Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5469, del 5 novembre 2014
Urbanistica.Legittimità ordinanza demolizione opere edili e rimozione n. 63 roulotte da fondo agricolo

Il fatto che le 63 roulotte poste in un uliveto di una cooperativa agricola risultino incorporate al suolo è dimostrato dagli accertamenti compiuti a distanza di più di 6 mesi l’uno d’altro. Emerge inequivocabilmente che l’area era stata occupata stabilmente da numerosissime roulottes e autocaravans, inoltre, è evidente che la realizzazione di opere funzionali alla trasformazione urbanistica, come la costruzione di quattro servizi igienici abbondantemente sovradimensionati rispetto alle esigenze degli addetti alla coltivazione dell’olivo, costituiscono circostanze che ulteriormente confermano la natura stabile delle strutture di cui si è ingiunta la rimozione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05469/2014REG.PROV.COLL.

N. 11886/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11886 del 2003, proposto da: 
Monte Baldo S.C. a R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Liuzzi e Stefano Baciga, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Liuzzi in Roma, via Dardanelli, 13;

contro

Comune di Garda, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi e Giovanni Sala, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 02492/2003, resa tra le parti, concernente demolizione opere edili e rimozione n. 63 roulotte da fondo agricolo- Danno ambientale.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’appello incidentale del Comune di Garda;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 luglio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Liuzzi Milena, su delega dell'avv. Baciga Stefano e dell'avv. Liuzzi Antonio, e Mazzeo Luca su delega dell'Avv. Luigi Manzi;



FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. II, con la sentenza 29 aprile 2003, n. 2492 ha rigettato il ricorso proposto dall’attuale appellante per quanto attiene all’impugnazione proposta avverso l’ordinanza n. 44-02 - dd. 30 luglio 2002 e il provvedimento Prot. 10586-02 - dd. 29 luglio 2002, e lo ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, per quanto attiene ai motivi aggiunti proposti avverso il decreto prot. n. 3323-03 - dd. 5 marzo 2003.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che l’ingiunzione del Comune di rimozione di 63 roulottes parcheggiate in un fondo di proprietà dell’attuale appellante, ravvisandovi il danno ambientale prodotto ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 era da ritenersi legittima, posto che la struttura di cui trattasi non può essere obiettivamente riguardata quale complesso ricettivo all’aperto, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L.R. 16 dicembre 1999, n. 56 (vigente all’epoca di adozione degli anzidetti provvedimenti), ma come insieme di opere stabilmente incorporate al terreno in assenza di provvedimento concessorio e, pertanto, abusive, nonché arrecanti pregiudizio al contesto ambientale in cui sono sorte.

Il TAR, invece, annullava il decreto prot. 3323-03 - dd. 5 marzo 2003 emesso dall’anzidetto responsabile dell’Area Tecnica – Settore Edilizia Privata del Comune di Garda, con il quale si accertava l’inottemperanza all’ordinanza di riduzione in pristino dei luoghi precedentemente emessa, in quanto contrastante con l’art. 92 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 sotto il profilo dell’eccedenza dell’area coattivamente appresa dall’Amministrazione Comunale e coincidente con tutto il fondo di proprietà della Montebaldo rispetto al sedime concretamente occupato da ciascuna delle roulottes.

L’appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo:

- Erronea valutazione della situazione di fatto;

- Erronea applicazione del d.lgs. n. 490-99. Difetto di motivazione;

- Erronea applicazione della disciplina edilizia del Comune di Garda. Omessa motivazione.

Con l’appello in esame, si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune intimato chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello autonomo nelle forme dell’appello incidentale.

All’udienza pubblica del 29 luglio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, sotto il profilo fattuale, deve evidenziarsi che in base a quanto emerge dal verbale di sopralluogo dell’Ufficio tecnico comunale, in data 28.5.2002, richiamato nell’ambito della ricognizione dei fatti nell’impugnata ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi in data 30.7.2002, è stato accertato, in specifico:

- l’installazione di n. 63 tra roulottes ed autocaravans posizionate in modo non regolare tra filari d’ulivo ed altri alberi da frutto;

- la realizzazione, nel deposito attrezzi precedentemente oggetto di concessione edilizia, di n. 3 servizi igienici in assenza di Denuncia di Inizio Attività;

- la realizzazione di un manufatto (box) con struttura in ferro e rivestimento in lamiera a circa 10 metri dal manufatto regolarmente concessionato adibito a ricovero di attrezzi agricoli, in assenza di concessione;

- la realizzazione di un manufatto controterra con struttura interamente in legno delle dimensioni adibito a ricovero di attrezzi agricoli, in assenza di concessione;

- la realizzazione nelle adiacenze del manufatto di cui al punto b) di una struttura in materiale prefabbricato adibito a servizio igienico esterno, in assenza di concessione;

- la realizzazione, senza alcuna autorizzazione allo scarico di una fossa “imhof’ e di una fossa dispersioni, in cui sono convogliati gli scarichi dei servizi igienici (abusivamente realizzati).

Il TAR ha correttamente ritenuto che il Comune avesse legittimamente ingiunto la demolizione di “insieme di opere stabilmente incorporate in assenza di provvedimento concessorio e pertanto abusive nonché arrecanti pregiudizio al contesto ambientale in cui sono sorte”.

Pertanto, il primo motivo di appello deve ritenersi infondato, non ritenendosi sostenibile che la sentenza del TAR sia inficiata da una “erronea valutazione della situazione di fatto”.

Il fatto che le 63 roulotte poste in un uliveto di una cooperativa agricola risultino incorporate al suolo è dimostrato dagli accertamenti compiuti a distanza di più di 6 mesi l’uno d’altro (il primo in data 28.5.2002 e l’ultimo in data 10.12.2002), e comunque fino al decreto di acquisizione in data 5.3.2003, dai quali emerge inequivocabilmente che l’area era stata occupata stabilmente da numerosissime roulottes e autocaravans; inoltre, è evidente che la realizzazione, come indicato, di opere funzionali alla trasformazione urbanistica (come la costruzione di quattro servizi igienici abbondantemente sovradimensionati rispetto alle esigenze degli addetti alla coltivazione dell’olivo), costituiscono circostanze che ulteriormente confermano la natura stabile delle strutture di cui si è ingiunta la rimozione.

Infatti, in sostanza, in una zona prospiciente le sponde del lago di Garda, l’attuale appellante ha allestito, senza alcun titolo abilitativo, un campeggio stanziale del tutto abusivo, per di più in contrasto con il piano regolatore di Garda, che vieta (all’art. 42) nelle zone agricole l’installazione di roulottes, campers e case mobili stazionati all’interno dell’area di proprietà, non risultando verosimile (e neppure dimostrato in alcun modo) che le roulotte non fossero stazionate all’interno dell’area di proprietà, ma destinate al continuo spostamento per soste di breve durata.

L’area de qua, infatti, è qualificata nel vigente strumento urbanistico come Z.T.O. “23.0-E1 a Parco agricolo” e dichiarata, ai sensi della legge n. 1479-39, di notevole interesse pubblico.

La variante Generale al P.R.G. del Comune di Garda evidenzia che si tratta di zone “caratterizzate in passato da culture specializzate mentre attualmente risultano preminenti gli aspetti di carattere ambientale”.

Inoltre, come già menzionato, l’art. 42 del regolamento edilizio comunale stabilisce univocamente che in tutte le zone omogenee “E” (Zone Agricole) è vietata l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati di qualsiasi genere: roulottes, campers e case mobili utilizzati come depositi, abitazioni magazzini e simili, stazionati all’interno dell’area di proprietà.

Tale disposizione trova la sua logica nell’esigenza di tutela del particolare pregio ambientale del territorio del Comune di Garda, uno dei centri di maggiore attrattiva turistica del lago, e con l’intento dell’Amministrazione di evitare un uso improprio del territorio, come la trasformazione di un uliveto panoramico in un campeggio, come nella specie.

La ratio della norma, quindi, è quella di impedire che attraverso costruzioni in astratto suscettibili di pronta rimozione, in concreto si attui una perdurante modifica dello stato dei luoghi.

Il provvedimento, dunque, appare coerente con le citate norme, dovendosi disattendere di conseguenza anche il secondo e terzo motivo d’appello.

Inoltre, si deve evidenziare che la zona non è servita dai necessari standard urbanistici idonei a soddisfare le esigenze di un insediamento siffatto, potenzialmente in grado di ospitare circa 200 persone; tale aspetto emerge anche dall’ordinanza di rimessione in pristino, laddove viene evidenziato che “la zona non è servita dal servizio pubblico di fognatura” e che “gli scarichi provenienti dal servizio pubblico igienico all’aperto e dai servizi interni al deposito attrezzi confluiscono in una fossa “Imhof’ e successivamente in una fossa a dispersione. Per tali opere non stata rilasciata alcuna autorizzazione allo scarico”.

Ciò conferma che la zona era anche in concreto inidonea a sostenere l’insediamento abusivo posto in essere dalle roulottes e caravan rinvenute.

Pertanto, l’appello principale è infondato.

Passando all’esame dell’appello incidentale autonomo avverso la parte della sentenza del TAR che ha ritenuto parzialmente illegittima l’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, per aver disposto l’acquisizione dell’intero mappale anziché dei singoli sedimi concretamente occupati da ciascuna roulottes, si deve ritenere che tale appello sia fondato.

Infatti, in primo luogo, la collocazione di oltre 50 roulottes, la realizzazione di tre servizi igienici con trasformazione del deposito attrezzi, di un altro servizio esterno e di altri due manufatti uno in ferro e lamiera e l’altro in legno, ha realizzata una trasformazione urbanistica di tutta l’area, originariamente agricola, diventata deposito roulottes e, nei mesi estivi, campeggio stabile.

In secondo luogo, in relazione allo specifico disposto di cui all’art. 92 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61, si osserva che tale norma prevede espressamente che l’area su cui insiste l’opera abusiva “si intende quella occupata dall’opera stessa con le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell’accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto dal Piano Regolatore Generale in modo comunque da non essere mai superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”

Nel caso di specie, in relazione allo stato dei luoghi, non potrebbe in alcun modo limitarsi l’acquisizione alla sola area di sedime su cui insistono le roulottes e gli autocarvans, perché in tal caso si violerebbe la disposizione richiamata che, seppur nei limiti di 10 volte la superficie abusivamente costruita, impone l’acquisizione anche dell’area di accesso e delle relative pertinenze; procedendo, infatti, all’acquisizione limitatamente all’area di sedime concretamente occupata da ciascuna delle roulottes, il fondo risulterebbe assolutamente inservibile.

E’ illogico procedere ad una acquisizione “a macchia di leopardo”, come conseguirebbe dalla pronuncia del TAR, di un’area di difficile accesso, ritenendosi più logica e ragionevole, corrispondente al tenore della disposizione regionale richiamata, la soluzione acquisitiva adottata dall’Amministrazione.

Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello principale deve essere respinto in quanto infondato e l’appello incidentale autonomo deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, devono essere respinti i motivi aggiunti proposti avverso il decreto prot. n. 3323-03 - dd. 5 marzo 2003.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Accoglie l’appello incidentale autonomo e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinge i motivi aggiunti di primo grado proposti avverso il decreto prot. n. 3323-03 - dd. 5 marzo 2003.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)