Cons. Stato Sez. V sent. 1934 del 3 maggio 2007
Urbanistica. Vincolo di rispetto cimiteriale

la salvaguardia dell\'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall\'art. 338 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l\'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all\'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un\'area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Si consideri ancora che il vincolo di rispetto cimiteriale, riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi
REPUBBLICA ITALIANA N. 1934/07 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 2025/1996, proposto dalla S.P.A. EUROMA EUROFIL – MAFIB rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Ambrosio e Paolo Bendinelli con domicilio eletto in Roma Viale Belle Arti 7 presso Giuseppe Ambrosio
contro
COMUNE DI GANDINO rappresentato e difeso dagli avv. Franco Giove e Raffaella Sonzogni con domicilio eletto in Roma Via Del Corso, 300 presso Franco Giove
per la riforma
della sentenza del TAR LOMBARDIA - BRESCIA n. 46/1995 , resa tra le parti, concernente demolizione opere edili ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 28 Marzo 2006, relatore il Consigliere Nicola Russo ed udito, altresì, per la parte appellante l’avv.to F. Tedeschini per delega dell’avv.to Ambrosio;
Ritenuto e considerato iin fatto e diritto quanto segue:
F A T T O
Con ordinanza del 15.5.1989, n. 305, il Sindaco del Comune di Gandino ordinava alla società EUROMA EUROFIL-MAFIB, la demolizione di un’unità immobiliare, costituente pertinenza dell’opificio di proprietà della società stessa.
Il fabbricato in questione era costituito da una tettoia destinata al deposito di fibra che serve ad alimentare il ciclo produttivo dell’intero stabilimento.
Con ricorso dinanzi al TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, la predetta società impugnava l’ordinanza sindacale di demolizione deducendo i seguenti motivi di gravame:
“Eccesso di potere per disparità di trattamento”: la ricorrente è stata destinataria di numerosi provvedimenti adottati dal Comune di Gandino in materia edilizia; essa, peraltro, non sarebbe la sola ad aver ampliato l’originario manufatto nell’ambito della fascia di rispetto cimiteriale, e, purtuttavia, nessun provvedimento sarebbe stato adottato nei confronti di tali aziende.
“Eccesso di potere per sviamento”: il provvedimento uin questione sarebbe il risultato di una campagna denigratoria posta in atto nei confronti dell’EUROMA, determinata anche dal cambio di maggioranza venutosi a verificare nel Comune di Gandino. Invero, la situazione attuale costituirebbe solo il risultato della dissennata politica urbanistico-ediliza degli anni 60’-70’, che ha consentito promiscui insediamenti di case di civile abitazione ed attività industriali e, comunque, in ogni caso, la società ricorrente si sarebbe fatta garante che l’attività svolta non mette in alcun modo in pericolo la salute dei cittadini.
Il Comune di Gandino non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 46 del 23.1.1995 il TAR adìto rigettava il ricorso, nulla disponendo sulle spese, in assenza di costituzione del Comune intimato.
Con ricorso notificato il 28-29.2.1996 e depositato il 14.3.1996, la EUROMA EUROFIL-MAFIB s.p.a. ha proposto appello avverso la prefata sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento e/o la riforma, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il Comune di Gandino che ha chiesto il rigetto del ricorso, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla pubblica udienza del 28 Marzo 2006 , la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
L’appello è infondato.
Occorre premettere, quanto al vincolo cimiteriale, che la salvaguardia dell\'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall\'art. 338 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l\'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all\'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un\'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.
Si consideri ancora che il vincolo di rispetto cimiteriale, riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi (cfr. T.A.R. Milano, II Sez., 6 ottobre 1993 n. 551).
Infine, che lo stesso vincolo preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell\'art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell\'opera con i valori tutelati dal vincolo (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1871 del 12.11.1999).
Quanto, poi, alla lamentata disparità di trattamento, deve osservarsi che, come correttamente rilevato dai primi giudici, un comportamento illegittimo eventualmente tenuto dalla P.A. nei confronti di altri soggetti, non può in alcun modo costituire utile paradigma ai fini della configurabilità della figura sintomatica dell’eccesso di potere per disparità di trattamento.
Infine, quanto all’ulteriore vizio, dedotto solamente nell’atto di appello, e non in primo grado, relativo alla pretesa nullità dell’ordinanza di demolizione impugnata per contraddittorietà con altri provvedimenti successivamente emanati dalla medesima P.A., esso deve ritenersi inammissibile, stante il divieto dello ius novorum in appello.
In conclusione il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come das dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA e CAP.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 Marzo 2006 con l’intervento dei Sigg.ri:
Sergio Santoro Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Nicola Russo Consigliere Rel. Estensore

L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Nicola Russo f.to Sergio Santoro

IL SEGRETARIO
f.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 3/05/07
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi