TAR Campania (NA) Sez.IV n. 1338 del 6 aprile 2020
Urbanistica.CILA e poteri repressivi e sanzionatori del comune

La peculiare natura giuridica della CILA non preclude all’Amministrazione l’esercizio degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori, implicitamente previsti dall’art. 6 bis DPR n. 360/01, nel caso in cui l’attività libera non coincida con l’attività ammessa

Pubblicato il 06/04/2020

N. 01338/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02384/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2384 del 2019, proposto da
Filippo Emanuele Russo, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Gabriele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Municipale, presso i cui Uffici domicilia in Napoli alla p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;

per l'annullamento

a) della D.D. del Dirigente del Servizio Sportello Unico dell’edilizia del Comune di Napoli, notificata in data 8.4.2019, con cui si dichiara l’inefficacia della CILA edilizia n. CIL_7223_2018 – PG/11289/2019, inoltrata dal ricorrente in data 30.12.2018;

b) per quanto di ragione e se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente, dei verbali tutti di sopralluogo, così come richiamati nel provvedimento sub lett. a);

c) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è proprietario di una unità immobiliare ad uso abitativo, che, unitamente ad altri tre appartamenti, è parte di un fabbricato storico, denominato “Villino Romeo”, edificato ad inizio ‘900 e sito in Napoli, alla via Elio Vittorini, 2. Il ricorrente acquistava la predetta unità immobiliare in virtù di atto pubblico di compravendita del 28.12.2010, rogato per Notaro dott. Massimo Cimmino, nel quale l’unità immobiliare in proprietà del ricorrente veniva così descritta: “quartino posto al piano terra, avente ingresso dalla porta a destra salendo le scale, composto di due vani ed accessori con annessi scantinato e giardino … riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla

sez. AVV, foglio 8, mappa 646 sub 1, Via Santa Chiara n.2, piano T, Z.C.6, Cat. A/3, cl.4, vani 4 ”.

Con SCIA n. 467/2012, del 19.04.2012, i condomini del fabbricato segnalavano al Comune di Napoli l’esecuzione di interventi di “restauro e risanamento conservativo”, da eseguirsi sulle parti comuni dello stesso fabbricato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001.

In data 21.3.2013, all’esito di un sopralluogo condotto sull’unità immobiliare di proprietà del ricorrente, gli agenti accertatori del Comune di Napoli contestavano al medesimo la realizzazione delle seguenti opere: “In un locale interrato, trasformazione di due vani luce in vani d’accesso; demolizione della preesistente scala interna di collegamento al piano terra; apertura di un vano di passaggio di m. 1,20x2,00 di altezza nella muratura portante; sbancamento della quota originaria del giardino pertinenziale di circa mq. 40 e di m. 0,50 di altezza; nell’unità abitativa al piano terra, ampliamento di m. 2,00x1,20 di sporgenza di un preesistente terrazzino di m. 1,50x0,60 delimitato da una muratura di tufo, rialzato di m. 0,60 dalla quota giardino e coperto da una tettoia in plastica sorretta da una struttura in legno.”

In data 26.3.2013, con provvedimento di cui al Prot. PG/2013/249204, il Comune di Napoli, Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa, intimava all’intera proprietà del manufatto condominiale di “… far eseguire una verifica delle strutture orizzontali dell’intero stabile da tecnico abilitato ed effettuare immediatamente, conformemente all’art. 47 del vigente Regolamento Edilizio, le sole opere di assicurazione strettamente necessarie ad eliminare il pericolo derivante dai dissesti rilevati ”, con la precisazione che detti interventi riguardavano, tra gli altri, anche quelli relativi al solaio insistente in proprietà Russo. In ragione di ciò, in data 3.7.2013, il tecnico incaricato dal ricorrente depositava al Comune di Napoli istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, e, nell’asseverazione allegata all’istanza medesima, dichiarava che: “Si richiede la certificazione dello stato attuale dei luoghi in difformità di alcune parti o elementi rispetto al catastale del 1939. Non sono state eseguite opere.”.

Sennonché, in data 2.10.2013, il Comune di Napoli notificava al ricorrente D.D. n. 506, emessa in data 23 settembre 2013, con la quale ordinava il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle opere indicate nel citato verbale di sopralluogo del 21.3.2013, in quanto rientranti, a dire del Comune, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia per cui è richiesto il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001.

In data 24.10.2013, il ricorrente, presentava istanza per integrare la richiesta di permesso di costruire in sanatoria con alcune opere a farsi, comprensive della ricostruzione della porzione di solaio voltato crollato con un nuovo solaio piano in travi metalliche e laterizio.

In data 18.11.2013, il tecnico incaricato dai proprietari del fabbricato presentava al Comune di Napoli una prima integrazione della SCIA n. 467/2012, nella cui relazione tecnica allegata si evidenziava, tra l’altro, la necessità di eseguire interventi incidenti sulle proprietà immobiliari individuali e, in particolare, lavori di realizzazione di “Opere di consolidamento con realizzazione di sottofondazione lungo il maschio murario centrale dello stabile” (punto 2 della relazione), nonché nel “Rifacimento/Ripristino di piani orizzontali di calpestio delle quote originali” (punto 3 della relazione).

Entrambi gli interventi interessavano anche la proprietà Russo e consistevano, il primo, in attività di sbancamento per la realizzazione della trave di sottofondazione e modifica della quota di calpestio; il secondo, nuovamente il rifacimento, con solaio piano con travi metalliche e laterizi, della porzione di solaio voltato del piano seminterrato, crollato nel lontano 2011.

In data 8.1.2014, con D.D. n. 4, il Comune di Napoli rilasciava al ricorrente permesso di costruire parzialmente in sanatoria, recante: “il ripristino del solaio intermedio (voltato) tra il piano rialzato e quello seminterrato; il ripristino della quota di calpestio di un ambiente posto al piano seminterrato; il ripristino e l’integrazione degli impianti e dei servizi e opere di finitura.”. Sennonché, con provvedimento prot. n. 377312 del 12.5.2014, il Comune dichiarava l’inefficacia della SCIA avendo riscontrato l’assenza del parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici e dell’Autorizzazione del Servizio Fognature del Comune di Napoli; in relazione all’installazione di un montacarichi, poi, non si era provveduto ad acquisire l’autorizzazione sismica.

Avverso detta determinazione, il sig. Russo e gli altri comproprietari del fabbricato insorgevano innanzi al T.A.R. Campania che, con ordinanza n. 1427/2014, in accoglimento dell’istanza di adozione di misure cautelari, ordinava al Comune di Napoli di riesaminare la validità ed efficacia della SCIA. Con provvedimento del 28.10.2014, prot. n. PG/2014/829296, il Comune disponeva l’annullamento parziale del provvedimento dichiarativo della inefficacia della SCIA, e, in ragione di ciò, nonché in ragione dello stralcio della questione relativa al montacarichi, il T.A.R. Campania, all’esito della pubblica udienza del 11.2.2015, con sentenza n. 1955/2015, dichiarava la cessata materia del contendere.

In data 24.8.2015, con D.D. n. 391/A, il Comune di Napoli annullava in autotutela la D.D. n. 506 del 23.9.2013, con cui aveva ordinato al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi, rilevando che: “Visto le risultanze della relazione tecnica del 18.3.2014, conseguente al sopralluogo congiunto del 12.3.2014, che, con riguardo agli abusi, risultano riconsiderati in virtù di una accertata erronea rappresentazione planimetrica catastale rapportata all’attualità ed in considerazione di quanto rappresentato nel grafico di progetto, facente parte integrante del P. d. C. di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 3 del 8.1.2014, rilasciata dal S.U.E.P., nel quale viene legittimata la consistenza edilizia pregressa ai lavori autorizzati nel medesimo Permesso a costruire n. 3/2014.”.

In data 27.6.2016, il ricorrente trasmetteva un’ultima integrazione alla SCIA n. 467/2012, relativa a: “ 2) Opere di Risanamento di porzione del fabbricato con ricostruzione del terrazzino dell’unità immobiliare di proprietà Russo, Sub 1 al piano rialzato del fabbricato; 3) Variante in corso d’opera del progetto di rifacimento/adeguamento della rete fognaria privata al servizio dell’intero immobile, giusta proroga ed integrazione della Licenza di Fognatura n. 76/2012.”

Sennonché, con provvedimento PG/2017/90034 del 2.2.2017, il Comune dichiarava nuovamente l’inefficacia della SCIA n. 467/2012, in ragione della trasmissione delle integrazioni alla stessa eseguita tramite PEC, anziché attraverso l’utilizzazione della piattaforma telematica dedicata SISDOC. Il suddetto provvedimento veniva annullato dal T.A.R. Campania con sentenza n. 5687/17.

Da ultimo in data 30 dicembre 2018, il ricorrente presentava al Comune di Napoli CILA_7223_2018, protocollata il successivo 7.1.2019 con n. PG/11289/2019, con cui comunicava l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla propria unità abitativa; senonché, il Comune di Napoli, all’esito di sopralluoghi effettuati in data 14.03.2019 e 26.03.2019, in data 8.4.2019 ne dichiarava l’inefficacia ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L. n. 241/90.

