TAR Toscana, Sez. III, n. 825, del 27 maggio 2015
Urbanistica.Legittimità dell’annullamento della conformità in sanatoria per erronea o falsa rappresentazione dei luoghi

In materia di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi, nei casi in cui l’operato dell’amministrazione sia stato fuorviato dalla erronea o falsa rappresentazione dei luoghi non occorre una specifica ed espressa motivazione sull’interesse pubblico, che va individuato nell’interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica. Infatti, la comparazione tra interesse pubblico e quello privato è necessaria nel caso in cui l'esercizio dell'autotutela discenda da errori di valutazione dovuti all'amministrazione, non già quando lo stesso è dovuto a comportamenti del soggetto privato che hanno indotto in errore l'autorità amministrativa. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00825/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01689/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2014, proposto da: 
Emanuela Bresciani, rappresentata e difesa dagli avv. Tiziana Bettoni e Maria Clorinda Martinengo, con domicilio eletto presso Enrico Amante in Firenze, via Alfieri, 19; 

contro

Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Orzalesi, con domicilio eletto presso lo Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi 38; 

per l'annullamento

1) della determinazione dirigenziale di annullamento n. 1505/2014 del 12.06.2014, avente ad oggetto "Attestazione di conformità in sanatoria n. 10/2006 rilasciata a Bartolini Osvaldo, Turini Marusca e Bresciani Emanuela - Annullamento d'ufficio" emessa dal Dirigente della Direzione Servizi del Territorio - Servizio Edilizia del Comune di Pietrasanta, Arch. Manuela Riccomini, notificata a mezzo posta raccomandata il 24.06.2014;

2) dell'ordinanza di demolizione n. 70 del 21.08.2014, emessa ai sensi degli artt. 134 l.r. 1/2005 e 167 d.lgs. 42/2004 dal Dirigente Dott. Massimiliano Germiniasi, notificata a mezzo posta raccomandata il 27.08.2014;

3) di tutti gli atti del procedimento antecedenti e prodromici o comunque connessi e conseguenti all'emanazione del provvedimento impugnato.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2015 la dott.ssa Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori avvocati G. Muraca, delegata dall’avv. M. C. Martinengo, e L. Gracili, delegata dall’avv. M. Orzalesi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La controversia ha per oggetto l’annullamento dell’attestazione di conformità in sanatoria rilasciata nel 2006 alla ricorrente e ad altri soggetti e dell’ordinanza di demolizione emessa ai sensi degli articoli 134 della legge regionale Toscana numero 1 del 2005 e 167 del Codice dei beni culturali del 2004.

Il fabbricato di cui trattasi era stato oggetto di una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un manufatto pertinenziale, in forza dell’autorizzazione edilizia n. 372 del 13 novembre 2003 e di una successiva denuncia di inizio d’attività in variante del 4 agosto 2005.

Il sopralluogo nel corso del quale fu rilevata la realizzazione di opere edilizie risale al 12 febbraio 2013; una prima ordinanza di demolizione intervenne il 26 aprile 2013.

Le altezze dell’edificio bifamiliare di cui trattasi sono maggiori di quelle rappresentate in sede di attestazione di conformità in sanatoria. L’annullamento d’ufficio dell’attestazione di conformità in sanatoria, se ben si comprende l’esposizione piuttosto confusa del ricorso, avrebbe riguardato l’altro proprietario; a tale annullamento avrebbe fatto seguito l’ingiunzione di demolizione poi annullata in autotutela e infine la demolizione oggetto del presente giudizio.

In sintesi, le censure riguarderebbero i seguenti aspetti:

mancherebbero i presupposti per l’applicazione dell’articolo 21-nonies della legge numero 241 del 1990;

non vi sarebbe motivazione sull’interesse pubblico;

non sarebbe stato valutato l’aspetto della stabilizzazione degli effetti del provvedimento a causa del decorso del tempo (nella specie, otto anni);

l’immobile non sarebbe sottoposto a vincolo come bellezza individua, trattandosi di edificio recente, mentre sussisterebbe il vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei beni culturali (fascia costiera); non sarebbe stata annullata l’autorizzazione paesaggistica;

il dirigente che ha adottato l’ordinanza di demolizione sarebbe funzionalmente incompetente, in quanto i provvedimenti in materia edilizia e urbanistica non rientrerebbero nelle attribuzioni oggetto dei provvedimenti sindacali con i quali sono state regolate le competenze interne;

non è stata valutata la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria, trattandosi di difformità solo parziale e non già totale;

non sarebbe stata valutata la conformità al Regolamento edilizio e al Regolamento urbanistico.

Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2014 fu accolta l’istanza di sospensione cautelare (ordinanza n. 624/2014), essendo stato ritenuto sussistente il fumus di fondatezza con riguardo all’omessa valutazione della possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria anziché ingiungere la demolizione.

Il Comune di Pietrasanta con la memoria depositata il 3 aprile 2015 ha contestato analiticamente le deduzioni avversarie.

Alla pubblica udienza del 5 maggio 2015 il ricorso è stato tratto in decisione.

2. Il Collegio esamina il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta innanzitutto la mancanza delle condizioni che legittimano l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione (illegittimità del provvedimento sul quale si esercita il potere di autotutela, sussistenza di ragioni di interesse pubblico concreto e attuale ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità, valutazione degli interessi coinvolti, ragionevolezza del termine). In particolare, secondo parte ricorrente, la sanatoria avrebbe per oggetto non già l’altezza del fabbricato bensì interventi rispetto ai quali l’altezza sarebbe del tutto irrilevante.

Occorre innanzitutto ricostruire gli interventi che hanno interessato l’immobile di cui trattasi.

Dopo l’autorizzazione edilizia n. 372 del 13 novembre 2003 (avente per oggetto, come si è detto nel paragrafo precedente, opere di ristrutturazione) e la successiva denuncia di inizio d’attività in variante del 4 agosto 2005, veniva richiesta l’attestazione di conformità in sanatoria ai sensi dell’art. 140 l.r. n. 1/2005 per entrambe le unità immobiliari facenti parte del fabbricato in questione; per quanto riguarda l’unità immobiliare della signora Bresciani, la relazione tecnica descriveva le opere come piccolo spostamento del vano scala, spostamento modesto delle aperture, chiusura di una finestra, modifica della forma dei pilastri di sostegno della terrazza, sostituzione del parapetto di muratura della terrazza con una ringhiera e spostamento di una parete del guardaroba al primo piano.

La Polizia municipale, durante il sopralluogo del 12 febbraio 2013, constatava alcuni abusi edili, costituiti da un viale di cemento dal cancello all’ingresso dell’abitazione, da una tettoria in legno imbullonata a una platea di cemento, da un ripostiglio in legno su soletta di cemento, da un forno e da volumi tecnici costituenti unico manufatto in muratura. Sul fabbricato destinato ad abitazione erano state eseguite modifiche del prospetto, della porta di accesso e del portico, di circa 40 cm più alto di quanto risultante in progetto. Quanto alle modifiche interne, esse consistono essenzialmente nella modifica delle altezze. Il Comune di Pietrasanta emanava l’ordinanza di demolizione del 26 aprile 2013, che poi annullava in autotutela a seguito della notifica di un ricorso da parte della signora Bresciani che poi non veniva dalla stessa depositato a seguito della rimozione del provvedimento da parte della stessa amministrazione.

Nel corso dell’istruttoria della pratica di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 140 l.r. Toscana n. 1/2005, dietro istanza presentata in data 25 maggio 2013 dai proprietari dell’altra unità abitativa di cui consta il fabbricato in questione, il Comune di Pietrasanta riesaminava la precedente attestazione di conformità in sanatoria n. 10 del 2006, di cui era destinataria anche l’odierna ricorrente, avvedendosi dell’erronea rappresentazione, in occasione di tale pratica, dello stato dell’immobile, con particolare riguardo all’altezza dell’intero fabbricato.

Il Comune avviava quindi il procedimento di autotutela, contestando puntualmente all’interessata i dati erroneamente rappresentati (si veda la comunicazione di avvio del procedimento del 4 marzo 2014, in atti).

In assenza di controdeduzioni procedimentali, nonostante la proroga del termine richiesta e ottenuta, il Comune adottava il provvedimento di annullamento d’ufficio in autotutela della più volte menzionata attestazione di conformità in sanatoria.

Secondo la ricorrente tale differenza tra l’altezza del fabbricato rappresentata (7,55 m) e quella effettiva (7,94 m) − non contestata − sarebbe ininfluente ai fini delle opere per le quali è stata chiesta l’attestazione di conformità in sanatoria, mentre secondo parte resistente il dato non può essere ritenuto irrilevante, tenuto conto dell’ubicazione dell’immobile, ricadente in zona normata nel PRG come E2 e vincolata paesaggisticamente ai sensi dell’art. 136. lett. d), del d.lgs. n. 42/2004.

