 Cons. Stato Sez. IV n. 5156 del 3 agosto 2010
Cons. Stato Sez. IV n. 5156 del 3 agosto 2010
Urbanistica. Condono e parere della commissione edilizia
La specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria c.d. straordinaria ( o condono ) , il parere della Commissione edilizia non obbligatorio, ma, tutt’al più, facoltativo, al fine di acquisire eventuali informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e complessi, in assenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei ( pur numerosi ) presupposti e condizioni espressamente e chiaramente fissati dal Legislatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 N. 05156/2010 REG.DEC.
 
 N. 05601/2004 REG.RIC.
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 ha pronunciato la presente
 DECISIONE
 Sul ricorso numero di registro generale 5601 del 2004, proposto da:
 Busso Liana, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Ettore Verino, Franco  Zambelli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Lima, 15;
 Pignatelli Natale;
 
 contro
 
 Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, M.M. Morino,  Marco Paoletti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Barnaba  Tortolini 34;
 
 per la riforma
 
 della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 01163/2004, resa tra le  parti, concernente ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI IMMOBILE  ABUSIVO.
 
 Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
 
 Viste le memorie difensive;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Armando Pozzi  e uditi per le parti gli avvocati Fiorilli, su delega di Verino, e Brunetti, su  delega di Paoletti;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Con un primo ricorso al TAR Veneto rubricato con il nrg 1299/89 l’appellante  aveva impugnato:
 
 1) l’ ordinanza sindacale del comune di Venezia 5 aprile 1989, n. 8/9/2350, con  cui era stata disposta, ai sensi dell’ art. 7 l. n. 47/85, l’acquisizione al  patrimonio del Comune di Venezia di un fabbricato abusivamente realizzato sul  terreno in sua proprietà;
 
 2) gli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali  ovvero comunque connessi, e in particolare, il verbale 30 gennaio 1989 dei  vigili urbani.
 
 Con un secondo ricorso, portante il nrg 2454/96, la stessa aveva impugnato:
 
 3) la determinazione dello stesso comune del 18 giugno 1996, n. 32309/52130/00,  con cui era stata respinta la domanda di sanatoria ex art. 29 l. 724/94 per il  fabbricato oggetto dei provvedimenti già impugnati con il primo ricorso, nonché  gli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali  ovvero comunque connessi.
 
 Il Tribunale amministrativo, riuniti i ricorsi, li ha respinti entrambi, con la  sentenza n. 1163/2004, che viene qui appellata con otto motivi d’appello, che si  riporteranno in dettaglio nel corpo della motivazione in diritto, correlandoli  alle statuizioni del Giudice di primo grado.
 
 Alla pubblica udienza del 15 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in  decisione.
 DIRITTO
 1 - Al fine della decisione vale esporre sinteticamente la fattispecie concreta,  come pure accuratamente ricostruita nella sentenza del TAR qui in contestazione.
 
 Nell’agosto del 1984 l’ufficio tecnico del Comune di Venezia accertò, con  apposito verbale, a carico di Liana Busso in Pignatelli l’avvenuta costruzione -  in violazione degli artt. 31 e 32 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, nonché degli  artt. 15 e 17 della l. 28 gennaio 1977, n. 10 - di un fabbricato ad uso  residenziale delle dimensioni di mt. 13,60 x 31,10 x h. 3,40, per un volume  complessivo di mc. 1385.
 
 Con ordinanza del 14 dicembre 1984 il comune dispose la demolizione delle opere  abusive ma, intervenuta la l. 28 febbraio 1985, n. 47, la Busso presentò domanda  di condono, peraltro respinta dall’Amministrazione comunale con provvedimento 28  dicembre 1987, seguita, nel dicembre 1988, da un nuovo ordine di demolizione,  impugnato innanzi allo stesso Tribunale amministrativo con ricorso n. 386/89,  dichiarato perento con decreto presidenziale 22 agosto 2002, n. 4544.
 
 Con ordinanza sindacale 5 aprile 1989, n. 8/9/2350 - impugnata con il primo dei  due ricorsi in esame - accertata l’inottemperanza alla predetta ingiunzione a  demolire, il comune dichiarò, agli effetti dell’ art. 7 della l. 47/85 e  dell’art. 92 della l.r. 27 giugno 1985, n. 61, che l’opera abusiva sarebbe stata  acquisita gratuitamente al patrimonio comunale, disponendo altresì l’immissione  nel possesso e la trascrizione nei registri immobiliari, concretamente eseguita  in data 19 maggio 1989, mentre il 28 febbraio 1991 il Comune si immetteva nel  possesso del bene, nominandone custode la stessa Busso e lasciandola nel  godimento dello stesso fin quando il Comunale non avesse stabilito l’uso del  bene acquisito ed eventuale canone d’affitto.
 
 Intervenuta la seconda disposizione normativa sul condono edilizio di cui  all’articolo 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, la Busso presentò una nuova  domanda di condono, respinta dal Comune con determinazione 18 giugno 1996, n.  32309/52130/00 - anch’essa impugnata al TAR con il secondo dei due ricorsi -  poiché il fabbricato eccedeva la volumetria di 750 mc., per la quale soltanto lo  stesso art. 39 consentiva la sanatoria.
 
 
 2 - Con l’appellata sentenza il Tribunale ha respinto tutti i motivi di ricorso,  secondo il seguente percorso argomentativo.
 
 Il primo motivo del secondo ricorso, esaminato per primo, in cui si lamentava  che il diniego, di cui alla determinazione 18 giugno 1996, sarebbe stato  illegittimo perché confliggente con il silenzio assenso formatosi sulla seconda  domanda di condono, decorso un anno dalla sua presentazione (1 marzo 1995), è  stato ritenuto infondato dal TAR.
 
 Con il primo motivo d’appello si lamenta l’erroneità della sentenza, laddove ha  ritenuto che il termine annuale per la formazione del silenzio assenso fosse  stato prorogato dalla sopravvenuta disposizione del comma 38 del’articolo 2  della legge finanziaria 2007, n. 662/1996, avendo essa effetti retroattivi.
 
 Per vagliare la fondatezza del motivo e chiarire il significato non perspicuo  della statuizione del TAR su tale aspetto, occorre ricostruire l’ingarbugliato  quadro normativo che ha regolato, nel periodo temporale qui di interesse, la  materia del condono edilizio.
 
 
 3 - l'articolo 39, comma 4, della legge finanziaria 2005, 23 dicembre 1994, n.  724, dispone testualmente : “ la domanda di concessione o di autorizzazione in  sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al  comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995 [ termine  prorogato, rispetto a quello originariamente previsto dalla legge n. 724,  dall'art. 14 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo modificato dalla  relativa legge di conversione, n.d.r. ]…………. ... il pagamento dell'oblazione  dovuta ... ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con  più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge  senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione  o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo  successivo; ....”.
 
 L’appellante ha presentato domanda di condono nel marzo 1995 mentre il  provvedimento di diniego è del giugno 1996: esso è intervenuto perciò ad anno  scaduto, quando si era già formato il silenzio assenso per inutile decorso del  termine, che, per il comune di Venezia, avente una popolazione inferiore a  500.000 abitanti, veniva a compiersi in data 31 marzo 1996, atteso che durante  il periodo di decorrenza nessun atto è stato compiuto dal comune.
 
 Il TAR sostiene che il termine annuale non era scaduto all'epoca del diniego,  poiché l'articolo 2, trentottesimo comma, della legge n. 662 del 1996 aveva  posticipato il dies a quo per la formazione del silenzio assenso al 1 gennaio  1997.
 
 Tale norma, per il suo chiaro ed inequivoco ed incondizionato tenore letterale  non poteva non avere una portata generale e quindi prendere in considerazione  tutte le istanze di condono ivi comprese quelle già ipoteticamente definite in  virtù del silenzio assenso.
 
 Il citato comma 38 dell’articolo 2 della legge n. 662 è, infatti, così  formulato: “ I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma quattro,  quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, 724 decorrono dalla data di  entrata in vigore della presente legge “.
 
 
 4 - Va ricordato che sulla materia del condono sono state emanate numerose  disposizioni a ripetizione contenute in altrettanti decreti-legge omnibus sul  rilancio dell’economia ed altre misure di sostegno, mai convertiti sino  all’emanazione della finanziaria 1997, i quali, in particolare, prevedevano che  l'istanza di condono si intendesse tacitamente accolta qualora non fosse  intervenuto un espresso provvedimento di rigetto entro un anno, o due anni per i  comuni con più di 500.000 abitanti, dal termine ultimo per la presentazione  dell'istanza di condono, definitivamente fissato, come già ricordato, al 31  marzo 1995 dall'articolo 14, comma 1 bis, del decreto legge 23 febbraio 1995 n.  41, convertito con modifiche dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
 
 Sia il riportato articolo 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994 e sia i vari  decreti legge non convertiti facevano decorrere il termine iniziale per la  formazione del silenzio assenso non dalla data di presentazione dell'istanza di  condono, bensì dalla entrata in vigore della legge indicata e, per i vari  decreti-legge non convertiti, dall'entrata in vigore delle leggi di conversione,  mai poi intervenute.
 
 In tale quadro convulso e confuso, con la finanziaria 1997 mentre da un lato si  è voluto assicurare lo slittamento ulteriore del termine ultimo per la  presentazione dell'istanza alla data del 1 gennaio 1997, disposto dalla  riportata a norma di cui all'articolo 2, comma 38, dall’altro si sono voluti  fugare dubbi sulle sorti di quanto accaduto per effetto dei precedenti decreti  legge non convertiti, i quali, è bene sottolineare, avevano introdotto numerose  deroghe sostanziali e temporali alle disposizioni della legge n. 724/1994,  ingenerando nelle amministrazioni e nei cittadini forti incertezze su quanto  disposto o fatto nel vigore delle norme non convertite ( si pensi solo ai regimi  temporali dei versamenti delle oblazioni, i cui termini erano stati via via  prorogati ).
 
 Lo stesso legislatore, pertanto, proprio per evitare dubbi interpretativi, ha  introdotto la norma di salvaguardia di cui al comma 61 dello stesso articolo 2  della legge n. 662, il quale dispone che “Restano validi gli atti ed i  provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti  giuridici sorti sulla base del D.L. 26 luglio 1994, n. 468, del D.L. 27  settembre 1994, n. 551, del D.L. 25 novembre 1994, n. 649, del D.L. 26 gennaio  1995, n. 24, del D.L. 27 marzo 1995, n. 88, del D.L. 26 maggio 1995, n. 193, del  D.L. 26 luglio 1995, n. 310, del D.L. 20 settembre 1995, n. 400, del D.L. 25  novembre 1995, n. 498, del D.L. 24 gennaio 1996, n. 30, del D.L. 25 marzo 1996,  n. 154, del D.L. 25 maggio 1996, n. 285, del D.L. 22 luglio 1996, n. 388, e del  D.L. 24 settembre 1996, n. 495 “.
 
 
 5 - E’ proprio tale disposizione che l’appellante invoca nel suo motivo  d’appello, assumendo, in sostanza, che la salvezza della validità degli effetti  degli atti e provvedimento, nonché degli atti e rapporti intendeva lasciare  immutati i provvedimenti impliciti su silenzio e comunque i rapporti definiti  per decorso del termine; quindi, anche per escludere la necessità per  l'amministrazione di riesaminare le domande da considerarsi definite con il  silenzio assenso prima del 1 gennaio 1997.
 
 L’assunto non convince. Le finalità della norma di salvaguardia riguardavano le  molteplici fattispecie venutesi a creare per il rincorrersi della disciplina non  solo temporale ma anche sostanziale via via introdotta dai vari decreti legge e  per salvare le amministrazioni dalla valnga di domande di condono, le quali,  senza uno slittamento dei termini per l’esame delle istanze e, quindi, anche per  il formarsi del silenzio assenso, si sarebbero viste impotenti a fronte di un  abusivismo edilizio che da dilagante avrebbe rischiato di tramutarsi in fenomeno  incontrollato e soffocante.
 
 
 6 - Con il secondo motivo d’appello l’appellante censura la parte della sentenza  la quale ha ritenuto legittimo il diniego di condono il quale, dopo aver  rilevato che la domanda di sanatoria si riferiva ad un “fabbricato residenziale  unifamiliare con annesso garage di complessivi 1087,74 metri cubi e di magazzino  isolato di 34,74 metri cubi”, ha respinto la domanda “perché in contrasto con  l’art. 39 della l. 724/94, che non consente la definizione agevolata delle  violazioni edilizie di singole richieste per costruzioni ad uso residenziale con  volumetrie superiori a 750 metri cubi”.
 
 L’appellante ripropone il motivo già formulato in primo grado, secondo cui il  fabbricato sarebbe abitato da due distinti nuclei familiari, e scomponibile  perciò in due parti, ciascuna non eccedente m³ 500, e dunque nei limiti  consentiti.
 
 Anche tale motivo è palesemente infondato.
 
 L’articolo 39 della legge n. 724/1994, dopo avere fissato i limiti di superficie  e volume per ampliamenti di edifici già esistenti, ha disposto che quei limiti “  trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui  sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola  richiesta di concessione edilizia in sanatoria."
 
 La norma correla quindi il limite volumetrico massimo alla domanda di condono.
 
 Senza bisogno di richiamare autorevole giurisprudenza, come pure ha fatto il  TAR, a svelare l’inconsistenza del motivo d’appello basta considerare, come ha  giustamente rilevato la sentenza, in questo non smentita dall’appellante (ma  anzi da lei espressamente ammesso: pag. 19 atto d’appello) , che la stessa ha  presentato la propria istanza per tutto l'immobile, assumendo così di avere  idoneo titolo per l’intera proprietà.
 
 A nulla vale invocare, quindi, l’avvenuto frazionamento dell’immobile in due  unità immobiliari, perché se ciò fosse rilevante, si consentirebbe ad un  soggetto di realizzare un grattacielo di migliaia di metri cubi, poi frazionarlo  in tanti appartamenti tutti inferiori a 750 mc e quindi invocare il condono.
 
 
 7 - Con il terzo motivo l’appellante ribadisce quanto già dedotto in primo grado  circa un’asserita violazione dei principi di conversione dell’atto  amministrativo e di carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione  della sanatoria ordinaria, alla luce della quale il comune avrebbe ben potuto  interpretare l’istanza di condono, sostenendosi che l’Amministrazione, pur  ritenendo insussistenti i presupposti per il condono straordinario, anziché  rigettare la istanza avrebbe dovuto valutarla alla stregua di una domanda di  sanatoria ordinaria, verificandone la conformità ai presupposti normativi.
 
 L’appellante, con il motivo d’appello, fa espresso riferimento all’ art. 13  della legge n. 47/85, secondo cui, fino alla scadenza del termine di cui  all’art. 7, terzo comma, anche per i casi di opere eseguite in assenza di  concessione, fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile  dell’abuso può ottenere la concessione o l’autorizzazione in sanatoria quando  l’opera è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione  approvati, e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della  realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda.
 
 La riportata disposizione è, con tutta evidenza, del tutto inconferente alla  fattispecie, tenuto conto che - come esattamente rilevato dal TAR - allorché la  domanda di condono era stata presentata dall’interessata, erano state ormai  irrogate le sanzioni, ed acquisito il bene al patrimonio comunale, sicché erano  ampiamente spirati i termini indicati dalla norma per poter legittimamente  proporre l’istanza di sanatoria.
 
 Il tutto, poi, senza ulteriormente considerare che la lamentata violazione di  legge, per ipotesi ammissibile, sarebbe stata ipotizzabile soltanto nel caso in  cui effettivamente fossero stati dimostrati i presupposti sostanziali per il  rilascio di tale concessione in sanatoria: ma nessun elemento in tal senso è  stato fornito dalle difese della parte neppure con il presente motivo, che si  manifesta perciò del tutto pretestuoso.
 
 
 8 - Con il quarto motivo l’appellante lamenta che il TAR avrebbe erroneamente  ritenuto irrilevante che il diniego di condono non sia stato preceduto dal  parere della commissione edilizia, che qui mancherebbe, così come il diniego non  sarebbe stato preceduto dalla redazione della dettagliata relazione, richiesta  dall’art. 4 della legge n. 493/1993. I due momenti consultivi e conoscitivi,  afferma l’appellante, sarebbero richiesti per tutte le domande di concessione  edioizia, sia quelle ordinarie che di condono, a differenza di quanto  erroneamente ritenuto nell’appellata sentenza.
 
 Anche tale motivo è palesemente privo di pregio, alla stregua del costante e  notorio indirizzo giurisprudenziale, espresso da questo Consiglio e da una  cospicua giurisprudenza del Giudice di primo grado, che il TAR, con la sentenza  qui impugnata, ha mostrato di ben conoscere ed ha ben applicato.
 
 La citata giurisprudenza, infatti, ha sempre ed univocamente ritenuto che la  specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario  procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l'assenza di una  specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della  concessione in sanatoria c.d. straordinaria ( o condono ) , il parere della  Commissione edilizia non obbligatorio, ma, tutt’al più, facoltativo, al fine di  acquisire eventuali informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e  sporadici casi incerti e complessi, in assenza dei quali il rilascio della  concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei ( pur numerosi  ) presupposti e condizioni espressamente e chiaramente fissati dal Legislatore  (Cons. St., sez. IV, 12 febbraio 2010 , n. 772 ; sez. IV, 15 maggio 2009 , n.  3010 ; sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282; sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5153).
 
 Che nella specie non sussistessero quelle condizioni di complessità e difficoltà  accertativa o valutativa già è emerso nel corso della disamina dei precedenti  motivi e, dunque, non v’erano spazi per poter invocare utilmente l’intervento  dell’organo consultivo collegiale.
 
 Identiche considerazioni valgono per l’ulteriore profilo di asserita lacuna  procedimentale, tenuto conto che l’articolo 4 del decreto legge n. 398/1993,  convertito con la l. 493/93, nel prevedere che nei sessanta giorni successivi  alla domanda di concessione , il responsabile del procedimento cura  l’istruttoria, redigendo una relazione dettagliata contenente la qualificazione  tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla  conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie è  applicabile, per chiaro tenore testuale ed altrettanto evidente ratio, al solo  procedimento per il rilascio della concessione in via ordinaria e non pure al  procedimento straordinario del condono.
 
 
 9 - Con il quinto motivo l’appellante ripropone, censurando anche per tale parte  il rigetto disposto dal TAR, la doglianza già sollevata in primo grado, secondo  la quale il rilascio della concessione edilizia sarebbe stata di competenza  esclusiva del sindaco ai sensi del sesto comma dell’art. 6 della l. r. n. 94/63  e dell’art. 79 L.R. 61/1985, non già dell’assessore all’edilizia privata, arch.  Roberto D’Agostino, della cui delega peraltro nel diniego non v’è alcun  riferimento.
 
 Vale precisare che sia l’art. 6, comma 6, della l.r. n. 64/1994, recante norme  per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali, sia  l’articolo 79 della l. r. 27-6-1985, n. 61, contenente norme per l'assetto e  l'uso del territorio affidano al sindaco la competenza al rilascio della  concessione o autorizzazione edilizia.
 
 Ora, è pur vero che all'epoca dell'adozione dei provvedimenti impugnati ( 1996 )  la competenza era del Sindaco, atteso che solo a seguito dell'art. 6, 2° comma,  L. n. 127/1997 è stata attribuita ai dirigenti degli Enti locali la competenza  in ordine agli atti di gestione, anche con riferimento ai provvedimenti in  materia edilizia . Invero detta disposizione, nel sostituire l'art. 51 L. n.  142/90, ha direttamente attribuito ai Dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di  autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti  e valutazioni anche di natura discrezionale (V. le Cons. St., Sez. V, n. 5833  del 25.11.2001, n. 7632 del 21.11.2203 , n. 2694 del 4.5.2004 e n. 5757 del 9  11.2007; ma è altrettanto vero che, per consolidata giurisprudenza, non esistono  ostacoli di ordine normativo - eccetto improbabili norme di statuto o  regolamento dell’ente locale - a che il Sindaco deleghi un assessore  all'adozione di atti in materia urbanistica ed edilizia che non costituiscano  espressione di funzioni di Ufficiale di Governo ma che attengano alla cura di  interessi tipicamente locali e strettamente coordinati con le esigenze della  comunità insediata in un certo territorio (cfr. fra le tante CdS, sez. V, 10  febbraio 2009 , n. 758; id., 16 novembre 2005 , n. 6376; id., 24 novembre 1997,  n. 1358).
 
 
 10 - Con il sesto motivo parte appellante deduce l’erronea applicazione, degli  articoli 38 e 44 della legge n. 47/ 1985 e dell’art. 39 della legge n. 724/1992  in quanto, una volta acclarato che le opere edilizie erano divenute sanabili. il  T.A.R. Veneto avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse del  ricorso n. 1299/89, proposto avverso i provvedimenti sanzionatori  dell’originario abuso.
 
 Anche tale motivo è chiaramente infondato.
 
 L’art. 39 citato dispone, al comma 19, che per le opere abusive “ divenute  sanabili “ in forza dello stesso art. 39, “il proprietario ha il diritto di  ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell’area di  sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione  dell’articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47”, e la  cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare,  fatti salvi i diritti dei terzi e del comune, nel caso in cui le opere stesse  siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1°  dicembre 1994.
 
 La norma è inapplicabile al fabbricato dell’appellante, il quale, per quanto  sopra detto, mai è “divenuto sanabile” , giacché lo stesso, per le sue  dimensioni, non era affatto incluso tra le opere che potevano beneficiare del  condono; e, secondo quanto si è sopra osservato con riferimento agli altri  motivi d’appello, la domanda di condono è stata per questo respinta, ciò  rendendo oltretutto inammissibile una censura fondata su un’interpretazione  meramente formalistica della norma, che ad una lettura superficiale sembrerebbe  prefigurare un diritto alla cancellazione per il fatto oggettivo della  presentazione della domanda di condono.
 
 Come, pertanto, ha rettamente ritenuto il TAR, non è venuta meno la materia del  contendere, relativamente al ricorso proposto contro gli atti repressivi  dell’abuso, a suo tempo adottati dall’Amministrazione e tuttora pienamente  efficaci, in quanto fondati su di un sistema di norme sanzionatorie che il  ripetuto art. 39 ha confermato (diversamente da quanto avvenuto nel passaggio  tra la l. 10/77 e la 47/85): invero, la pronuncia di sopravvenuta carenza  d’interesse “ha quale presupposto la sopravvenienza di un atto amministrativo  che annulli o riformi l’atto impugnato in modo conforme alla domanda contenuta  nel ricorso originario (come potrebbe essere l’avvenuto rilascio della  concessione in sanatoria)” (C.d.S., V, 12 ottobre 2000, n. 5428; conf. in  materia, id., 1 ottobre 2001, n. 5178), che qui è mancato.
 
 
 11 - Evidentemente infondato è anche il settimo motivo con cui si insiste sul  profilo di incompetenza già esaminato e respinto con le motivazioni che qui  vanno ripetute, a nula rilevando che la delega assessorile riguardi le misure  sanzionatorie di abusi edilizi, rientranti anche esse nella materia edilizia.
 
 Infondato è anche l’ottavo motivo d’appello di asserita violazione dell’ art. 92  della l. r. veneto 27 giugno 1985, n. 61 in reazione al fatto che il  provvedimento gravato menzioni soltano “gli elementi catastali ed in particolare  il mappale 364, appartenente al foglio 13 della sezione di Favaro Veneto”, senza  tuttavia indicarne l’estensione reale.
 
 Il motivo è pretestuoso in quanto meramente formalistico: l’appellante non  deduce infatti l’erroneità dell’area per come catastalmente individuata; solo in  questo caso l acensura avrebbe avuto un senso.
 
 L'articolo 92 citato, infatti, dispone ( comma 10 ) che, per area su cui insiste  l’opera abusiva, “si intende quella occupata dall’opera stessa con le sue  immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell’accesso e tenuto conto del  rapporto di copertura previsto dal Piano Regolatore Generale, in modo comunque  da non essere mai superiore a 10 volte la complessiva superficie utile  abusivamente costruita.”.
 
 Il provvedimento di acquisizione individua quindi con adeguata chiarezza e  certezza, mediante i riferimenti catastali, l'area interessata, comprensiva  dell'intero mapp. 364 - come del resto confermato dal successivo verbale  d'immissione nel possesso.
 
 In mancanza di almeno un’indicazione che le risultanze catastali - che, poi,  sono quelle ordinariamente usate nelle contrattazioni per individuare i beni  immobili - non corrispondessero alla realtà dei luoghi il motivo deve ritenersi  del tutto infondato in quanto pretestuoso.
 
 
 12 - Conclusivamente, l’appello va respinto.
 
 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nella misura  coerente con la manifesta infondatezza dell’appello.
 P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale respinge l’appello.
 
 Condanna parte appellante al pagamento, in favore del comune costituito, delel  spese ed onorari di causa, liquidati in complessivi euro quattromila, oltre  accessori ( spese generali, IVA e CPA ).
 
 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con  l'intervento dei Signori:
 
 Giorgio Giaccardi, Presidente
 
 Pier Luigi Lodi, Consigliere
 
 Armando Pozzi, Consigliere, Estensore
 
 Antonino Anastasi, Consigliere
 
 Anna Leoni, Consigliere
 L'ESTENSORE                                                                                                               IL PRESIDENTE
 
 Il Segretario
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 03/08/2010
 
                    




