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DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2005, n.36
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Gazzetta Ufficiale N. 63 del 17 Marzo 2005

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2002), ed in particolare
l'articolo 3;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003,
recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie
spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289
del 13 dicembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Visto l'accordo, sancito in data 1° luglio 2004, tra il Ministro
della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante «Linee
guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del
Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002,
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale
non destinati al consumo umano», come recepito dalle regioni e dalle
province autonome;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e
dell'ambiente e della tutela del territorio;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
1774/2002, e successive modificazioni, di seguito denominato:
«regolamento», relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano, di quelle contenute
nel decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003,
recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie
spongiformi trasmissibili, di correlata applicazione, nonche' di
quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro della salute, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro
delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sancito in data 1° luglio 2004,
recante «Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n.
1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del
3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano».
2. I sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati da
essi derivati, cui e' fatto riferimento nel presente decreto, sono
quelli disciplinati dal regolamento, nonche' il materiale specifico a
rischio come individuato all'articolo 1 del citato decreto del
Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2002):
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146 della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei
competenti organi parlamentari che devono essere espressi
entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso
inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.».
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato in
GUCE n. L. 273 del 10 ottobre 2002.
- Il regolamento (CE) n. 999/2001 e' pubblicato in GUCE
n. L. 147 del 31 maggio 2001.

Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Ministro della salute in data 16 ottobre 2003:
«Art. 1. - Il materiale specifico a rischio e'
individuato e disciplinato dalle disposizioni e dagli
allegati di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, come
modificato - d'ora innanzi regolamento (CE) 1774 - nonche'
da quelle piu' specifiche contenute nel regolamento (CE) n.
999/2001 e relativi allegati, come modificato - d'ora
innanzi regolamento (CE) 999 - con riguardo ai tessuti ed
organi animali considerati in quest'ultimo regolamento. E'
altresi' materiale specifico a rischio l'intero corpo degli
animali di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), punti
i) ed ii) del regolamento (CE) 1774, e l'intero corpo degli
animali delle specie bovina, ovina e caprina, comunque
morti, che devono essere eliminati senza rimozione di
alcuna loro parte, organo o tessuto, comprese le pelli, ad
eccezione dei tessuti od organi necessari ai fini della
diagnosi per TSE.
2. Nel caso di raccolta, stoccaggio o miscelazione del
materiale specifico a rischio con altro prodotto o
materiale classificato, ai sensi del regolamento (CE) 1774,
di categoria 2 o 3, compresi i materiali destinati alla
trasformazione in un impianto di trasformazione di
categoria 1 ai sensi del medesimo regolamento (CE) 1774,
tutto il materiale resta assoggettato alle prescrizioni
relative al materiale specifico a rischio e deve essere
eliminato.».

Art. 2.
Raccolta, trasporto e magazzinaggio

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque spedisce,
raccoglie, trasporta, identifica sottoprodotti di origine animale o
prodotti trasformati da essi derivati in difformita' all'articolo 7
del regolamento, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del
medesimo articolo 7, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di
cui al comma 1 si applica se il trasporto dei sottoprodotti di
origine animale avviene con mezzi privi dell'autorizzazione
dell'autorita' sanitaria o ambientale o nel caso di sospensione o
revoca della stessa.

Art. 3.
Registri

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto
ai sensi dell'articolo 9 del regolamento non istituisce il registro
delle partite, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del
medesimo articolo 9, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto
non registra o registra in modo non conforme all'Allegato II del
regolamento i dati relativi alle partite spedite, trasportate o
ricevute e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 euro a 7.000,00 euro per ogni singola partita
non registrata o registrata in modo difforme.

Art. 4.
Trasformazione ed eliminazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasforma o
elimina sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da
essi derivati in difformita' dalle prescrizioni di cui agli
articoli 4, 5 e 6 del regolamento e' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 28.000,00 euro.

Art. 5.
Riconoscimento degli impianti

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua le
attivita' di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, e 23,
paragrafo 2, del regolamento senza il riconoscimento degli impianti
da parte dell'Autorita' competente o nel caso di una sua sospensione
o revoca e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro.

Art. 6.
Autocontrollo

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile
dell'impianto che non ottempera agli obblighi di autocontrollo
stabiliti dall'articolo 25 del regolamento e' soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a
28.000,00 euro.

Art. 7.
Prodotti trasformati

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul
mercato o esporta proteine animali trasformate o altri prodotti
trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi in violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento, e'
soggetto al pagamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a 70.000,00 euro.

Art. 8.
Alimenti per animali da compagnia articoli da masticare e prodotti
tecnici

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul
mercato o esporta alimenti per animali da compagnia, articoli da
masticare o prodotti tecnici in difformita' a quanto stabilito
dall'articolo 20 del regolamento e' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 28.000,00 euro.

Art. 9.
Restrizioni d'uso

1. Chiunque contravviene alla disposizioni di cui:
a) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a 70.000,00 euro; tale sanzione non si applica nel
caso di specie animali per le quali siano state adottate espresse
disposizioni derogatorie e l'alimentazione delle specie in esse
considerate sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni stabilite;
b) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
6.000,00 euro a 45.000,00 euro;
c) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
6.000,00 euro a 45.000,00 euro.

Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del regolamento (CE)
n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
«Art. 22. (Restrizioni dell'uso). - 1. E' vietato l'uso
di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati
nei seguenti casi:
a) alimentazione di una specie con proteine animali
trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali
della stessa specie;
b) alimentazione di animali d'allevamento diversi da
quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o
materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o
derivate dagli stessi; e
c) utilizzazione sui pascoli di fertilizzanti
organici e ammendanti diversi dallo stallatico.
2. Le modalita' di applicazione del presente articolo,
ivi comprese quelle concernenti le misure di controllo,
sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'art.
33, paragrafo 2. Possono essere concesse deroghe al
paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne i pesci e gli
animali da pelliccia, secondo la stessa procedura, sentito
il comitato scientifico competente.».

Art. 10.
Materiale specifico a rischio

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a
70.000,00 euro, chiunque:
a) viola l'obbligo di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del
decreto del Ministro dalla salute in data 16 ottobre 2003. La
medesima sanzione si applica nel caso delle macellerie e degli
stabilimenti di sezionamento che procedono alla rimozione o
asportazione della colonna vertebrale o del midollo spinale di ovini
e caprini senza le autorizzazioni richiamate ai commi 3 e 6
dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute in data
16 ottobre 2003 o quando le stesse sono state sospese o revocate;
b) viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del
Ministro della salute in data 16 ottobre 2003;
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a
45.000,00 euro:
a) il primo destinatario materiale delle carni provenienti da
altri Stati dell'Unione europea che commercializza tali carni quando
non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2,
del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, o non
informa, nel caso di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 5 del
citato decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, il
Servizio veterinario dell'azienda sanitaria delle difformita'
riscontrate sulle carni a lui destinate;
b) chiunque, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto
del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, viola la misura
cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione della
partita o il vincolo sanitario ivi previsti.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a
28.000,00 euro i titolari o i responsabili degli impianti di cui al
comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute in data
16 ottobre 2003, che violano l'obbligo, ivi previsto, di inviare il
prospetto riepilogativo del materiale specifico a rischio distrutto.
4. Il minimo ed il massimo editale previsti agli articoli 2 e 3,
comma 1, ed agli articoli 4 e 6 sono raddoppiati nel caso in cui le
violazioni cui e' fatto riferimento nei medesimi articoli riguardano
il materiale specifico a rischio, come individuato all'articolo 1 del
decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a
28.000,00 euro chi, essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 2, comma
1, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, non
provvede alla compilazione ed alla conservazione di tutti i documenti
commerciali e sanitari e dei registri di cui al regolamento (CE) n.
999/2001, e relativi allegati e successive modificazioni, per almeno
due anni.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, commi 2 e
3, e 2, commi 1 e 3 del decreto del Ministro della salute
in data 16 ottobre 2003:
«Art. 3. - 1. Il materiale specifico a rischio di
bovini, ovini e caprini, destinati alla produzione di carni
o prodotti per il consumo umano o animale, deve essere
rimosso al momento della macellazione degli animali.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
l'asportazione della colonna vertebrale dalle carni dei
bovini di eta' superiore ai dodici mesi puo' essere
effettuata nello stabilimento in cui l'animale e' stato
macellato, in un laboratorio di sezionamento autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, e
successive modifiche, nonche' in un locale in possesso
dell'autorizzazione di cui all'art. 29 del regio decreto
20 dicembre 1928, n. 3298; in ogni caso, la rimozione del
midollo spinale deve avvenire presso il medesimo
stabilimento in cui l'animale e' stato macellato.
3. La rimozione della colonna vertebrale presso le
macellerie puo' essere effettuata solo se le stesse, oltre
ad essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.
29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono state
espressamente autorizzate dall'Autorita' sanitaria
competente, sentita la regione o la provincia autonoma con
riguardo alle modalita' e periodicita' delle operazioni di
vigilanza e controllo; le regioni e le province autonome
possono stabilire ulteriori adempimenti, quali quelli
relativi alla registrazione e al mantenimento dei dati
inerenti alle carni e al materiale specifico a rischio
ottenuti. Restano comunque fermi gli obblighi di cui al
punto 10, lettera b), dell'allegato XI al regolamento (CE)
999.
4. Le carni bovine con ossa della colonna vertebrale,
devono essere etichettate in conformita' al regolamento
(CE) n. 1760/2000, ed identificate ed accompagnate dal
documento commerciale, in conformita' a quanto stabilito al
punto 14 dell'allegato XI al regolamento (CE) 999.
5. Lo stoccaggio ed il trasporto delle carni di cui al
comma 4, ottenute da bovini di eta' superiore ai dodici
mesi, deve essere effettuato in modo da escludere qualsiasi
contatto con altre carni eventualmente stoccate o
trasportate e la superficie esposta della colonna
vertebrale deve essere adeguatamente protetta.
6. Il midollo spinale delle carcasse degli ovini e
caprini puo' essere asportato anche in stabilimenti di
sezionamento che devono essere specificamente autorizzati a
tal fine dall'Autorita' sanitaria competente, sentita la
regione o la provincia autonoma con riguardo alle modalita'
e periodicita' delle operazioni di vigilanza e controllo;
le regioni e le province autonome possono stabilire
ulteriori adempimenti, quali quelli relativi alla
registrazione e al mantenimento dei dati inerenti alle
carni e al materiale specifico a rischio ottenuti.
7. In tutti i casi previsti dal presente articolo il
materiale specifico a rischio ottenuto e' assoggettato alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) 999 e al
regolamento (CE) 1774.».
«Art. 4. - 1. E' fatto divieto a chiunque di:
a) cedere o somministrare, a qualunque titolo, al
consumatore come definito ai sensi del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, come modificato, carne di bovini
di eta' superiore a dodici mesi, di qualunque origine o
provenienza, alla quale non sia stata asportata la colonna
vertebrale;
b) utilizzare le ossa di bovini, ovini e caprini per
la produzione di carni separate o raccolte meccanicamente;
c) trasportare il materiale specifico a rischio:
1) in contenitori o mezzi diversi da quelli
appositamente autorizzati ed identificati per il materiale
di categoria 1, ai sensi del regolamento (CE) 1774;
2) senza il documento commerciale o, nel caso degli
animali morti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a),
punti i) ed ii) del regolamento (CE) 1774 e degli animali
della specie bovina, ovina e caprina comunque morti, senza
il certificato sanitario o senza il documento commerciale
controfirmato dal veterinario ufficiale;
d) inviare, trasformare o eliminare il materiale
specifico a rischio in impianti diversi da quelli
autorizzati per tale materiale ai sensi del regolamento
(CE) 1774, o con modalita' diverse da quelle stabilite in
detto regolamento;
e) asportare dal corpo degli animali di cui all'art.
4, paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) del regolamento
(CE) 1774, o dal corpo degli animali della specie bovina,
ovina e caprina, comunque morti, qualsiasi loro parte,
tessuto od organo, incluse le pelli;
f) utilizzare il corpo degli animali di cui alla
lettera e), o loro parti tessuti od organi, incluse le
pelli, per qualunque impiego od operazione diversi dalla
eliminazione;
g) utilizzare tecniche di stordimento e macellazione
dei bovini, ovini e caprini, diverse da quelle previste dal
decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333;
h) introdurre nel territorio nazionale, in
provenienza sia da Stati dell'Unione europea sia da Paesi
terzi, il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1,
anche se destinato ad essere eliminato in conformita' al
regolamento (CE) 1774;
i) avvalersi delle disposizioni derogatorie previste
dal regolamento (CE) 999 e dal regolamento (CE) 1774 che
non siano state espressamente regolamentate con
provvedimenti statali o regionali o che non risultino
disciplinate da appositi atti normativi comunitari.».
«2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi di
cui decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, come
modificato, il primo destinatario materiale delle carni di
cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione
europea, prima di procedere alla loro commercializzazione,
deve verificare, in particolare, che le stesse non siano in
pezzi ulteriori o diversi da quelli consentiti ai sensi del
secondo capoverso del punto 13 dell'allegato XI al
regolamento (CE) 999 e che, con riguardo a quelle bovine,
siano inoltre rispettate le disposizioni di cui alle
lettere a) e b) del punto 14 del medesimo allegato XI al
regolamento (CE) 999. Il citato destinatario delle carni
che riscontra una non conformita' rispetto alle
disposizioni comunitarie sopra citate:
a) non deve procedere alla commercializzazione
dell'intera partita di carni;
b) deve informare il servizio veterinario
dell'azienda sanitaria.
3. Nel caso di segnalazione di non conformita' della
partita rispetto alle disposizioni richiamate nel comma 2,
nonche' quando la non conformita' e' stata altrimenti
accertata, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria
deve disporre la misura cautelare del differimento
dell'ulteriore commercializzazione della partita in attesa
della sua rispedizione per il tramite dell'Ufficio
veterinario per gli adempimenti comunitari (UVAC), senza
possibilita' di regolarizzazione; qualora lo Stato membro
di provenienza delle carni non dia il proprio nulla osta al
respingimento, le carni in questione devono essere
mantenute in vincolo sanitario fino all'avvenuta
asportazione della colonna vertebrale, da effettuare nel
rispetto delle pertinenti disposizioni contenute nel
regolamento (CE) 999 e nel regolamento (CE) 1774.».
«Art. 2. - 1. I titolari o i responsabili di
stabilimenti, allevamenti zootecnici, locali - comprese le
macellerie autorizzate ai sensi all'art. 29 del regio
decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 - impianti o mezzi di
trasporto che svolgono una qualunque delle attivita'
considerate nel citato regolamento (CE) 999 e nel
regolamento 1774 relative al materiale specifico a rischio
di cui all'art. 1, sono diretti destinatari dell'obbligo di
osservare ogni disposizione, riguardante l'attivita'
svolta, contenuta nei citati regolamenti comunitari e nei
relativi allegati, comprese quelle modificative se
introdotte con uguale atto normativo comunitario, assumendo
la responsabilita' per tutte le operazioni inerenti al
citato materiale effettuate nei luoghi di propria
pertinenza.
2. (Omissis).
3. I titolari o i responsabili di impianti di
incenerimento e coincenerimento per l'eliminazione del
materiale di cui all'art. 1, oltre agli altri obblighi cui
e' fatto riferimento nel presente decreto, devono inviare
ai servizi veterinari delle regioni e delle province
autonome un prospetto riepilogativo del materiale in
questione distrutto entro il 30 aprile di ogni anno.».
- Per l'art. 1, del decreto del Ministro della salute
in data 16 ottobre 2003, vedi note all'art. 1.
- Il regolamento (CE) n. 999/2001 e' pubblicato in GUCE
n. L. 147 del 31 maggio 2001.

Art. 11.
Disposizioni finali

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal
presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano
prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai
sensi del regolamento, sono sempre disposti il sequestro e la
distruzione del materiale in questione, con spese a carico del
soggetto che ha commesso l'illecito.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento
delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative
sanzioni.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti
di autonomia e le relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli