Cons. Stato Sez.V sent. n. 1278 del 10 marzo 2003 REPUBBLICA ITALIANA N

REPUBBLICA ITALIANA N. 1278/03 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N 9896 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1996

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 9896/1996 proposto dalla “Le Serre” s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Gaetano Scoca ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, Via G. Paisiello n.55;

CONTRO

le Sigg.re Ranalletta Velda e Croci Letizia, rappresentate e difese dagli Avv.ti Pasquale Bafile e Roberto Bernardini ed elettivamente domiciliate presso il secondo in Roma, Via Bassano del Grappa n.24;

Comune di Ovindoli, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo – L’Aquila, n.533/96 in data 19.6/27.9.96;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Sigg.re Ranalletta Velda e Croci Letizia;

Vista la memoria difensiva delle appellate;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002, relatore il consigliere Carlo Deodato, uditi i procuratori delle parti, come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza appellata veniva annullata, in accoglimento del ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per l’Abruzzo dalle Sigg.re Ranalletta Velda e Croci Letizia, in qualità di proprietarie di immobile confinante, la concessione edilizia n.1013 rilasciata in data 1.10.1993 alla “Le Serre” s.r.l. dal Comune di Ovindoli, sulla base del rilevato contrasto del titolo impugnato con la prescrizione contenuta nell’art.23 n.8 delle N.T.A. del P.d.F..

Avverso tale decisione proponeva rituale appello la Società “Le Serre” a r.l., criticando la correttezza del giudizio di illegittimità formulato dai primi giudici ed invocando la riforma della sentenza impugnata.

Resistevano le Sigg.re Ranalletta Velda e Croci Letizia, originarie ricorrenti, contestando la fondatezza dell’appello, riproponendo le censure assorbite dalla decisione appellata e concludendo per la conferma di quest’ultima.

Non si costituiva, invece, il Comune di Ovindoli.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- E’ controversa la legittimità della concessione edilizia n.1013 rilasciata dal Comune di Ovindoli in data 1.10.1993 alla Società Le Serre a r.l. per la realizzazione di un fabbricato da adibire a civile abitazione.

Il T.A.R. per l’Abruzzo, adìto dalle Sigg.re Ranalletta Velda e Croci Letizia, in qualità di proprietarie di immobile confinante con l’area interessata dall’intervento edilizio controverso, giudicava illegittimo, provvedendo al conseguente annullamento, il titolo a costruire conseguito dalla Le Serre, in quanto contrastante con la prescrizione, contenuta nell’art.23 n.8 delle N.T.A. del P.d.F. (Tab. A), che imponeva, per il rilascio della concessione, la superficie minima del lotto di 700 mq.

Era accaduto che la società Le Serre, sprovvista del predetto requisito in quanto proprietaria di un’area dalla superficie (360 mq) inferiore a quella prescritta come minima (700 mq) dalla citata disposizione regolamentare, aveva provveduto alla costituzione di un unico lotto urbanistico (dell’estensione di 839 mq) mediante l’accorpamento delle particelle di sua proprietà con quelle, confinanti, dei Sigg.ri Sebastiani e D’Angelo ed aveva, quindi, provveduto a presentare un unico progetto, insieme ai predetti soggetti, comprendente la realizzazione di due diversi corpi di fabbrica, successivamente assentita dal Comune di Ovindoli per mezzo del rilascio di due distinte concessioni edilizie (la prima ai Sigg.ri Sebastiano e D’Angelo; la seconda in favore dell’odierna appellante).

Reputando fondato il secondo motivo di ricorso, i primi giudici giudicavano la costituzione di un unico lotto urbanistico (rectius: il reciproco asservimento delle particelle confinanti) elusiva della disposizione relativa alla superficie minima del lotto e ritenevano, quindi, la concessione edilizia impugnata, viziata dall’inosservanza di quella prescrizione regolamentare.

2.- La società appellante critica la correttezza di tale valutazione, assumendo, con unico, articolato motivo di ricorso, che l’unicità del lotto non impediva il rilascio di due concessioni edilizie, con l’unica condizione, nella specie asseritamente rispettata, che gli interventi edificatori fossero conformi agli standars urbanistici previsti dagli strumenti vigenti in relazione alla superficie complessiva del lotto.

Le appellate contestano la fondatezza di tali argomenti, difendendo il convincimento espresso dal T.A.R. in merito all’inammissibile utilizzo di due lotti reciprocamente asserviti, ed entrambi privi del requisito della superficie minima, al fine del conseguimento di due distinte concessioni edilizie, quand’anche conformi ai parametri urbanistici vigenti.

L’appello è infondato alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.

Va, anzitutto, rilevato che l’art.23 n.8 delle N.T.A. del P.d.F. (Tab. A) prescrive, nella zona interessata dall’attività edilizia progettata dalla società appellante, la superficie minima del lotto di 700 mq e che tale previsione va, evidentemente, intesa, in coerenza con la sua palese ratio e nel rispetto della scelta di politica urbanistica a quella sottesa, nel senso dell’inammissibilità di interventi edificatori su terreni con estensione inferiore a quella minima prescritta.

Tanto premesso, occorre accertare se la costituzione di un unico lotto, a fini esclusivamente urbanistici e, quindi, senza trasferimento di proprietà, per mezzo del reciproco asservimento di due terreni finitimi, da soli privi del requisito della superficie minima, consenta o meno, con riferimento alla previsione ritenuta violata dal T.A.R., il rilascio di due distinte concessioni edilizie (anche se complessivamente rispettose degli altri standards urbanistici).

Posto che nel caso di specie i proprietari delle particelle accorpate hanno conseguito due distinti assensi per la realizzazione di due corpi di fabbrica tra loro separati nonché destinati a diversa utilizzazione (civile abitazione e ristorante-pensione) e che, quindi, le singole proprietà (rimaste tali anche dopo la costituzione del lotto unico) hanno concretamente dato titolo a due distinti interventi, si deve rilevare che una lettura, quale quella prospettata dalla ricorrente, che ammettesse siffatta possibilità si risolverebbe, in contrasto con il canone ermeneutico che preclude un’esegesi che impedisca alla disposizione (anche regolamentare) la produzione di ogni effetto, in un’inammissibile interpretazione abrogans della prescrizione relativa alla superficie minima, che verrebbe, accedendo a quella tesi, palesemente elusa dai privati per mezzo dell’artificiosa e strumentale creazione di un lotto unico e chiaramente disapplicata dal Comune con il rilascio di due diversi titoli a costruire, in evidente mancanza del requisito in parola.

Un’applicazione della citata prescrizione coerente con il suo chiaro significato e con la sua palese finalità avrebbe, invece, dovuto condurre, nel caso di specie, alla negazione della concessione a costruire con riferimento a terreni, singolarmente considerati ai fini edilizi dagli stessi proprietari, pacificamente privi della condizione necessaria della superficie minima.

3.- Resta, quindi, confermata la sussistenza del vizio correttamente rilevato dal T.A.R. a sostegno della pronuncia di annullamento, con conseguenti reiezione dell’appello e conferma della decisione appellata.

Sussistono, infine, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa tra le parti le spese processuali;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003 , con l'intervento dei signori:

Agostino Elefante - Presidente

Paolo Buonvino - Consigliere

Aldo Fera - Consigliere

Francesco D’Ottavi - Consigliere

Carlo Deodato - Consigliere Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Carlo Deodato F.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

F.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 marzo 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale