Sulla nozione di stato legittimo mobiliare

di Mauro FEDERICI

La nozione de qua è stata introdotta in modo chiaro dal DL 76/2020 convertito in legge 120/2020. A seguito di tale disposizione la nozione è stata introdotta dall’art. 9-bis, comma 1-bis del DPR 380/2001.

La nozione indirettamente esisteva nell’Ordinamento in quanto il richiedente un permesso edilizio ovvero asseverante una DIA oppure SCIA, per interventi futuri su immobile esistente, prestava giuramento che lo stato ante lavori da eseguirsi fosse legale.

Nulla è mutato dal RDL 2105/1937 (salvi casi di Regolamento Edilizio Comunale più risalente per cui si applica il REC più restrittivo) in poi nel senso che un immobile esistente è legale e quindi legittimo se derivazione di lavori a seguito di legali titoli comunali e legali autorizzazioni statiche e poi dal 1983 anche sismiche. A parte se poi sussistono tutele come quelle di bene culturale, paesaggistico o altro livello.

Lo STATO LEGITTIMO non è sostituibile da dichiarazioni né del Comune né del privato (se mai sarebbero solo false), né dal tecnico del privato, in quanto è LEGITTIMO e vi si può intervenire con nuovi lavori, solo quanto sia frutto di opere legalmente e legittimamente assentite dal Comune e dal Genio Civile (e per le tutele autorizzate dagli Entri diversi).

Pregnanti sono le sentenza Consiglio di Stato n. 7829/2023 che afferma che il legislatore ha codificato un principio già esistente in diritto urbanistico.

Vedasi anche massima in Lexambiente.it del 22 settembre 2023 che riporta la sentenza per esteso.

Ma vieppiù.

La sentenza Consiglio di Stato n 3006/2023ha stabilito che per sussistere lo stato legittimo dell’immobile, non solo si deve avere riguardo ai titoli abilitativi comunali, sempre che siano statirilasciati in forma espressa e legale, per cui è legale quanto risponde ai detti titoli, ma deve anche farsi riferimento ai collaterali titoli statici e poi sismici ratione temporis emessi dal genio civile, per cui deve esistere una doppia legittimità una edilizia (Comune) ed altra di natura statico-sismica (Genio Civile).

Senza accertamento della legalità ex ante nuovi lavori, alcun nuovo intervento è pensabile su immobile esistente in quanto si integra il reato edilizio e quello sismico per operare su immobile illecito, ove non sanato o stato condonato.

Un discorso a se, ma troppo complesso, il caso in cui sussista una c.d. “ fiscalizzazione dell’abuso edilizio”, cioè il pagamento di una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, fatta dal trasgressore.

Ma vi è ancora di più grave.

Chi omettesse di accertare lo stato legittimo dell’immobile prima dei nuovi lavori sia che richieda un permesso di costruire sia che faccia uso di SCIA, INTEGRA il reato di falso ideologico p. e p. ex art 483 codice penale in quanto si giura (richiedente e suo tecnico) verso il Comune una legalità immobiliare ex ante lavori, legalità inesistente.

Il Comune dovrebbe accertare se esiste la stato legittimo di un immobile esistente, ma il giuramento del richiedente e del suo tecnico ante autorizzazione (o validazione della SCIA) restano affetti da falsità, ove non sussista lo stato legittimo.

Il dirigente comunale rischia il reato di concorso in reati del richiedente e suo tecnico (tranne che la falsità), se omette di impedire nuovi lavori su stato immobiliare non legittimo (cass. pen. n 35848/2023).

Non denegabile che eventuali benefici fiscali per lavori futuri su immobile illecito, anche solo in parte, sono illeciti e si palesa truffa ai danni dello Stato.

Non è consentito ad alcun CTU né a qualsiasi magistrato autorizzare interventi futuri su immobile, senza che esista ex ante lo STATO LEGITTIMO.

Un magistrato può autorizzare con ordinanza o sentenza interventi edilizi su immobile esistente, ma ovviamente AMMONENDO ove questi siano eseguibili senza pregiudizi e se venga accertato lo STATO LEGITTIMO.

Alcuni magistrati lo fanno altri no.

Opere nuove su immobile non dotato di stato legittimo risultano a loro volta abusive e di questo stato di illegalità, dopo esecuzione opere non ammissibili, resta sempre traccia per cui il trasgressore risponde verso i propri aventi causa (futuri acquirenti) dello stato di abusività immobiliare, essendo il venditore incauto (o consapevole) aggredibile con causa civile di risarcimento danni verso l’acquirente o anche di annullamento del rogito di trasferimento.

In tal caso il giuramento che rilascia il venditore nel rogito risulta di nuovo falso ex art 481 cod.pen..

Alcuna responsabilità della legalità immobiliare del trasferimento è gravante sul notaio il quale ammonisce il venditore di giurare la verità.

Esiste anche aggravante (anche per magistrati incauti, ma qui la loro responsabilità civile siamo in Italia in alto mare) se esista già la conoscenza o conoscibilità o consapevolezza dello stato di abuso edilizio e sismico gravante sull’immobile ante nuovi lavori.

La verifica dello STATO LEGITTIMO è quindi prioritaria a nuovi lavori da eseguirsi, per cui in presenza di abusi occorre che questi siano sottoposti a legalizzazione postuma prima dei nuovi lavori, sempre se legalizzazione postuma possibile.

Senza ampliare la materia ricordo che la sanatoria edilizia (Comunale ex art 36 del DPR 380/2001) praticamente non sussiste più nel nostro Ordinamento, perché pensabile solo per piccoli abusi di manutenzione ordinaria e mai è esistita la sanatoria sismica né questa è ottenibile facendo ricorso a linee guida regionali o peggio delibere di giunta regionale, in quanto illegittime ex se essendo la materia di legge sismica competenza anche costituzionale dello Stato e quindi MATERIA NON DEROGABILE DA “NORME” SECONDARIE ILLEGITTIME IN RE IPSA(cass. pen. sez III n. 39428/2018)

Questo è quanto vige in uno Stato di Diritto.