Sez. 3, Sentenza n. 20161 del 19/04/2005 Cc. (dep. 30/05/2005 ) Rv. 231643
Presidente: Zumbo A. Estensore: Gentile M. Relatore: Gentile M. Imputato: Merra.
P.M. Siniscalchi A. (Diff.)
(Rigetta, App. Bari, 9 Gennaio 2004)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Condono edilizio - Disciplinato dalla legge n.
724 del 1994 - Singole domande riferentesi a parti di unico edificio -
Riconduzione ad unica sanatoria - Fondamento.
In materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994 n. 724,
ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della
sanatoria ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad
unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la
conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle
singole unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica
concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc.
attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso.
(massima Fonte CED cassazione)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 19/04/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 497
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 15486/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Merra Michele Cosimo, nato il 10/02/48;
Avverso Ordinanza Corte di Appello di Bari, emessa il 09/01/04;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. SINISCALCHI Antonio che ha
concluso per Annullamento senza rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa
il 09/01//04 - provvedendo sull'incidente di esecuzione promosso da Merra
Michele Cosimo avverso il provvedimento della PG presso la citata Corte di
Appello, con il quale si ingiungeva al Merra di demolire le opere abusive di cui
alla sentenza della Corte di Appello di Bari in data 21/12/92; irrevocabile il
14/03/93 - rigettava il ricorso.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo: Violazione dell'art.
606 lett. b) c.p.p..
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che
nella fattispecie le opere edilizie erano state sanate, a seguito di concessione
in sanatoria, rilasciata legittimamente dalla competente Autorità Amministrativa
ai sensi dell'art. 39 L. 724/94.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 19/04/05, ha
chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte di Appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione ha congruamente
motivato in ordine ai punti determinanti della decisione.
Merra Michele Cosimo veniva condannato con sentenza della Corte di Appello di
Bari emessa il 21/12/92 (irrevocabile il 14/03/93) alla pena di mesi due di
arresto e L. 15.000.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 20 lett. b) L.
47/85 (esecuzione di opere edilizie abusive consistenti in un piano terra di mq
220 e di una mansarda di mq 120). Con la citata sentenza veniva ordinata la
demolizione delle opere abusive. Successivamente il Merra - proprietario del
terreno ove erano state realizzate le predette opere abusive - presentava due
distinte richieste di sanatoria, ex art. 39 L. 724/94, in relazione all'intero
edificio costruito abusivamente ed ossia: a) la prima a nome proprio e della
figlia Merra Consilia - Anna, identificata con P.E.C., n. 2526/A/95 ed avente
per oggetto parte del primo piano ed il secondo piano; b) la seconda, a nome
proprio, identificata con n. 2526/B/95 ed avente per oggetto il piano terra
rialzato e parte del primo piano.
Il Comune di Andria - all'esito dell'iter amministrativo - rilasciava due
distinte concessioni in sanatoria - atti 117, 118/S del 12/04/01 - per l'intero
edificio costruito abusivamente, avente una volumetria complessiva di circa mc
1375.
Tanto premesso in fatto, va affermato in diritto che nella fattispecie non si
applica la sanatoria di cui all'art. 39 L. 724/94. Al riguardo va ribadito ed
affermato che in materia di condono edilizio, ai sensi della citata norma ex
art. 39 L. 724/94, per ciascun edificio deve intendersi un complesso unitario
che fa capo ad un unico soggetto legittimato, per cui le istanze di oblazione
eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale
edificio, devono riferirsi ad unica concessione in sanatoria, che riguarda
quest'ultimo nella sua totalità. Tale assunto deriva dall'esigenza di non
consentire - in violazione della ratio della citata norma - l'elusione del
limite legale (mc 750) stabilito per la concedibilità della sanatoria,
attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso
(conforme Cass. Penale Sez. 3^ Sent. n. 8584 del 07/07/99 (ud. 26/04/99) ric. La
Mantia R. rv 214280).
Nella fattispecie in esame risulta evidente che le due distinte istanze di
sanatoria presentate da Merra Michele Cosimo costituivano un espediente
operativo per eludere, mediante due distinte concessioni in sanatoria, il
parametro di me 750 posto dall'art. 39 L. 724/94, quale limite legale per la
concedibilità del condono, posto che la volumetria complessiva dell'unità
immobiliare abusiva era complessivamente di mc 1375 circa. Il fatto che - va
all'uopo precisato- una delle due istanze di sanatoria fosse sottoscritta, oltre
dal Merra, anche da Merra Consilia Anna - non avente alcun titolo giuridico
rispetto al bene immobile di cui si chiedeva la sanatoria - non esclude che,
sostanzialmente, anche quest'ultima istanza facesse sempre capo a Merra Michele
Cosimo. Consegue che entrambe le citate istanze erano comunque riconducibili ad
un unico soggetto, che le aveva poste in essere per eludere il citato limite
legale di mc 750. Le argomentazioni finora svolte sono esaustive e determinanti
al fine della decisione, senza necessità di esame analitico delle ulteriori
questioni dedotte nell'impugnazione de qua. Va respinto, pertanto, il ricorso
proposto da Merra Michele Cosimo, con condanna dello stesso al pagamento delle
spese processuali. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2005