TAR Piemonte, Sez. II, n. 1424, del 29 agosto 2014
Urbanistica.Legittimità diniego condono di un fabbricato ubicato in fascia di rispetto cimiteriale

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, anche ai fini del rilascio del condono edilizio la fascia di rispetto cimiteriale costituisce un vincolo di inedificabilità ex lege sancito dall’art. 338, primo comma, del R.D. n. 1265 del 1934, che si impone con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento negli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi e si configura, in via ordinaria, come un vincolo di inedificabilità assoluta per il quale non vi è la necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 01424/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2008, proposto da: 
Rocco Camarda e Rosalba Pingitore, rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Torchia, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto I, 37;

contro

Comune di Cuorgnè, rappresentato e difeso dall’avv. Monica Sereno Regis, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

per l'annullamento

- dell’atto prot. n. 16155 del 9 novembre 2007, con cui il Comune di Cuorgnè ha respinto la domanda di rilascio del condono edilizio presentata dai ricorrenti per ampliamento di superficie e modifica di destinazione d’uso di un fabbricato ubicato in fascia di rispetto cimiteriale;

- degli atti antecedenti, ed in particolare del preavviso di diniego prot. n. 18843 del 22 novembre 2006;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cuorgnè;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti espongono di essere proprietari di un fabbricato posto a circa 90 metri di distanza dal cimitero di Cuorgnè, originariamente adibito a magazzino per attrezzi agricoli, e di aver richiesto al Comune il rilascio del condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 per interventi così definiti:

- maggiore approfondimento del piano interrato esistente;

- mutamento di destinazione d’uso del piano terra (in residenziale);

- realizzazione del collegamento con il locale sottotetto ed utilizzo dello stesso come locale di sgombero.

Impugnano il provvedimento comunale di diniego, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 32, comma 26, del D.L. n. 269 del 2003 e dell’art. 1 della legge regionale n. 33 del 2004: il Comune avrebbe erroneamente considerato non sanabili le tipologie di abuso 1 - 2 - 3 in zona soggetta a vincolo;

2) violazione dell’art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, violazione dell’art. 57 del D.P.R. n. 285 del 1990, violazione dell’art. 28 della legge n. 166 del 2002, violazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 380 del 2001 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: nelle aree limitrofe ai cimiteri sarebbero normativamente consentiti gli interventi di recupero ed ampliamento dei fabbricati esistenti, con cambio di destinazione d’uso;

3) incompetenza, violazione dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: il Comune avrebbe dovuto, in ogni caso, acquisire il parere della A.S.L competente ad esprimersi sulla compatibilità dell’intervento con le condizioni di igiene e salubrità della fascia di rispetto cimiteriale.

Si è costituito il Comune di Cuorgnè, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 9 luglio 2014, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, i ricorrenti affermano che il Comune di Cuorgnè avrebbe illegittimamente limitato, per le zone vincolate, l’ammissibilità della sanatoria (ex art. 32, comma 26, del D.L. n. 269 del 2003) alle tipologie minori di abuso 4 - 5 - 6 della tabella.

In senso contrario, va qui confermata l’interpretazione espressa da questa Sezione in occasione di controversia analoga (cfr. sent. 11 aprile 2012 n. 440, relativa al diniego di condono in zona soggetta a vincolo paesaggistico), nel senso che può ammettersi la sanatoria per i soli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo (tipologie 4 - 5 - 6), quando le opere abusive ricadano in zone soggette a vincolo.

A tale conclusione la Sezione è pervenuta, nel precedente citato, interpretando il disposto della legge regionale piemontese n. 33 del 2004 (approvata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004, che aveva ritagliato gli spazi della competenza legislativa delle Regioni in materia di condono edilizio) ed affermando, in sintesi, che la legge regionale ammette la sanatoria delle diverse tipologie di abuso negli stessi limiti già stabiliti dalla disciplina statale sul cosiddetto terzo condono edilizio.

L’intervento eseguito senza titolo dai ricorrenti (ristrutturazione con ampliamento dell’interrato, aumento dell’altezza interna, aumento della superficie utile e del volume, mutamento della destinazione ad uso residenziale) è appunto inquadrabile nella tipologia 1, ricade in zona pacificamente sottoposta a vincolo cimiteriale prima della realizzazione dell’abuso e, come tale, non poteva essere condonato secondo la previsione dell’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003.

Per le stesse ragioni sono infondati il secondo ed il terzo motivo.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, anche ai fini del rilascio del condono edilizio la fascia di rispetto cimiteriale costituisce un vincolo di inedificabilità ex lege sancito dall’art. 338, primo comma, del R.D. n. 1265 del 1934, che si impone con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento negli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi e si configura, in via ordinaria, come un vincolo di inedificabilità assoluta per il quale non vi è la necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 9 maggio 2012 n. 511 ed i numerosi precedenti ivi richiamati).

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese processuali possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF, Estensore

Ofelia Fratamico, Primo Referendario

Antonino Masaracchia, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)