Il predetto provvedimento indica i presupposti in base ai quali è stato esercitato il potere di autotutela, ovvero:

l’erronea rappresentazione delle altezze nella pratica di sanatoria (analiticamente indicate nella comunicazione di avvio del procedimento, in cui si precisa altresì che la variazione di tali altezze era già esistente al momento del rilascio dell’attestazione in sanatoria del 2006, come dimostrato dalla documentazione fotografica allegata alla relativa istanza);

la sussistenza dell’interesse pubblico attuale, avendo gli interessati realizzato un vantaggio (maggiore altezza del fabbricato) attraverso l’induzione in errore dell’amministrazione.

Il Collegio ritiene che, sebbene di per sé l’altezza del fabbricato non incidesse in modo immediato e diretto sulle modifiche interne ed esterne oggetto dell’attestazione di conformità annullata in autotutela, una esatta rappresentazione dell’immobile avrebbe impedito che fossero sanate opere minori in un immobile affetto comunque da più gravi e radicali profili di abusività; ne consegue l’infondatezza dei profili di censura in questione.

Con il motivo in esame la ricorrente lamenta anche la mancanza di motivazione circa la sussistenza di un pubblico interesse concreto all’esercizio del potere di autotutela.

Orbene, secondo i condivisibili principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi, nei casi in cui l’operato dell’amministrazione sia stato fuorviato dalla erronea o falsa rappresentazione dei luoghi non occorre una specifica ed espressa motivazione sull’interesse pubblico, che va individuato nell’interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica (Tar Basilicata, I, n. 238/2006, in cui sono richiamate altre pronunce; Cons. Stato, V, n. 5691/2012, in cui si afferma che «in sede di adozione di un atto in autotutela, la comparazione tra interesse pubblico e quello privato è necessaria nel caso in cui l'esercizio dell'autotutela discenda da errori di valutazione dovuti all'amministrazione, non già quando lo stesso è dovuto a comportamenti del soggetto privato che hanno indotto in errore l'autorità amministrativa»).

Per altro, il provvedimento impugnato ha dato conto della sussistenza dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto viziato, con riferimento alla mancanza, in capo agli interessati, di un legittimo affidamento nella persistenza di un beneficio (la maggiore altezza del fabbricato) ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’amministrazione (si precisa, a tal proposito, che l’errata rappresentazione della realtà è stata ammessa dai signori Osvaldo Bartolini e Marusca Turini, proprietari dell’altra unità immobiliare, i quali hanno − a differenza della signora Bresciani − fornito apporti conoscitivi in sede di procedimento, attribuendo l’erronea rappresentazione a un mero refuso).

La ricorrente censura l’operato del Comune di Pietrasanta anche sotto altri profili; per quanto è dato comprendere, da un lato lamenta una disparità di trattamento, nell’operato del Comune, con riguardo alla denuncia di inizio d’attività edilizia numero 2235 del 16 marzo 2006, presentata dai proprietari del fabbricato lato nord dell’edificio bifamiliare di cui trattasi, avente per oggetto la realizzazione di una rimessa/lavanderia e di un portico di pertinenza, dall’altro la violazione dell’affidamento ingenerato da atti dell’amministrazione che avrebbero attribuito “stabilità” al titolo edilizio poi annullato in autotutela.

Quanto al primo aspetto, è agevole rilevare che il provvedimento impugnato ha annullato d’ufficio l’attestazione di conformità in sanatoria numero 10 del 2006, rilasciata in favore anche dei predetti proprietari, con effetto quindi anche nei confronti di costoro; quanto al secondo aspetto, va osservato che l’amministrazione ha avuto modo di rivedere in modo globale e approfondito la situazione del’immobile quando, dopo l’accertamento di svariate opere abusive a seguito del più volte menzionato sopralluogo della Polizia municipale, è stata richiesta dai proprietari dell’altra unità immobiliare una nuova attestazione di conformità in sanatoria, senza che (contrariamente a quanto adombrato dalla ricorrente) possa aver ingenerato affidamento l’annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione dell’ordinanza di demolizione n. 74/2013. Va infatti considerato che il Comune ha agito in autotutela per avere riconosciuto che l’ordinanza non era sufficientemente motivata, pertanto in assenza di valutazioni di merito atte a ingenerare negli interessati aspettative su un definitivo assetto della situazione.

Tutti i profili di doglianza dedotti con il primo motivo di ricorso sono, in conclusione, infondati.

3. Con il secondo motivo di ricorso (che attiene anch’esso al provvedimento di autotutela) si lamenta disparità di trattamento con riguardo alla parte della determinazione impugnata con la quale è stato stabilito di non annullare in autotutela la denuncia di inizio d’attività del 16 marzo 2006, riguardante i proprietari dell’altra unità immobiliare.

Si ripete, a tal proposito, che il titolo edilizio annullato con la determinazione impugnata riguardava entrambe le unità immobiliari e che in ogni caso il mancato annullamento di altro titolo edilizio non potrebbe farsi valere come vizio dell’annullamento in autotutela di cui si discute, poiché, anche ad ammettere che l’amministrazione abbia illegittimamente conservato un altro titolo, su tale ipotetica illegittimità non potrebbero fondarsi pretese di conservazione a cascata, dovendo ogni determinazione essere valutata in sé, con riguardo ai presupposti di legittimità che la riguardano specificamente.

4. Il terzo motivo di ricorso e i successivi riguardano l’ordinanza di demolizione.

La doglianza di illegittimità derivata dai vizi denunciati nei confronti del provvedimento di autotutela va respinta, in quanto le censure afferenti tale provvedimento sono state ritenute infondate (si vedano i precedenti paragrafi).

Con il quarto motivo si lamenta l’incompetenza del dirigente del Servizio Finanze, Patrimonio e Personale, che ha emesso il provvedimento di cui trattasi, rientrante invece nella competenza della Direzione dei Servizi del Territorio.

In proposito si rileva che il Comune di Pietrasanta ha depositato il decreto n. 2 del 17 febbraio 2014 con il quale era stata disposta in via generale la sostituzione dell’arch. Manuela Riccomini (incaricata della predetta Direzione) da parte del dott. Massimiliano Germiniasi (dirigente del Servizio su menzionato) in caso di assenza, impedimento o incompatibilità della prima; è stato altresì documentato che al momento dell’adozione del provvedimento l’arch. Riccomini era in congedo ordinario per ferie.

Né merita adesione il rilievo, da ultimo svolto da parte ricorrente (memoria del 31 marzo 2015), tendente a sostenere l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per omessa citazione, in essa, del decreto sindacale n. 2/2014. Prescindendosi dal rilevare che il nuovo profilo di doglianza si sarebbe dovuto far valere con la proposizione di motivo aggiunto, si osserva che, a fronte della legittimità sostanziale dell’ordinanza di cui trattasi, in quanto emanata da soggetto titolato in base al provvedimento di sostituzione adottato dal Sindaco, la mancata indicazione in essa di tale ultimo provvedimento non può invalidarne il contenuto, e ciò ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, il cui secondo comma esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata di esso, sia palese che in concreto l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento di diverso contenuto; stante la natura vincolata dell’ingiunzione di demolizione (cfr. Cons. Stato, VI, n. 3010/2013, Tar Campania – Napoli, II, n. 2294/2009), in quanto volta a sanzionare un abuso edilizio, l’ordinanza impugnata resiste anche al profilo di censura in esame.

5. Con il quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato come sesto) parte ricorrente ha sostenuto che alla fattispecie dovrebbe applicarsi il secondo comma dell’art. 134 l.r. Toscana n. 1/2005 (con conseguente sostituzione della sanzione pecuniaria a quella demolitoria in relazione alla concreta rilevanza dell’abuso e del pregiudizio che la sanzione arreca al destinatario) e che, ai sensi degli artt. 31 e 32 T.U. ED., il Comune non avrebbe potuto ordinare la demolizione delle opere in questione in una ipotesi in cui − si sostiene − non si riscontrerebbe una totale difformità dal permesso di costruire, non essendo stato realizzato un organismo edilizio completamente diverso.

Si ricorda che l’invocato secondo comma dell’art. 134 della l.r. n. 1/2005 prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella sostitutiva laddove si accerti l’impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi.

Va in proposito osservato che da parte ricorrente non è stata comprovata l’impossibilità materiale della demolizione, che viene soltanto affermata. In applicazione degli ordinari criteri di distribuzione dell’onere della prova tra le parti, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare (anche attraverso una perizia di parte) tale impossibilità, o quantomeno fornire un principio di prova, allegando dati concreti, anziché limitarsi a generiche affermazioni; e ciò ai sensi dell'art. 64 c.p.a. (commi primo e secondo), con il quale le norme civilistiche sulla distribuzione dell’onere della prova sono state rese pienamente operanti anche nel giudizio amministrativo, sicché spetta alle parti l'onere di fornire la prova dei fatti che sono nella loro disponibilità e che vengono posti a fondamento della pretesa o delle eccezioni (T.A.R. Puglia – Bari, II, 5 gennaio 2011, n. 16; si veda anche Tar Toscana, III, n. 946/2012, che applica tali principi in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio).

Inoltre, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, l’impossibilità del ripristino senza pregiudizio della parte eseguita in conformità deve essere valutata dal Comune solo nella fase esecutiva, successiva all’inottemperanza da parte del privato all’ingiunzione a demolire, sicché l’omissione di tale valutazione non vizia l’ordinanza di demolizione, rilevando soltanto nella fase dell’esecuzione in danno. In altri termini, solo nella fase esecutiva l’amministrazione deve valutare se sostituire la sanzione pecuniaria a quella demolitoria (Tar Toscana, III, sentenza da ultimo citata, cui si rimanda per ulteriori richiami di giurisprudenza).

Per altro, l’ordinanza impugnata è stata emessa anche ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 che, a prescindere dalla norma regionale su richiamata, implica la rimessione in pristino.

Per completezza si rileva che il Comune di Pietrasanta ha osservato, nelle proprie difese, che la ricorrente non ha presentato alcuna istanza − ai sensi del comma quinto dell’art. 167 su citato − intesa ad accertare la compatibilità paesaggistica delle opere in questione e che l’eventuale accoglimento di tale istanza potrebbe comportare l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.

È poi da ritenersi fuori discussione l’invocata applicazione dell’art. 139 l.r. Toscana n. 1/2005, in luogo dell’art. 134 della medesima legge, ovvero la sussunzione della fattispecie nello schema normativo degli interventi parzialmente difformi dal titolo edilizio anziché in quello della ristrutturazione abusiva per mancanza di SCIA o per difformità da essa o con variazioni essenziali. L’art. 134 sanziona gli interventi di ristrutturazione edilizia, quale appunto quello oggetto dell’autorizzazione n. 372/2003; l’attestazione di conformità in sanatoria oggetto del provvedimento di autotutela impugnato era stata richiesta proprio per le modifiche interne ed esterne eseguite in difformità rispetto all’autorizzazione edilizia ora menzionata e, dal canto suo, il provvedimento impugnato tiene conto della modifica alla sagoma dovuta alla maggior altezza del fabbricato contenuta nel limite del 20% del volume esistente, con conseguente qualificazione dell’abuso come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 79, comma secondo, lettera d), n. 3, l.r. n. 1/2005 (l’art. 79 sottopone a SCIA, fra l’altro: «…gli interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì (…) modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20 per cento del volume esistente. »

6. Neppure può condividersi la doglianza (sesto motivo di ricorso, erroneamente indicato come settimo) con la quale parte ricorrente sostiene l’applicabilità alla fattispecie degli artt. 135, 135-bis e 139 l.r. Toscana n. 1/2005 (anziché dell’art. 134 della medesima fonte normativa) e lamenta la mancanza di motivazione in ordine a tale profilo, con particolare riguardo alle opere abusive indicate nel rapporto della Polizia municipale del Comune di Pietrasanta n. 6/2013.

È agevole osservare in contrario che tutte le opere sono state complessivamente considerate, come espressamente affermato nella stessa ordinanza di demolizione che ne offre sia un’analitica descrizione sia una sintetica valutazione: «Ritenuto: che le opere abusive realizzate, valutate complessivamente, considerando anche la modifica della sagoma dovuta alla maggior altezza del fabbricato e contenuta nel limite del 20% del volume esistente, costituiscano interventi di ristrutturazione edilizia e siano pertanto sanzionabili ai sensi dell’art. 134 l.r. 1/2005 ». Una visione parcellizzata degli interventi edilizi eseguiti sull’immobile, palesemente costituenti un’operazione unitaria di trasformazione dell’immobile, non avrebbe alcun fondamento.

In conclusione, pertanto, il ricorso va respinto.

Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Pone le spese di lite a carico della parte ricorrente liquidandole, in favore del Comune di Pietrasanta, in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Rosalia Messina, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)