TAR Puglia (LE) Sez. I n.1008 del 12 giugno 2019
Urbanistica.Determinazione e richiesta dei contributi di costruzione

La determinazione e richiesta dei contributi di costruzione non devono necessariamente avvenire "una tantum" al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l'eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell'ordinario termine di prescrizione decennale, e ferma restando la necessità (rispettata nel caso di specie) di riferimento a tariffe già approvate alla data del rilascio del permesso di costruire


Pubblicato il 12/06/2019

N. 01008/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00358/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2014, proposto da
Sud Segnal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Molfetta, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Rampino in Lecce, via Trinchese, 63;

contro

Comune di Galatone, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 28745 del 15.11.2013;

della deliberazione di C.C. n. 29 del 13.8.2013;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

nonchè per l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza del credito vantato dall'Amministrazione comunale, cond etto provvedimento, a titolo di integrazione "oneri di urbanizzazione" e "costo di costruzione";


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 5 giugno 2019 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, titolare di permesso di costruire n. 85/09, per l’edificazione di edificio in agro di Galatone, chiede l’annullamento degli atti in epigrafe, con cui il Comune ha chiesto il pagamento del conguaglio degli oneri concessori comunali.

A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 16 d.P.R. n. 380/01; 21-nonies l. n. 241/90; eccesso di potere.

All’udienza del 5.6.2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con un unico, articolato motivo di gravame, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 16 d.P.R. n. 380/01 (TUE), nonché del principio di irretroattività degli atti aventi natura patrimoniale, avuto riguardo al principio per il quale la determinazione degli oneri concessori non solo deve avvenire sulla base delle tariffe vigenti, ma che la stessa non possa che essere richiesta una tantum al momento del rilascio del permesso edilizio, senza possibilità di applicazione postuma e retroattiva di coefficienti non considerati al momento del rilascio del titolo.

Le censure sono infondate.

2.2. Secondo l’orientamento già espresso da questa Sezione (Tar Lecce, n. 156/18) e confermato dal Consiglio di Stato, “Le delibere con cui i Comuni determinino i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione, avvalendosi di facoltà previste da leggi regionali …, hanno carattere eventuale e non condizionano l'immediata vigenza e operatività del costo-base fissato dalla Regione. Tali delibere si applicano comunque solo ai nuovi permessi, ma solo per la parte di incremento o diminuzione rispetto al costo-base fissato con atto regionale; in altri termini, nel caso di contributo di costruzione per nuove costruzioni, il principio di irretroattività delle delibere comunali sopravvenute opera sì, ma solo per il costo in aumento o in riduzione», inoltre, «[...] l'ipotesi ora in discussione è assimilabile all'errore di calcolo, perché non sussiste una differenza sostanziale tra il caso in cui la determinazione del contributo di costruzione richiesto sia l'esito di una non corretta operazione aritmetica e quello in cui il Comune abbia applicato una tariffa diversa da quella effettivamente vigente, perché in entrambe le ipotesi l'ente, per una falsa rappresentazione della realtà, ha determinato l'onere in una misura diversa da quella che avrebbe avuto il diritto-dovere di pretendere» (Cons. St. n. 2821/2017).

2.3. Di recente, tali principi sono stati confermati dal Consiglio di Stato, che nella sua veste più autorevole ha affermato che: “Gli atti con i quali la p.a. determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell'autotutela dettata dall'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio. La p.a., nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l'importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza” (C.d.S, AP n. 12/18).

2.4. Alla stregua dei principi sopra riportati, resta escluso che la determinazione e richiesta dei contributi di costruzione debbano avvenire "una tantum" al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l'eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell'ordinario termine di prescrizione decennale, e ferma restando la necessità (rispettata nel caso di specie) di riferimento a tariffe già approvate alla data del rilascio del permesso di costruire.

3. Per tali ragioni, la richiesta di pagamento deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo la risultante della corretta applicazione dei principi sopra espressi.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

5. Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario