Corte Costituzionale ord 248 del 2 luglio 2008
Norme impugnate: Art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380.

Oggetto: Edilizia ed urbanistica - Reato edilizio sanzionato dall\'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 - Rimessione in pristino prima della condanna - Mancata previsione dell\'applicazione della causa di estinzione del reato di cui all\' art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42/2004.

Dispositivo: manifesta inammissibilità
ORDINANZA N. 248
ANNO 2008
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco          BILE        Presidente
- Giovanni Maria FLICK          Giudice
- Francesco       AMIRANTE          "
- Ugo             DE SIERVO         "
- Paolo           MADDALENA         "
- Alfio           FINOCCHIARO       "
- Alfonso         QUARANTA          "
- Franco          GALLO             "
- Luigi           MAZZELLA          "
- Gaetano         SILVESTRI         "
- Sabino          CASSESE           "
- Maria Rita      SAULLE            "
- Giuseppe        TESAURO           "
- Paolo Maria     NAPOLITANO        "
ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell\'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), promosso con ordinanza del 15 giugno 2007 dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel procedimento penale a carico di G. G., iscritta al n. 796 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell\'anno 2007.

    Visto l\'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
   

    Ritenuto che, con ordinanza del 15 giugno 2007, il Tribunale penale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all\'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell\'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella parte in cui non include la causa di estinzione del reato prevista dall\'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

    che il censurato articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede le sanzioni penali conseguenti alle violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia (sostituendo quelle già introdotte dall\'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme in materia di controllo dell\'attività urbanistico-edilizia sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»);

    che l\'art. 181, comma 1-quinquies,del d.lgs. n. 42 del 2004 prevede le sanzioni penali conseguenti alle violazioni della disciplina paesistica (sostituendo quelle già introdotte dall\'articolo 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell\'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»);

    che il comma 1-quinquies del predetto art. 181 (comma aggiunto dall\'art. 1, comma 36, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l\'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»), prevede l\'estinzione del reato paesistico, in caso di rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d\'ufficio dall\'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, mentre analogo effetto estintivo non è previsto dal censurato articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

    che il giudice rimettente solleva la delineata questione, «così come proposta dai difensori ed integralmente recepita» ed allega il verbale dell\'udienza del 15 giugno 2007 del procedimento a carico di G. G.;

    che da tale verbale risulta che i difensori dell\'imputato denunciano la irragionevolezza dell\'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e la disparità di trattamento rispetto alla previsione dell\'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, sull\'assunto che entrambe le norme sanzionino l\'abuso edilizio e che sia irragionevole che il trattamento sanzionatorio più lieve sia riservato alla fattispecie più grave ovvero all\'abuso commesso in una zona o su di un bene vincolato paesisticamente;

    che, in ordine alla rilevanza della questione, gli stessi difensori precisano che dall\'istruttoria dibattimentale sarebbe emersa la demolizione del manufatto «baracca prefabbricata in ferro con copertura in lamiera, infissi in alluminio» e che, in caso di accoglimento della questione proposta, da tale demolizione discenderebbe la estinzione del reato;

    che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con una memoria, nella quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata.

    Considerato che il Tribunale penale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all\'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell\'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella parte in cui non include la causa di estinzione del reato prevista dall\'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

    che analoga questione è stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte con le ordinanze n. 144 e n. 439 del 2007;

    che, peraltro, la questione è inammissibile, perché il rimettente (il quale si limita a rinviare alle deduzioni a verbale dei difensori dell\'imputato) non descrive in modo adeguato la fattispecie sottoposta al suo giudizio (ex plurimis, ordinanze n. 308 e n. 450 del 2007 e n. 82 del 2008);

    che, nella specie, tale insufficiente descrizione impedisce, oltretutto, la stessa precisa individuazione dei termini della questione sollevata, atteso che la carenza degli elementi di fatto non consente di individuare con certezza nemmeno quale delle tre distinte ipotesi di contravvenzioni edilizie previste dal censurato art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 sia stata contestata all\'imputato.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell\'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sollevata, in riferimento all\'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale penale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l\'ordinanza in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA