Trib. Nola ordinanza 19 ottobre 2006
Urbanistica. Ordine di demolizione e applicazione dell'indulto
Si ringrazia wildlex per il provvedimento TRIBUNALE DI NOLA
Il Giudice dell'Esecuzione,
riservatosi in camera di consiglio la decisione sull'incidente di esecuzione in ordine alla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di N.L.;
letti gli atti del procedimento nr. X/2006 R. ESEC.,
sentito il P.M. e il difensore all'udienza camerale del 16/10/2006,
ritenuta la propria competenza quale giudice dell'Esecuzione,
sciogliendo la riserva
OSSERVA
Con sentenza emessa dal Pretore di Nola sez.di Ottaviano in data 4/11/1997 e divenuta irrevocabile in data 14/10/1999 N.L. veniva condannato per le contravvenzioni urbanistiche e per il reato di cui all'art.349 c.p. Veniva ordinata in sentenza la sanzione amministrativa della demolizione dell'opera abusiva ex art.7 L.47/85 subordinando il beneficio concesso della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze del reato mediante demolizione dell'opera abusiva entro mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il Pubblico Ministero richiedeva la revoca del beneficio concesso all'esito della comunicazione della Polizia Municipale di Terzigno (nota nr.9/2006 del 11/1/2006) che attestava la mancata demolizione dell'opera da parte del condannato dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
Rileva il Giudicante che ricorrono i presupposti per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la richiamata sentenza.
Va premesso, invero, che l'ordine di demolizione impartito dal Giudice penale ex art.7 L.47/85 assolve a funzioni di supplenza in un campo di tutela del territorio riservato in via esclusiva alla Pubblica Amministrazione, nelle ipotesi di inerzia di quest'ultima. Ne discende che detto ordine ben può essere riesaminato anche dopo la definitività della sentenza ed essere revocato in sede esecutiva dallo stesso Giudice che lo aveva impartito laddove ne sussistano i presupposti, ovverossia quando esso appaia incompatibile con atti e provvedimenti nel frattempo emessi dalla Pubblica Amministrazione. E ciò proprio in virtù dello spirito di collaborazione tra Giudice ordinario e Pubblica Amministrazione nella tutela del territorio cui si ispira l'ordine impartito dal Giudice penale in via suppletiva (cfr. in tal senso Cass.sez.pen.III°, 20/2/90 nr.2456; nello stesso senso Cass.sez.pen.III°, 30/4/92 nr.73; Cass.sez.pen.III°, 3/5/94 nr.712).
Quanto alla possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'abbattimento del manufatto abusivo, è pacifico che La Suprema Corte di legittimità, dopo un contrasto giurisprudenziale sul punto, ha ritenuto che al Giudice penale è consentito subordinare il beneficio concesso alla eliminazione -mediante abbattimento- della costruzione abusiva ritenuta la conseguenza dannosa del reato e non l'evento, a tutela dell'interesse compromesso (in tal senso Cass. SS. UU. sent. nr.10 del 20/11/96).
Ciò premesso, rileva il Giudicante che nel caso di specie, non risultano adottati provvedimenti da parte della Pubblica Amministrazione incompatibili con il predetto ordine di demolizione. In particolare, non è stata documentata la presentazione dell'istanza di condono edilizio, nè l'istante otteneva il rilascio espresso della concessione in sanatoria, situazioni che avrebbero impedito l'operatività delle sanzioni amministrative come la demolizione del manufatto abusivamente edificato dal momento che la sanatoria libera l'immobile da ogni vizio amministrativo e dal rischio di ogni sanzione demolitoria, pecuniaria o espropriativa.
Nè risultano adottati dalla Pubblica Amministrazione provvedimenti di acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune con il completamento della procedura prevista dalla Legge 47/85 mediante trascrizione del provvedimento ablativo. Non vi è stata infine la materiale immissione in possesso nel manufatto da parte dell'organo pubblico a seguito della deliberazione di acquisizione patrimoniale, nè è stato adottato un provvedimento di destinazione dell'immobile ad una pubblica utilità. In tali casi infatti si verificherebbe l'impossibilità oggettiva sopravvenuta per il condannato a procedere all'abbattimento avendo lo stesso perso la disponibilità giuridica e materiale dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale e non potendo ottemperare di fatto a tale ordine. In presenza di situazioni oggettivamente impeditive della possibilità di ottemperare all'ordine di demolizione, deve ritenersi superata la condizione apposta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che pertanto non dovrà essere revocato, mentre sussisteranno i requisiti per revocare l'ordine di demolizione. Viceversa, laddove la Pubblica Amministrazione rimanga inerte, omettendo sia di ingiungere la demolizione sia di procedere alla acquisizione dell'immobile abusivo, l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale deve ritenersi operativo venendo meno solo in presenza di determinazioni della P.A. confliggenti con la demolizione (cfr.Cass.pen.sez.I° 2/8/21996 nr.7660; Cass.pen.sez.III° 25/2/2004 nr.8153).
Deve infine rilevarsi che grava sul condannato l'onere di provare l'esistenza di cause di impossibilità dell'adempimento allo stesso non imputabili (cfr.Cass.pen.sez.III° 27/7/2004 nr.32706) e che la revoca della sospensione condizionale della pena per inosservanza degli obblighi imposti a norma dell'art.165 c.p. opera di diritto salva l'ipotesi della sopravvenuta impossibilità dell'adempimento sicchè il Giudice non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Cass.pen.sez.I° 9/172001 nr.5302).
Tutto ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, non è stata documentata alcuna procedura di condono o il rilascio della concessione in sanatoria da parte della Pubblica Amministrazione. Inoltre, non è stata dimostrata l'avvenuta attivazione dal parte del Comune della procedura di acquisizione al patrimonio rimanendo la Pubblica Amministrazione inerte in relazione al predetto immobile. In assenza di ogni supporto probatorio, dal momento che incombe sull'interessato l'onere di provare l'impossibilità dell'adempimento dell'ordine di abbattimento ovvero l'esistenza di condizioni legittimanti la revoca dell'ordine di demolizione, il Giudice non è tenuto ad attivare i poteri di assunzione di documenti o informazioni dalle competenti autorità ovvero di assunzione di prove se non quando si riveli necessario e fondato un approfondimento istruttorio alla stregua dell'impulso di parte e della allegazione di prove che suffragano l'esistenza di condizioni favorevoli all'interessato.
Nel caso di specie, non è stato dedotto alcun elemento di prova da parte del condannato con la conseguenza che deve escludersi l'esistenza dei requisiti per revocare l'ordine di demolizione e, dunque, per salvaguardare l'efficacia del beneficio concesso della sospensione condizionale della pena.
Alla luce di tali argomenti va pertanto accolta la richiesta del Pubblico Ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a N.L., non avendo l'imputato ottemperato all'ordine di demolizione nel termine previsto in sentenza di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza.
Rileva peraltro il Giudicante che, il Giudice dell'Esecuzione è competente, tra l'altro, in ordine all'accertamento ed applicazione delle cause di estinzione del reato dopo la condanna e della pena giusta il disposto degli artt.672 e 676 c.p.p., ed in tali casi provvede con la procedura semplificata a norma dell'art. 667 comma 4° c.p.p.
Nel caso di specie, sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'indulto di cui alla Legge 31/07/2006 nr.241 in vigore dal 1/08/2006. Infatti, nel caso di specie, non sussistono cause ostative alla concessione del beneficio dell'indulto, trattandosi di reato commesso anteriormente al 2/05/2006 non rientrante tra quelli per i quali il provvedimento di clemenza ha espressamente escluso l'applicazione del beneficio e non trovando applicazione le esclusioni di cui all'art.151 c.p. giusta il disposto della L.241/2006.
Considerato che la causa estintiva della pena (sulla quale prevale, ex art.183 c.p., la causa estintiva del reato più favorevole) può trovare applicazione
P.Q.M.
Letti gli artt. 665, 666, 667 comma 4°, 672, 676 c.p.p.
Revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Pretore di Nola sez. di Ottaviano in data 4/11/1997 e divenuta irrevocabile in data 14/10/1999 emessa nei confronti di N.L..
Vista la Legge 241/2006
Dichiara interamente condonata la pena di mesi dieci di reclusione e Lire 1.000.000 di multa irrogata con la sentenza del 4/11/1997 irrevocabile il 14/10/1999.
Dispone, in caso di espiazione in corso della pena detentiva per tale reato, l'immediata liberazione del condannato se non detenuto per altro titolo di reato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Nola, 19/ 10/2006
Il Giudice
Dott.ssa Diana Bottillo