Decreto sblocca cantieri, condono edilizio mascherato e fine dello stato
(Commento alla Bozza del Decreto Sblocca cantieri approvata nel Consiglio dei Ministri del 20.03.2019)

di Massimo GRISANTI

Il 21 marzo u.s. nella rivista online Ingenio è stato pubblicato un articolo col quale Matteo Peppucci mette in guardia i professionisti tecnici dalle novità contenute nella bozza del Decreto Sblocca cantieri approvato nella seduta del 20 marzo u.s. del Consiglio dei Ministri.
Al fine di sterilizzare le diverse e importanti conseguenze delle sentenze n. 56040/2017 (Pres. Fiale, Est. Liberati) e n. 51600/2018 (Pres. Di Nicola, Est. Ramacci) della III^ Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con le quali è stato affermato che solo nelle zone sismiche 4 non occorre munirsi di preventiva autorizzazione sismica per poter iniziare i lavori, ecco che il Governo, con il placet delle Regioni, e vedremo se anche del Presidente della Repubblica, intende appaltare ai privati, pressoché in toto, la vigilanza in materia di pubblica incolumità.
Di seguito la parte qui in esame dell’approvata Bozza del Decreto Sblocca cantieri con la quale il Governo intende emendare il Testo unico dell’edilizia:
«Art. 94-bis – (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
3. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94.
4. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1, lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico».
Il testo qui in commento è una bruttissima pagina della storia dello Stato perché dimostra come le Istituzioni stesse rinneghino i valori costituzionali della solidarietà e della buona amministrazione.
Innanzi tutto non si può fare a meno di rilevare come la particolarità compositiva del sottosuolo non venga nemmeno considerata, atteso che le nuove costruzioni rilevanti per la pubblica incolumità vengano individuate solo per la tipologia usuale (termine vago che rimane da capire come possa integrare un precetto da cui derivi una sanzione penale) o per la complessità strutturale che richieda più accurate calcolazioni e verifiche. In sostanza, se il terreno deputato ad accogliere la nuova costruzione è di riporto, oppure presenta discontinuità, non rileva ai fini della sottoposizione a vigilanza preventiva. Nemmeno se dell’intervento è prevista la realizzazione in Zona sismica 1.
In secondo luogo, le eminenze grigie dello Stato e delle Regioni evidentemente ritengono, a priori, che l’evenienza di una sommatoria di interventi locali, tutt’altro che peregrina dall’avverarsi, non dia mai, quale esito complessivo, un intervento rilevante per la pubblica incolumità. In sostanza, l’insegnamento giurisprudenziale della valutazione complessiva e non atomistica dell’intervento viene in un sol colpo posto nel nulla.
In terzo luogo, il concetto di pubblica incolumità. La Suprema Corte di Cassazione ha speso fiumi di inchiostro nel dire che nel concetto di pubblica incolumità vi rientra anche la sicurezza del singolo proprietario di una casa posta in mezzo ad un campo. Affermare, ora, che le nuove costruzioni private sono interventi di minore rilevanza tanto da poter essere eseguiti senza la preventiva vigilanza della pubblica autorità equivale ad effettuare un’inammissibile scala dei valori della vita umana: è degna di tutela preventiva quella delle persone che soggiornano in ambienti pubblici quali municipi, caserme, ospedali ecc., e tale non è quella di milioni di persone che abitano le proprie case, uffici e fabbriche.
In quarto luogo, l’idonea garanzia sull’effettivo rispetto della normativa antisismica. L’Avv. Tortora, dell’Avvocatura dello Stato, nel ricorso n. 95 del 18 giugno 2012 alla Corte Costituzionale avverso la L.R. Liguria n. 9/2012 ebbe a sostenere che « … SOLO l’intervento di un’Amministrazione pubblica, che vigila e controlla quanto rappresentato dai privati, può fornire IDONEE GARANZIE sull’effettiva tutela di interessi pubblici di FONDAMENTALE importanza quali la sicurezza … ».
Oggi scopriamo, a Costituzione invariata, che la tutela della sicurezza delle persone che abitano nelle loro case, uffici e fabbriche non sarebbe più un interesse pubblico di fondamentale importanza, atteso che è prevista l’eliminazione della vigilanza preventiva che si esercita con la funzione autorizzatoria ex art. 94 d.P.R. 380/2001.
In realtà, poiché non è così, ecco che finisce per apparire come il Governo e le Regioni, di qualunque colore politico siano, quale espressione della Casta al potere non per curare l’interesse pubblico bensì per l’accaparramento del potere agli esclusivi fini di continuare a provarne l’ebbrezza del suo esercizio, hanno solo lo scopo del discarico delle responsabilità ex art. 2043 c.c. per cattiva e colpevole amministrazione.
In quinto luogo, non volendo più fornire al cittadino un’idonea garanzia, le varie articolazioni della Repubblica non solo vengono meno ai doveri di solidarietà e di eguaglianza, ma addirittura finiscono per contribuire alla circolazione di beni immobili di sconosciuta sicurezza. Così disgregando nei fatti lo Stato e avvalorando le accozzaglie di individui anziché favorendo la formazione di un tessuto sociale.
Infatti, succederà che esponenzialmente si moltiplicheranno i casi in cui le calcolazioni saranno firmate da laureati ottuagenari e nullatenenti, a cui l’utente finale giammai potrà avanzare in futuro, in caso di terremoto, richieste di risarcimento danni (mentre ora può agire contro lo Stato e le Regioni). E non avendo lasciato eredità, nemmeno la loro stirpe potrà essere chiamata a rispondere dei vizi del loro operato in vita.
E lo stesso dicasi per le ditte costruttrici e venditrici dei fabbricati, che saranno quasi interamente società a responsabilità limitata con irrisorio capitale sociale, le cui quote saranno ancor più intestate a soggetti ottuagenari o nullatenenti.
Il prodotto delle loro attività professionali sarà di dubbia verificabilità a posteriori, tanto per qualità dei materiali effettivamente impiegati, quanto per correttezza dei calcoli e delle lavorazioni effettivamente compiute.
Verranno pagati per buoni fabbricati scadenti e potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.
In ultimo luogo, la modifica normativa è un condono edilizio surrettizio, giacché affermando ora che una costruzione può essere realizzata e modificata senza preventiva autorizzazione sismica significa continuare a consentire la circolazione dei beni immobili costruiti fino ad oggi senza autorizzazione sismica nelle Zone 1, 2 e 3. In sostanza, lo Stato consente la circolazione giuridica di beni abusivi perché realizzati in forza di inefficaci titoli abilitativi comunali e di sconosciuta sicurezza.

Il Governo come spiegherà agli elettori, attraverso la sua macchina di propaganda politica, che la propria azione legislativa viene effettivamente svolta a loro tutela?
Ci attendono tempi ancor più bui di quelli che stiamo vivendo. Se il Presidente della Repubblica intende consentire le modifiche legislative almeno chieda di far iniziare a montare, in ogni regione, nuove tendopoli per ospitare le sempre meno persone che riusciranno ad uscire vive dalle macerie dei prossimi terremoti.