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SEZ. 3 SENT. 08936 DEL 25/02/2003 (UD.15/01/2003) RV. 223742
PRES. Toriello F REL. Vangelista V COD.PAR.392
IMP. PM in proc. Boscarato PM. (Conf.) Abbritti P
Disciplina dei rifiuti - Materiali ce mentizi e di asfalto - Operativita' della disciplina vigente per le terre e rocce da scavo che non costituiscono rifiuti ex l. n.443 del 2001 - Esclusione - Ragioni.

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D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 7 COMMA 3 LETT. B
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 8 COMMA 1 LETT. B
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51
L. DEL 21/12/2001 NUM. 443 ART. 1 COMMA 17 *COST.
In tema di disciplina dei rifiuti, integra il reato di cui all'art.51, n.1, lett.a) d.lgs.vo n.22 del 1997 l'attivita' di recupero di materiale cementizio e di asfalto, in assenza della prescritta comunicazione di inizio attivita' alla Provincia, in quanto detti materiali non possono essere ricompresi nel novero delle "terre e rocce da scavo" - le quali non costituiscono rifiuti e sono, percio', escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs.vo n.22 del 1997 (art.1, comma 17,l. n.443 del 2001)- sia perche'
manca una specifica previsione in tal senso, non essendo menzionate nel regime delle esclusioni dettato dall'art.8, lett.b)-bis d.lgs.vo n.22 del 1997, sia, e soprattutto, perche' detti materiali non possono ritenersi il prodotto di escavazione, perforazione e costruzione.

fonte CED Cassazione

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco TORIELLO Presidente
dott. Claudio VITALONE Componente
dott. Alfredo TERESI "
dott. Vittorio VANGELISTA "
dott. Aldo FIALE "
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia - Sez. dist. di Chioggia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vittorio Vangelista;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ricorre avverso la sentenza n. 21/2002, con la quale il locale Tribunale - Sez. distaccata di Chioggia - assolveva - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - Boscarato Vania, imputata ex art. 51, n. 1,lett. a), D.L. 5/02/97, n. 22, per aver effettuato una attività di recupero di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta comunicazione d'inizio attività alla Provincia.
Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 51, D.L. 22/97 e 1, comma 17,L. 443/2001: al riguardo, il giudice, nel pronunciare assoluzione, avrebbe erroneamente applicato la L. 443/2001, la quale stabilisce che il comma 3, lettera b) dell'art. 7 ed il comma 1, lettera f-)bis dell'art. 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997 si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono perciò, esclusi dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione,perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
Secondo il ricorrente, tale disposto non sarebbe applicabile alla fattispecie, in quanto nella nozione di "terre e rocce da scavo" non potrebbero ricomprendersi i "residui di asfalto e materiale cementizio", della presenza dei quali viene dato atto nella motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso del P.M. è fondato e, pertanto, deve essere accolto: al riguardo, infatti, i materiali provenienti dallo scavo della ????? , rinvenuti in occasione dei sopralluoghi, non consistono soltanto nei cumuli di terreno, ghiaia e ciottoli, ma anche nei residui di asfalto e materiale cementizio, i quali ultimi non possono essere ricompresi, come i primi, nel ????? delle terre e rocce da scavo, innanzitutto per il dato letterale, che non li menziona nella lett. f bis) dell'art. 8, D.L. 22/97 e, per la preminente ragione, che i detti materiali non possono ritenersi, come la legge dispone, il prodotto di escavazione, perforazione e costruzione. Inoltre, le terre e le rocce da scavo devono essere destinate, perché non costituiscano rifiuti, all'effettivo utilizzo per ?????
e riempimenti, mentre l'imputata, per la parte che qui interessa, intendeva certamente disfarsene, dandosi atto nella sentenza che i residui di asfalto e il materiale cementizio, unitamente agli altri materiali, dovevano essere, almeno in parte, riutilizzati per innalzare la quota del terreno appartenente alla diocesi e non solo, quindi, per ricoprire lo scavo effettuato per i lavori di posa della condotta fognaria.
Alla stregua delle svolte ragioni, si rende, pertanto, necessario annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia. P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 FEBBRAIO 2003.

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Francesco TORIELLO Presidente dott. Claudio VITALONE Componente dott. Alfredo TERESI " dott. Vittorio VANGELISTA " dott. Aldo FIALE " ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia; avverso la sentenza del Tribunale di Venezia - Sez. dist. di Chioggia; Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vittorio Vangelista; Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ricorre avverso la sentenza n. 21/2002, con la quale il locale Tribunale - Sez. distaccata di Chioggia - assolveva - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - Boscarato Vania, imputata ex art. 51, n. 1,lett. a), D.L. 5/02/97, n. 22, per aver effettuato una attività di recupero di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta comunicazione d'inizio attività alla Provincia. Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 51, D.L. 22/97 e 1, comma 17,L. 443/2001: al riguardo, il giudice, nel pronunciare assoluzione, avrebbe erroneamente applicato la L. 443/2001, la quale stabilisce che il comma 3, lettera b) dell'art. 7 ed il comma 1, lettera f-)bis dell'art. 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997 si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono perciò, esclusi dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione,perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. Secondo il ricorrente, tale disposto non sarebbe applicabile alla fattispecie, in quanto nella nozione di "terre e rocce da scavo" non potrebbero ricomprendersi i "residui di asfalto e materiale cementizio", della presenza dei quali viene dato atto nella motivazione. Motivi della decisione Il ricorso del P.M. è fondato e, pertanto, deve essere accolto: al riguardo, infatti, i materiali provenienti dallo scavo della ????? , rinvenuti in occasione dei sopralluoghi, non consistono soltanto nei cumuli di terreno, ghiaia e ciottoli, ma anche nei residui di asfalto e materiale cementizio, i quali ultimi non possono essere ricompresi, come i primi, nel ????? delle terre e rocce da scavo, innanzitutto per il dato letterale, che non li menziona nella lett. f bis) dell'art. 8, D.L. 22/97 e, per la preminente ragione, che i detti materiali non possono ritenersi, come la legge dispone, il prodotto di escavazione, perforazione e costruzione. Inoltre, le terre e le rocce da scavo devono essere destinate, perché non costituiscano rifiuti, all'effettivo utilizzo per ????? e riempimenti, mentre l'imputata, per la parte che qui interessa, intendeva certamente disfarsene, dandosi atto nella sentenza che i residui di asfalto e il materiale cementizio, unitamente agli altri materiali, dovevano essere, almeno in parte, riutilizzati per innalzare la quota del terreno appartenente alla diocesi e non solo, quindi, per ricoprire lo scavo effettuato per i lavori di posa della condotta fognaria. Alla stregua delle svolte ragioni, si rende, pertanto, necessario annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 FEBBRAIO 2003.