Avverso tale ultimo provvedimento insorge il ricorrente che, con il presente gravame, ne denuncia l’illegittimità e ne chiede l’annullamento. Deduce, sul punto, con il primo motivo di ricorso, che la decadenza del permesso di costruire, contestata dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, sarebbe del tutto irrilevante in quanto superata dalla prima integrazione della SCIA presentata nell’anno 2013 proprio con riferimento alle opere su solaio e quota di calpestio; a tutto concedere, la suddetta decadenza riguarderebbe le sole opere di finitura, mai realizzate. La contestazione relativa al mutamento di destinazione d’uso del piano seminterrato, poi, sarebbe erronea in quanto già nell’atto di acquisto del 1911 e dalla mappa catastale del 1939, nonché dal classamento edilizio operato dal Catasto dell’epoca, se ne ricaverebbe la natura residenziale. Ancora, sia nella SCIA condominiale, che in tutti i successivi atti adottati dall’Amministrazione comunale, si era sempre fatto riferimento al piano seminterrato come spazio ad uso residenziale e, negli anni, tale destinazione d’uso non era mai stata posta in contestazione. Del pari erroneo sarebbe il riferimento all’esecuzione di lavori volti a trasformare, tramite sbancamento, le due “bocche di lupo” in varchi d’accesso al giardino pertinenziale. Invero, detta trasformazione era stata oggetto della determina dirigenziale n. 506/2013 di ripristino dello stato dei luoghi, successivamente annullata dalla stessa amministrazione con la determina n. 391/A del 2015, in ragione del rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

Con riferimento alle contestazioni mosse sulle altezze, ancora, il ricorrente ne assume l’assoluta genericità e rileva come le altezze andrebbero calcolate non con riferimento alle prescrizioni attuali ma con riferimento a quelle originarie proprie dell’epoca di costruzione del manufatto; e comunque l’altezza media interna del seminterrato era stimata in misura ben superiore a m 2,40.

Riguardo il ripristino del solaio voltato, crollato parzialmente nel 2011, esso era stato oggetto della SCIA n. 467/2012, così come integrata nel novembre 2013, e giusta rilascio della prescritta autorizzazione sismica, e mai oggetto di sindacato da parte dell’Amministrazione comunale. Da ultimo, tutta la documentazione relativa alla CILA era stata regolarmente presentata e, comunque, per ogni eventuale carenza documentale, il Comune avrebbe dovuto attivare il c.d soccorso istruttorio.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’avvenuto consolidamento degli effetti delle SCIA n. 467/12 -e relative integrazioni – e della CILA del 2018 per decorso dei termini previsti dal comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241/90 e dall’art. 21 nonies come richiamato dal comma 4 dell’art 19 suddetto. In ogni caso, il Comune avrebbe dovuto motivare circa la sussistenza, nella specie, di tutte le condizioni legittimanti l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 214/90.

Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli deducendo l’infondatezza delle avverse censure e chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale ordinava al Comune di Napoli di depositare una documentata relazione sui fatti di causa; l’Amministrazione depositava la documentazione cosicchè, all’udienza pubblica del 26 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono.

Con provvedimento dichiarativo dell’inefficacia della CILA il Comune così disponeva:

“- l’immobile fa parte di un fabbricato già oggetto di intervento di risanamento delle facciate comprendente opere che hanno interessato l’unità immobiliare di cui trattasi, ivi compreso il giardino annesso con riguardo alla rete fognaria (SCIA_467_2012; - per l’unità immobiliare fu rilasciato Permesso di Costruire n. 3 dell’8 gennaio 2014, decaduto per decorrenza termini di inizio lavori, che prevedeva il ripristino della porzione di solaio intermedio (voltato) tra il piano rialzato e il piano seminterrato; - così come risulta dalla documentazione agli atti della SCIA_467_2012, l’immobile è pervenuto al proprietario, con atto in data 30 novembre 2010 per notar Massimo Cimmino, registrato a Napoli 2 al n. 5391 il 28 dicembre 2010 e, così come descritto nel rogito, esso è costituito da: “ … quartino posto al piano terra, avente ingresso dalla porta a destra salendo le scale, composto di due vani de accessori con annessi scantinato e giardino … riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez AVV, foglio 8, mappa 646 sub 1 … “; - la descrizione della consistenza fatta nell’atto notarile trova riscontro nella piantina catastale del 1939 che rappresenta l’immobile costituito da piano matto (rialzato) e scantinato avente altezza in chiave pari a m 2,64 e n.2 (due) bocche di lupo sulla parete a confine con il giardino annesso; - dall’esame del progetto trasmesso con la CILA_7223_2018 si rileva che il piano scantinato è destinato a residenza e che l’accesso avviene a mezzo due varchi ricavati tramite lo sbancamento della porzione di giardino nella zona immediatamente adiacente e trasformazione delle due preesistenti bocche di lupo in varchi d’accesso; - l’intervento come sopra descritto, di cambio di destinazione d’uso in zona omogenea A, è disciplinato dall’art. 10 lett. c) del DPR 380/2001 s.m.i.; - dal sopralluogo eseguito in data 29 marzo 2019 è emerso che: l’altezza media, netta interna, dei vani cucina, camere e soggiorno non raggiunge i minimi consentiti dalla normativa vigente anche in tema di norme igieniche sanitarie; non è stata ripristinata la parte di solaio a volta che allo stato, è costituita da solaio piano; - non è stato indicato il titolo edilizio legittimante con il quale sono state realizzate le opere di trasformazione finalizzate alla realizzazione dei due varchi d’accesso e la realizzazione dei solai piani nelle zone ove preesistevano quelli voltati; - non è stato altresì indicato il titolo edilizio riguardante la struttura posta a quota piano rialzato, costituita da terrazzino in ferro scatolare sormontato da tettoia, costituita da ritti verticali saldati al piano orizzontale del terrazzino e ritti orizzontali a sostegno della sovrastante copertura in materiale traslucido ancorata alla muratura del fabbricato. Tale struttura è stata realizzata in sostituzione del preesistente passetto riportato nella planimetria catastale del 1939; rilevato che manca:

- il conferimento d’incarico al tecnico progettista asseveratore a ricevere tutte le eventuali comunicazioni che potessero giungere dall’Amministrazione comunale relativamente alla DIA in oggetto presso la propria casella di posta elettronica certificata; - la planimetria catastale d’impianto, così come prescritto nelle Note illustrative per la presentazione telematica delle CILA pubblicate nel portale Comunale utilizzato per l’inoltro del fascicolo telematico; - idonea documentazione, sottoscritta ai sensi per gli effetti dell’art. 481 del codice penale da professionista abilitato, che attesti la corrispondenza dell’unità edilizia oggetto di intervento al relativo tipo edilizio codificato dalle Norme di attuazione, al quale la stessa va ricondotta (art. 63, comma 4 della Variante generale al P.r.g.); - la dichiarazione asseverata di conformità dello stato attuale dei luoghi al titolo edilizio legittimante; - la dichiarazione asseverata di conformità del progetto con la normativa urbanistica ed edilizia vigente; - la dichiarazione di pagamento (Modello DP – legge regionale 59/2018) ai sensi del Dpr 445/2000 smi; - il titolo di proprietà; - la relazione preliminare sulla rispondenza dell’intervento (Schema RE – risparmio energetico) alle prescrizioni in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili (attestato di qualificazione energetica)”.

In sostanza, il Comune di Napoli ha rilevato come le opere oggetto di CILA, riguardanti il locale seminterrato, integravano un intervento finalizzato alla trasformazione del locale scantinato in locale ad uso abitativo con conseguente ampliamento della superficie e del volume residenziale; si trattava, quindi, di un intervento che non poteva essere assentito con una semplice CILA ma necessitava del permesso a costruire in quanto integrante gli estremi di un cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante.

Ciò detto, il motivo di ricorso con il quale parte ricorrente insiste nel ritenere che il piano seminterrato, già nella sua originaria destinazione, fosse utilizzato a scopo abitativo non merita accoglimento: tale asserzione, infatti, risulta smentita dallo stesso titolo di proprietà del 30/11/2010 prodotto dal ricorrente ove si fa menzione di un “quartino posto al piano rialzato con ingresso dalla prima porta a destra salendo le scale, con annessi scantinato e giardino”.

In ogni caso, i locali posti al piano interrato non presentavano i requisiti minimi relativi all'abitabilità prescritti dagli artt. 1 e 5 del D.M. 5 luglio 1965: anche tale rilievo, debitamente comprovato dal Comune, non risulta superato dal ricorrente che, in merito, non ha fornito alcun elemento di prova contraria (veniva, invece, accertato dal Comune che: “l'altezza media interna dei locali è inferiore a minimo previsto di m. 2,70 (art. 1. “L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.”) ed il rapporto di aeroilluminazione è inferiore a quello minimo di 1/8 della superficie pavimentata (art. 5 “Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.”: Cfr Relazione n. 774790 del 11.10.2017) .

Analogamente è a dirsi per ciò che concerne le opere ulteriori eseguite in assenza di titolo e consistenti nella realizzazione di due solai piani in luogo dei preesistenti solai a volta, nonché la realizzazione di due varchi di accesso – ottenuti tramite la trasformazione di due preesistenti “bocche di lupo” – ai locali scantinati ricavati sulla muratura perimetrale esterna confinante con il giardino di pertinenza, anch'esso interessato da trasformazione mediante abbassamento della quota di calpestio di circa mezzo metro in prossimità dei citati varchi di accesso, come risulta dal verbale di sopralluogo del 05/04/2010. Quanto dedotto dal ricorrente sul punto, infatti, e cioè che si tratterebbe di opere ricomprese nella SCIA n. 467/12 -e nelle relative integrazioni- tutt’ora valida ed efficace, risulta smentito dal fatto che tale SCIA riguardava esclusivamente opere di tipo non strutturale, da eseguirsi sulle parti comuni del fabbricato e non anche sull'unità immobiliare di proprietà del ricorrente.

Ed infine, anche il permesso di costruire n. 3/14 deve intendersi come definitivamente decaduto per decorrenza dei termini; esso aveva, infatti, ad oggetto il ripristino della porzione di solaio intermedio a volta tra il piano seminterrato e quello rialzato, il ripristino di una quota di calpestio posto al piano seminterrato che non risultano mai realizzate (vedasi anche la relazione n. 1002753 del 16/12/2016 inoltrata alla Procura della Repubblica Napoli).

È possibile, ora, passare all’esame del secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce la tardività del provvedimento impugnato per decorrenza dei termini previsti dall’art. 19 della legge n. 241/90. Assume, infatti, il ricorrente che la SCIA n. 467/12 si sarebbe consolidata per effetto del decorso del termine di cui al comma 4 del citato art. 19 e che, anche a voler considerare l’ultima integrazione alla SCIA, presentata il 27.06.2016, comunque il provvedimento gravato sarebbe tardivo. Analogamente, la CILA era stata presentata in data 30.12.2018 ad assunta al protocollo del Comune in data 7.01.2019 cosicchè, alla data del 8.04.2019, erano già decorsi i 30 giorni prescritti per l’adozione del provvedimento inibitorio. Ad ogni modo, anche il potere di autotutela, previsto dall’art. 21 nonies della legge 241/90 e richiamato dall’art. 19 comma 4, era stato esercitato in assenza dei suoi presupposti di legge atteso che l’Amministrazione nulla aveva motivato circa il necessario bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato coinvolti nella fattispecie e non aveva preso in alcuna considerazione l’affidamento ingenerato nel privato dal lungo decorso nel tempo dalla ultimazione dei lavori.

Orbene, il motivo di ricorso è infondato.

Ed invero, il riferimento al consolidamento degli effetti della SCIA e delle sue successive integrazioni è del tutto irrilevante in quanto, come già in precedenza evidenziato, la CILA in oggetto veniva presentata dal ricorrente per l’esecuzione di lavori diversi rispetto a quelli segnalati con la SCIA n. 467/12. Quanto alla CILA, invece, deve ritenersi che la peculiare natura giuridica di tale comunicazione non precluda all’Amministrazione l’esercizio degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori, implicitamente previsti dall’art. 6 bis DPR n. 360/01, nel caso in cui l’attività libera non coincida con l’attività ammessa (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 17 settembre 2018 n. 5516; TAR Veneto, Sez. II, 15 aprile 2015 n. 415).

Nel caso in esame, quindi, il Collegio è dell’avviso che il Comune abbia fatto legittima applicazione del potere che ad esso compete in termini di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale e che tale potere sia stato esercitato tempestivamente, anche con riferimento al termine ragionevole di cui all’art 21 nonies della legge n. 214/90; aggiungasi che nell’esercizio del potere di vigilanza sulla attività edilizia non sussiste alcun obbligo, in capo alla Amministrazione, di ulteriore comparazione degli interessi privati coinvolti né alcun affidamento del privato, meritevole di tutela, al mantenimento delle opere abusive per effetto del decorso del tempo ( T.A.R. Napoli, sez V, semt n. 5319, 24 settembre 2019) .

In conclusione, l’operato del Comune risulta corretto in quanto diretto a sanzionare opere che, pur se riguardanti l'assetto interno dei locali, miravano a trasformare abusivamente lo scantinato in locali ad uso abitativo, con conseguente aumento di superficie e di volume dell'unità abitativa preesistente e, per di più, in assenza dei parametri minimi di abitabilità prescritti per le unità abitative. Per quanto rilevato, il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione selle spese di lite in favore del Comune di Napoli nella misura di euro 2000.00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Rita Luce, Consigliere, Estensore