con la sentenza n. 2848 depositata il 22 gennaio 2019 la Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale (Pres. Andreazza, Rel. Reynaud) ha pericolosamente continuato a tollerare l’esistenza di depositi e autorizzazioni sismici a sanatoria coniati da legislazioni regionali, nella fattispecie dalla Regione Siciliana.
Pericolosamente perché la tolleranza della Magistratura potrebbe venire scambiata come una sorta di riconoscimento, da parte del Sistema Giustizia, di inesistenti competenze regionali in materia di titoli abilitativi edilizi ordinari e speciali (autorizzazione sismica).
Nel caso di specie la Suprema Corte ha ribadito che “… il rilascio in sanatoria dell’autorizzazione dell’Ufficio del Genio Civile non costituisce causa estintiva dei reati di violazione della normativa antisismica di cui agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 …”.
Ebbene, sin dalla celeberrima sentenza n. 303/2003 la Corte Costituzionale ha stabilito che anche all’indomani della riforma del Titolo V della Costituzione spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali nel settore dell’urbanistica, il quale è confluito nella materia del governo del territorio “… in cui lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della materia …” (punto 11.2 del Considerato in diritto).   Il concetto è stato ribadito, alle sorde regioni, nelle successive pronunce n. 309/2011; n. 139/2013; n. 259/2014; n. 231/2016; n. 282/2016.
Per di più gli adempimenti in materia di edilizia antisismica attengono alla materia concorrente della protezione civile, che non compare tra quelle a competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana e quindi inderogabile da parte della stessa (v. Corte Costituzionale, n. 232/2017).
Le norme regionali che prevedono depositi ed autorizzazioni sismiche a sanatoria avrebbero la pretesa di inserire nell’ordinamento della materia, con inammissibile effetto derogatorio, procedure e titoli abilitativi sconosciuti al legislatore statale.
Nell’apprestare le necessarie modalità di tutela a valori costituzionalmente rilevanti quali il paesaggio, la sicurezza e la pubblica incolumità il legislatore statale ha volutamente rimarcato la natura di autorizzazione preventiva dell’atto da rilasciarsi ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 94 d.P.R. 380/2001.   L’utilizzazione dell’aggettivazione “preventiva” vuol sortire l’effetto di non ammettere autorizzazioni paesaggistiche e sismiche a sanatoria: tanto che laddove sono ammesse è stata coniata una disciplina ad hoc strettamente eccezionale (v. artt. 146 e 167 D.Lgs. 42/2004).   Niente avendo previsto per l’autorizzazione sismica ex post, ne sovviene che il legislatore statale vieta il rilascio di autorizzazioni sismiche a sanatoria.
Peraltro, per intuibili problemi oggettivi non è seriamente rilasciabile l’autorizzazione sismica ex post perché in tal caso il provvedimento a sanatoria costituirebbe completa validazione – anche ai fini di quell’idonea garanzia che lo Stato, in ultima istanza, è tenuto a dare ai cittadini non solo riguardo alla conformità urbanistico-edilizia di una costruzione, ma anche in ordine al ristoro economico per danni patiti conseguenti ad omessi o inadeguati controlli (v. Tribunale civile de L’Aquila, sentenza n. 732/2018 – http://www.abruzzoweb.it/contenuti/terremoto-2009-due-ministeri-condannati-a-risarcire-i-figli-di-due-vittime/665394-302/ ) – di un’opera abusiva della quale non è conosciuta, né seriamente conoscibile nella sua globalità, la regolare composizione riguardo ai materiali usati, al loro corretto dosaggio e assemblamento, e al dimensionamento delle strutture anche nascoste quali le fondazioni.
In conclusione, è auspicabile che la Suprema Corte di Cassazione approfondisca la questione e provveda a fare la doverosa chiarezza riguardo ai surrettizi condoni (perché consentono di mantenere l’immobile abusivo, così arrecando un evidente ingiusto vantaggio economico-patrimoniale per il reo) chiamati depositi e autorizzazioni sismici a sanatoria.
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Scritto il 26 gennaio 2019

 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 marzo 2018, il Tribunale di Agrigento, per quanto qui rileva, ha assolto gli imputati Mariano Caltagirone Amante e Vita Alfano dai reati di cui agli artt. 71, 72, 93 e 94  d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – rubricati ai capi b), c), d), e) – contestati in relazione alla realizzazione di opere in conglomerato cementizio, in zona sismica, senza la predisposizione di progetto esecutivo e la direzione di un tecnico qualificato e senza autorizzazione, omettendo altresì di farne denuncia e darne il preavviso alle competenti autorità.

2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo deducendo violazione delle norme incriminatrici per aver il tribunale assolto gli imputati sul rilievo che, dopo aver ottenuto il permesso di costruire in sanatoria (estinguendo così la contravvenzione di cui all’art. 44 d.P.R. 380 del 2001 contestata al capo a), gli stessi avevano altresì “regolarizzato” il manufatto anche sul piano della disciplina delle costruzioni in conglomerato cementizio ed in zona sismica. Rileva il ricorrente che, al di là dell’incomprensibile formula assolutoria utilizzata (gli imputati sono stati assolti “per non aver commesso il fatto”), la regolarizzazione postuma non sana i reati edilizi diversi da quelli di cui all’art. 44 d.P.R. 380 del 2001.

3. Il ricorso è fondato e può essere deciso con sentenza a motivazione semplificata.
Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è consolidato il principio secondo cui il deposito "in sanatoria" degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle sole contravvenzioni urbanistiche (Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Braccolino e aa., Rv. 246462) e, parimenti, il rilascio in sanatoria dell'autorizzazione dell'Ufficio del Genio civile non costituisce causa estintiva dei reati di violazione della normativa antisismica di cui agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 10110 del 21/01/2016, Rv. 266252). Tale principio è certamente estensibile anche ai reati previsti dagli artt. 71 ss. d.P.R. 380 del 2001 per la violazione della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Diversamente dalla previsione di cui all’art. 45, comma 3, d.P.R. 380 del 2001, non v’è, di fatti, alcuna disposizione che preveda l’estinzione di detti reati nel caso di tardivo adempimento degli obblighi omessi, o, più in generale, di “sanatoria” amministrativa delle violazioni e, in forza della citata disposizione, lo stesso conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – nella specie avvenuto - comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Conforti, Rv. 261099).
     La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Agrigento – che si atterrà ai principi appena enunciati - limitatamente all’assoluzione degli imputati dai reati di cui ai capi b), c), d), e).
 
 P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi b), c), d) ed e) dell’imputazione e rinvia al Tribunale di Agrigento per nuovo giudizio sul punto.
    Così deciso il 12 dicembre 2018.

Il Consigliere estensore
Il Presidente
Gianni Filippo Reynaud
Gastone Andreazza