TAR Lombardia (MI), Sez. II, n. 1241, del 26 maggio 2015
Urbanistica.Destinazione agricola come “zone cuscinetto” non edificate, per il migliore sviluppo urbano e godimento della destinazione residenziale

La scelta comunale di sostanziale mantenimento della destinazione agricola non appare manifestamente illogica o irrazionale, essendo invece conforme ai più generali obiettivi di piano, tesi a garantire uno sviluppo sostenibile  rispettoso della tutela ambientale e del patrimonio edilizio esistente, oltre che volto al contenimento del consumo di suolo. La destinazione agricola può essere legittimamente impressa ad un fondo anche per finalità di tutela del territorio e dell’ambiente, quindi prescindendo dall’effettivo esercizio sulla stessa dell’attività di impresa agricola ex art. 2135 del codice civile. La circostanza, poi, che l’area dei ricorrenti sia vicina ad un insediamento residenziale non implica l’irrazionalità manifesta della scelta urbanistica, dovendo invece apprezzarsi la volontà di creare delle “zone cuscinetto” non edificate, per il migliore sviluppo urbano ed anche per il miglior godimento della destinazione residenziale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01241/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01166/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2010, proposto da: 
Hassan Ebner e Mayer Nahum, rappresentati e difesi dagli avv.ti Graziano Dal Molin ed Alessandro Dal Molin, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via M.A. Bragadino, 2; 

contro

Comune di Inzago, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Lopez, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Larga, 11; 

nei confronti di

Provincia di Milano, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1. della delibera del Consiglio Comunale di Inzago n. 62 del 12.11.2009 di approvazione del Piano di Governo del Territorio, pubblicata sul BURL n. 9 del 3.3.2010;

- di ogni atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare:

2. della delibera del Consiglio Comunale di Inzago n. 34 del 3.6.2009 di adozione del Piano di Governo del Territorio.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Inzago;

Viste le memorie difensive;

Viste le ordinanze istruttorie della Sezione II n. 1627/2014 e n. 102/2015;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Gli esponenti sono proprietari di un compendio immobiliare sito in Comune di Inzago (MI), destinato dal Piano Regolatore Generale (PRG) ad ambito agricolo di tutela E2.

In vista dell’adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT, strumento urbanistico generale comunale ai sensi della legge regionale della Lombardia n. 12/2005), il sig. Hassan chiedeva che l’area fosse inserita in zona D4 (terziario a servizio dell’abitato).

Il PGT adottato, tuttavia, destinava l’area ad ambito agricolo strategico; i comproprietari presentavano un’osservazione, che era parzialmente accolta in sede di approvazione definitiva del PGT.

L’osservazione era, invece, rigettata laddove si chiedeva un mutamento della destinazione di zona, che era così confermata rispetto al piano adottato.

Contro le delibere di adozione ed approvazione del PGT, era proposto il presente ricorso, affidato ad un solo ed articolato motivo, vale a dire violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della LR 12/2005, difetto di motivazione delle controdeduzioni alle osservazioni al PGT adottato, eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dello stato di fatto.

Il Comune di Inzago non si costituiva in giudizio, sicché, all’esito dell’udienza pubblica del 19.6.2014, il Collegio disponeva incombenti istruttori a carico del Comune stesso con ordinanza n. 1627 del 23.6.2014.

L’Amministrazione restava però immotivatamente inerte, sicché l’istruttoria era reiterata con ordinanza n. 102/2015, all’esito della seconda udienza pubblica del 9.1.2015.

Il Comune, a questo punto, trasmetteva relazione istruttoria e si costituiva altresì in giudizio, con la rituale assistenza di un difensore, concludendo per la reiezione del gravame.

Alla successiva pubblica udienza del 6.5.2015, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In sede di approvazione definitiva del PGT, il Comune di Inzago ha respinto l’osservazione degli esponenti nella parte in cui gli stessi chiedevano in primo luogo che il loro compendio immobiliare fosse destinato ad attività produttive e commerciali e inoltre che fosse modificata una disposizione del Piano delle Regole, vale a dire uno dei tre atti che costituiscono il PGT, ai sensi della legge regionale 12/2005 (cfr. per il testo integrale dell’osservazione, il doc. 7 dei ricorrenti).

Il Comune, in sede di controdeduzione all’osservazione (rubricata con il n. 11), ha confermato invece la destinazione assegnata all’area, vale a dire quella di ambito agricolo strategico con proposta di PLIS (Parco Locale di interesse sovra comunale), reputando l’osservazione non in linea con le strategie e le azioni risultanti dal piano delle regole (cfr. il doc. 1 dei ricorrenti, penultima pagina).

Nell’unico ed articolato mezzo di gravame, le parti istanti denunciano l’illegittimità della determinazione comunale sotto vari profili, fra cui il difetto di motivazione e la manifesta irrazionalità ed illogicità dell’inserimento del fondo negli ambiti agricoli strategici.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, infatti, la scelta di non prevedere la destinazione commerciale per la realizzazione di medie strutture di vendita si porrebbe in contrasto con gli obiettivi comunali di ammodernamento della rete distributiva, senza contare che a ridosso del compendio sorgerà un nuovo insediamento residenziale, che potrebbe giustificare la presenza di una vicina struttura commerciale di vendita.

L’impugnativa è infondata, per le ragioni che seguono.

Innanzi tutto, preme al Collegio richiamare il pacifico e diffuso indirizzo giurisprudenziale che riconosce alle Amministrazioni ampia discrezionalità in sede di pianificazione urbanistica, con riconoscimento in capo ai proprietari di aspettative qualificate soltanto in una serie di peculiari ipotesi (ad esempio, esistenza di una convenzione di lottizzazione, di un giudicato di annullamento del diniego di titolo edilizio o del silenzio sulla domanda del titolo stesso, mancata individuazione di un lotto intercluso, oppure imposizione di “standard” al di sopra del limite di legge), che non si rinvengono però nel caso di specie.

Parimenti, le osservazioni presentate ai piani urbanistici in itinere costituiscono di norma meri apporti collaborativi, la cui mancata considerazione non richiede specifica motivazione, potendo reputarsi sufficiente, invece, il richiamo agli obiettivi generali ed alle finalità della pianificazione urbanistica.

Nel contempo, occorre evidenziare come la destinazione impressa all’area dal PGT vigente ed ivi contestata (ambito agricolo strategico con proposta di PLIS, cfr. il doc. 7 del resistente), non appare poi sostanzialmente difforme o peggiorativa rispetto a quella originaria del PRG, cioè quella di “zona E2 di tutela ambientale” di cui all’art. 45 delle norme tecniche di attuazione del PRG (cfr. il doc. 6 del resistente, vale a dire il certificato di destinazione urbanistica, con allegato il testo dell’art. 45 delle NTA citato).

Nessuna particolare aspettativa, pertanto, poteva sussistere in capo agli esponenti in ordine all’eventuale accoglimento della loro osservazione, tesa ad una radicale modifica della destinazione urbanistica (da agricola a commerciale per medie strutture di vendita).

La scelta comunale di sostanziale mantenimento della destinazione agricola, inoltre, non appare manifestamente illogica o irrazionale, essendo invece conforme ai più generali obiettivi di piano, tesi a garantire uno sviluppo sostenibile di Inzago, rispettoso della tutela ambientale e del patrimonio edilizio esistente, oltre che volto al contenimento del consumo di suolo, secondo indirizzi fatti propri anche dal legislatore lombardo con la legge regionale n. 31/2014 (cfr. il doc. 4 del resistente, stralcio del Documento di Piano del PGT, oltre alla relazione sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Settore Territorio del 26.1.2015, nella quale sono analiticamente indicati sia gli obiettivi di salvaguardia del verde e di limitazione all’eccessivo sviluppo urbano, sia le ragioni per l’istituzione di un Parco Locale di interesse sovra comunale).

Si ricordi, inoltre, che la destinazione agricola può essere legittimamente impressa ad un fondo anche per finalità di tutela del territorio e dell’ambiente, quindi prescindendo dall’effettivo esercizio sulla stessa dell’attività di impresa agricola ex art. 2135 del codice civile.

La circostanza, poi, che l’area dei ricorrenti sia vicina ad un insediamento residenziale non implica l’irrazionalità manifesta della scelta urbanistica, dovendo invece apprezzarsi la volontà di creare delle “zone cuscinetto” non edificate, per il migliore sviluppo urbano ed anche per il miglior godimento della destinazione residenziale.

Il rigetto dell’osservazione degli esponenti risulta così adeguatamente motivato per relationem, con rinvio gli obiettivi generali di pianificazione.

In conclusione, l’intero ricorso deve rigettarsi.

2. Le spese possono, però, essere interamente compensate, attesa la particolare condotta del Comune intimato, che è rimasto immotivatamente inerte a fronte della prima ordinanza istruttoria e che ha provveduto invece all’esecuzione degli incombenti richiesti soltanto a fronte della seconda ordinanza; determinando in tal modo però un ingiustificato allungamento dei tempi del processo, in contrasto con la previsione dell’art. 2, comma 2, del c.p.a. (“Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)