Cass. Sez. III n. 29478 del 20 luglio 2012 (Ud 17 mag. 2012)
Pres.  Petti Est. Marini Ric. Beccarini
Urbanistica. Normativa antisismica e responsabilità del direttore dei lavori

Al direttore dei lavori compete il controllo degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica . Se è vero che il reato di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380\01 rientra fra quelli “a soggettività ristretta", non può esservi dubbio che l'obbligo di rispetto degli adempimenti e di verifica della regolarità delle opere grava su chiunque "esplica attività tecnica" correlata all'esecuzione delle opere e nei limiti delle specifiche responsabilità. In altre parole, la responsabilità del direttore dei lavori è configurabile solo per effetto dell'omesso controllo sugli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/12/2010 il Tribunale di Rieti ha condannato il sig. B., quale direttore dei lavori, alla pena di mille Euro di ammenda in relazione ai reati previsti dagli artt. 93 e 94 in relazione al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95, (capi B e C), accertati il (OMISSIS), e lo assolto dai restanti reati.

Il Tribunale ha ritenuto che, pur essendo le opere in contestazione incluse in un atto autorizzatorio diverso da quello concernente le opere della cui esecuzione l'imputato aveva assunto la direzione, la concreta natura delle opere, eseguite in difformità, le includa all'intervento principale e renda l'imputato responsabile della loro realizzazione senza il rispetto della normativa antisimica.

2. Avverso tale decisione il sig. B. propone ricorso lamentando:

a) la contraddittorietà della motivazione e l'erroneità del giudizio operato dal Tribunale. Le opere in contestazione riguardano, come lo stesso Tribunale riconosce, parti di fabbricato separate e diverse rispetto al fabbricato principale, del cui consolidamento l'imputato si era occupato secondo l'autorizzazione dell'anno 2005, così che non risulta poi contraddicono attribuire ai due diversi interventi il medesimo trattamento;

b) nullità della sentenza per vizio di contestazione ex art. 521 c.p.p., per avere la contestazione non chiarito le opere di cui l'imputato deve rispondere, essendo evidente che una cosa sono le opere realizzate senza permesso ed altro le opere realizzate in difformità rispetto al titolo abilitativo;

c) errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.c., lett. b), in relazione all'art.29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380m norma di natura eccezionale e di stretta interpretazione, con riferimento ai limiti di responsabilità del direttore dei lavori e in relazione agli artt. 93 e 94 del medesimo D.P.R. con riferimento alla natura propria del reato, riferibile esclusivamente al committente e all'esecutore delle opere e non al direttore dei lavori, il quale può essere chiamato a rispondere esclusivamente dei reati edilizi in senso stretto e non di quelli discendenti dal mancato rispetto della normativa antisismica.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita di essere accolto e deve essere respinto nei termini di seguito specificati.

2. Va, in primo luogo, escluso che sussista il vizio prospettato ai sensi dell'art. 521 c.p.p. (secondo motivo di ricorso) apprendo evidente nella contestazione il riferimento al titolo abilitativo e alle opere eseguite in difformità dal titolo, così che sia il professionista chiamato a rispondere dei fatti sia la sua difesa non hanno motivo alcuno di lamentare quella che sarebbe un'indebita compressione della possibilità di difendersi efficacemente da un'accusa formulata in modo chiaro.

3. Il primo motivo di ricorso risulta infondato e concentrato su argomenti in fatto: il Tribunale ha ritenuto che il muro di contenimento realizzato senza il rispetto della normativa non riguardi un'area distinta o una struttura separata dall'edificio principale, ma, come dimostrato dalla documentazione in atti, risulti "incorporato" nella struttura dell'edificio principale (oggetto dell'autorizzazione iniziale), costruito "in aderenza" e con funzione di miglioramento dell'immobile abitativo (pag. 5 motivazione). Il Tribunale ha ritenuto provato, altresì, che tale intervento fu posto in essere durante l'esecuzione dei lavori autorizzati e che, trattandosi di intervento non previsto, fu poi fatto oggetto di successiva richiesta di sanatoria. Se questi sono i fatti accertati dal Tribunale, ciò che rileva non è tanto il censurato riferimento del Tribunale alla duplicità degli atti autorizzatori e la loro asserita indipendenza, quanto la circostanza che il consolidamento strutturale dell'immobile principale, oggetto dell'iniziale atto di assenso, fu realizzato anche mediante un non previsto muro di contenimento avente caratteristiche e funzione strettamente connaturate all'intervento di consolidamento dell'immobile assentito, e la circostanza che ciò avvenne in costanza dei lavori di cui l'imputato aveva assunto la direzione. Con la conseguenza che la motivazione della sentenza risulta immune dai vizi logici denunciati allorchè (pagg. 4 e 5) conclude che tali opere ricadono entro la sfera di controllo e di garanzia del direttore dei lavori. Non assume pertanto alcun rilievo la via che in un momento successivo fu scelta ai fini di sanare la difformità.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modi di affermare che al direttore dei lavori compete il controllo degli adempimenti prescritti dalla normativa antisimica (Sez.3, sent. n.6675/2012, udienza 20/12/2011, Lo Presti, rv 252021).

Se è vero che il reato in parola rientra fra quelli alla soggettività ristretta", non può esservi dubbio che l'obbligo di rispetto degli adempimenti e di verifica della regolarità delle opere grava su chiunque "esplica attività tecnica" correlata all'esecuzione delle opere e nei limiti delle specifiche responsabilità. In altre parole, ha affermato la Corte, "la responsabilità del direttore dei lavori è dunque configurabile solo per effetto dell'omesso controllo sugli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica".

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto e il ricorrente condannato ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012