Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3412, del 21 giugno 2013
Urbanistica.Strada su area con vincolo idrogeologico, necessità valutazione sull’intero versante

E’ legittimo il diniego dell’autorizzazione idrogeologica per l’esecuzione di una strada, in mancanza di una valutazione di compatibilità riguardante sia l’area interessata dall’opera di urbanizzazione sia, più in generale, l’intero versante soggetto a pericolosità idrogeologica interessato dalla movimentazione di terreno. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03412/2013REG.PROV.COLL.

N. 05354/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5354 del 2000, proposto da: 
S.A.S. Gieffe, rappresentata e difesa dall'avv. Gilberto Gualandi, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Provincia di Modena, rappresentata e difesa dagli avv. Matilde Palmieri, Adriano Giuffre', con domicilio eletto presso Adriano Giuffrè in Roma, via dei Gracchi, 39;

nei confronti di

Comune di Serramazzoni;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00161/1999, resa tra le parti, concernente esecuzione scavi e movimenti di terra per realizzazione opere urbanizzazione



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Modena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2013 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Colagrande, per delega dell'Avvocato Gualandi, e Giuffrè;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società Gieffe s.a.s. dispone di un’area nel Comune di Serramazzoni destinata a zona residenziale di espansione ed in cui è prevista, previa approvazione di piano attuativo, la realizzazione di sei edifici residenziali ed annesse opere di urbanizzazione.

Con istanza del 2 maggio 1992 la società , che aveva già ottenuto la concessione edilizia per l’esecuzione dei lavori inerenti la lottizzazione, ha domandato alla Provincia di Modena il rilascio dell’autorizzazione idrogeologica per l’esecuzione di alcune opere di urbanizzazione, consistenti in una strada a servizio dell’insediamento.

Nonostante il parere favorevole del responsabile del servizio provinciale di difesa del suolo, il dirigente del settore negava l’autorizzazione.

Avverso tale provvedimento Gieffe ha proposto ricorso al TAR Bologna, chiedendone l’annullamento.

In tale sede ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione con cui la Provincia avrebbe adottato il provvedimento di diniego, sia alla luce del positivo parere reso dal responsabile del servizio , sia in ragione dei contenuti probabilistici e non scientificamente motivati del diniego.

Con sentenza n. 161/1999 , depositata in cancelleria il 4 maggio 1999, il T.A.R. ha respinto il ricorso.

Avverso detta sentenza Gieffe ha interposto l’odierno appello, chiedendone la riforma .

Si è costituita in giudizio la Provincia di Modena, chiedendo la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso la società appellante deduce l’erroneità della gravata sentenza in quanto :

i) avrebbe mancato di valutare l’attendibilità delle operazioni svolte dalla Provincia, di per sé insufficienti essendosi risolte in un semplice sopralluogo, senza svolgimento di indagini tecniche e che per altro si sarebbero concluse con formula dubitativa in ordine alla sussistenza del rischio idrogeologico;

ii) a fronte dei numerosi accertamenti svolti dal Geologo Piacentini per conto dell’appellante (ben 5 indagini), che avrebbero condotto ad un giudizio di non pericolosità delle opere dal punto di vista idrogeologico, gravava sull’Amministrazione un più stringente onere istruttorio e motivazionale.

2. L’appello è infondato.

3. Non merita condivisione il motivo con cui Gieffe lamenta l’inattendibilità delle operazioni svolte dalla Provincia nel corso del procedimento.

3.1. Ed invero, gli accertamenti svolti dalla Provincia di Modena hanno giustamente considerato gli effetti che l’intervento avrebbe determinato sull’area di versante nel suo complesso (una parte della quale soggetta a fenomeni gravitativi profondi, quale area in frana quiescente), non limitando la propria valutazione ad un esame di dettaglio delle conseguenze che sarebbero derivate alle sole superfici interessate dalla realizzazione della strada.

Infatti , come risulta dall’esame degli elaborati peritali e come osservato nella relazione del Dirigente del Servizio difesa del suolo della Provincia depositata in data 11.12.2012, la Provincia ha predisposto una valutazione di compatibilità diversa da quella posta in essere dai tecnici dell’appellante, che ha riguardato sia l’area interessata dall’opera di urbanizzazione sia, più in generale, l’intero versante soggetto a pericolosità idrogeologica interessato dalla movimentazione di terreno.

Ed al riguardo, osserva il Collegio come si appalesi del tutto ragionevole e congrua la scelta dell’amministrazione di estendere la verifica dell’incidenza della strada sull’intero versante (senza limitarla alla sola area interessata dai movimenti terra), essendo più che possibile la manifestazione di effetti gravitativi su di un’area diversa e più ampia rispetto a quella oggetto dell’intervento.

Né può assumere rilievo significativo l’invocata circostanza per cui il geologo provinciale avrebbe formulato dette valutazioni a seguito di un semplice sopralluogo, predisponendo la relazione in sole due settimane.

Infatti, come osservato nella relazione tecnica sopra citata, non è inverosimile che la risposta ad una richiesta di consulenza geologica possa essere data in tempi brevi, soprattutto da parte di chi, come il predetto geologo, operi istituzionalmente all’interno di un’unità di ricerca che svolge con continuità indagini sulle frane del territorio provinciale.

4. Anche il secondo motivo di appello, con cui Gieffe contesta l’omessa considerazione delle risultanze degli accertamenti dalla stessa svolti nel corso del procedimento, è infondato.

4.1. Innanzitutto, dall’esame del provvedimento impugnato risulta che la Provincia ha visionato e quindi valutato tutta la documentazione progettuale depositata, tra cui anche le relazioni geologiche dell’appellante.

Inoltre, cosa che più rileva, risulta che le perizie del professionista incaricato da Gieffe ed esaminate dall’amministrazione non fossero idonee a rappresentare un realistico stato di compatibilità idrogeologica della strada.

Infatti, mentre le indagini svolte dall’appellante potevano ritenersi esaustive con riferimento alle caratteristiche meccaniche dei terreni più superficiali e prossimi al sito, detti accertamenti non hanno affrontato l’aspetto, vieppiù importante se si considera la realizzazione di ben sei edifici ad uso residenziale nelle aree circostanti, dell’interferenza che l’intervento avrebbe avuto sulla stabilità generale del corpo di frana.

E proprio la considerazione di tale decisivo presupposto, ha indotto la Provincia a non condividere le conclusioni cui è pervenuto il tecnico dell’appellante ed a rigettare la domanda di rilascio del nulla osta idrogeologico.

Ciò in quanto l’esecuzione delle opere, nel loro complesso considerate, avrebbe determinato un incremento dell’instabilità dell’intero versante, già sottoposto a rilevanti fenomeni gravitativi.

4. Per le ragioni che precedono l'appello è infondato e come tale da respingere,con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge .

Condanna l’appellante alla rifusione in favore della Provincia di Modena delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 ( duemila ) oltre oneri come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)