TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n.911 del 25 gennaio 2021
Urbanistica.Diffida da parte del terzo per attivare i poteri di vigilanza sulla SCIA
Ove la sollecitazione del terzo all’attivazione dei poteri di vigilanza sulla SCIA edilizia venga effettuata – come nella specie - in epoca successiva alla scadenza del termine di 30 giorni assegnato per la realizzazione dei controlli per così dire “ordinari” (art. 19 commi 3 e 6 bis L. n. 241/90), l’amministrazione è, comunque, tenuta a riscontrare l’istanza del privato e, quindi, ad azionare i poteri di vigilanza edilizia nonché quelli repressivo sanzionatori, previa verifica dell’eventuale esistenza di tutti i presupposti all’uopo previsti dall’art. 21 nonies l. n. 241/90. Ed invero, giusta il combinato disposto di cui ai commi 3, 4 e 6 bis dell’art. 19 l. n. 241/90, a fronte di una S.C.I.A./D.I.A. i poteri di controllo, inibizione ed eventuale repressione dell’attività segnalata si atteggiano in maniera differente a seconda della tempestività (60 giorni, che diventano 30 in materia edilizia, dalla presentazione della dichiarazione) o meno degli stessi rispetto all’epoca della presentazione della dichiarazione/segnalazione (segnalazione arch. Marco Campagna)
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00911/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07758/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7758 del 2020, proposto dal sig. Domenico Carbone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonia Scione e Arianna Scione, con domicilio eletto in Roma, via Aureliana 25;
contro
Comune di Nettuno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Sponza, con domicilio eletto in Roma, via Tagliamento n. 20;
nei confronti
Tessiture Franchina di Franchina Mario e C. S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Argano, Fabio Cirilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Culto S.r.l.S., non costituita in giudizio;
per l'accertamento:
- dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Nettuno e, conseguentemente, dell'obbligo di provvedere alla denuncia-istanza presentata dal ricorrente in data 01.06.2019, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/01 - T.U Edilizia e dell'art. 328 c.p.;
- dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Nettuno e, conseguentemente, dell'obbligo di provvedere in ordine alla istanza-diffida presentata dal ricorrente in data 21.07.2020, ai sensi dell'art. 19 comma 6 ter della legge 241/90, e dell'art. 27 del D.P.R. 380/01 - T.U. Edilizia;
e per la condanna:
- del Comune di Nettuno ad adottare i provvedimenti richiesti, ovvero per la nomina del commissario ad acta che sostituisca l'Amministrazione nel caso in cui la stessa resti inadempiente oltre il termine assegnatole per provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno e della società Tessiture Franchina di Franchina Mario e C. S.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori, mediante collegamento da remoto, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 24.09.2020 e depositato il 6.10.2020, il ricorrente, quale proprietario di un immobile distinto in Catasto al foglio n. 39, particella n. 790, sub 3 graffata con la particella n. 791, sub 3, facente parte di un maggior fabbricato sito nel territorio comunale di Nettuno, ricadente in zona A Centro Storico, interessata dal vincolo paesaggistico della fascia costiera ex D.M. 5/22/1985 e D.M. 10/21/1954, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del preteso contegno inerte serbato dall’amministrazione comunale a fronte di due diffide - la prima in data 01.06.2019, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001, e la seconda in data 21.07.2020, ai sensi dell'art. 19 comma 6 ter della legge 241/90, e dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001 – aventi ad oggetto la richiesta di attivazione dei poteri repressivo/sanzionatori avuto riguardo ad una canna fumaria illegittimamente apposta su porzione di parete perimetrale dell’immobile di sua proprietà, dalla società Tessiture Franchina Snc., proprietaria del locale commerciale sito al piano terra.
1.2 In particolare, quanto alla diffida del 21.07.2020, presentata a seguito di un accesso ai documenti amministrativi che disvelava l’esistenza di una SCIA ex art. 22 DP.R. n. 380/2001, presentata in data 20.11.2018 dalla Tessiture Franchina Snc, il ricorrente, ai sensi dell’art. 19, comma 6 ter, legge 241/90, sollecitava Amministrazione comunale a verificare l’esistenza di eventuali abusi edilizi conseguenti alla presentazione di siffatta dichiarazione ed alla conseguente attuazione del proposito edificatorio, all’uopo evidenziando:
- la necessità del preventivo rilascio di un permesso di costruire ovvero di altro titolo legittimante quale la SCIA di cui all’art. 23 D.P.R. n. 380/2001;
- l’incompletezza e la carenza della documentazione posta a corredo della SCIA presentata dalla Franchina Tessiture in considerazione della pretesa assenza degli elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi nonché della documentazione fotografica dello stato di fatto;
- la presenza di una dichiarazione ritenuta mendace, tra quelle allegate alla predetta segnalazione certificata di inizio attività, secondo cui “le opere previste riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale”
- la realizzazione dell’opera in maniera non conforme tanto alla relazione tecnica descrittiva esecutiva depositata in data 06.05.19, prot. 37233 quanto all’autorizzazione paesaggistica n. 24/2019 del 09.05.2019;
- la realizzazione dell’opera in violazione delle prescrizioni urbanistiche contenute nel Regolamento edilizio Città di Nettuno, vale a dire il mancato rispetto delle distanze.
Il Comune di Nettuno non avrebbe dato seguito alle diffide in questione, così omettendo l’esercizio dei poteri amministrativi, dovuti e vincolati, di rispettiva competenza. Il ricorrente ha, dunque, chiesto l’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità di siffatto contegno inerte e, quindi, la condanna del Comune non soltanto a provvedere, concludendo i procedimenti avviati ad istanza di parte, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato (art. 31, comma 1 c.p.a.) ma anche ad esercitare i poteri repressivo/sanzionatori, previa valutazione della fondatezza delle pretese dedotte in giudizio (art. 31, comma 3 c.p.a.).
2. La società Tessiture Franchina Snc, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la parziale inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi, giacché il ricorrente, nel conferire procura speciale, avrebbe fatto riferimento al preteso silenzio serbato dal Comune di Nettuno “su istanza diffida per accertamento abuso”, da ritenersi coincidente con l’ultima istanza del 21.07.2020. Ne conseguirebbe l’assenza di una valida procura per l’esperimento della domanda giudiziale di accertamento del silenzio asseritamente serbato dalla p.a. sulla precedente istanza dell’1.06.2019.
Il ricorso sarebbe, altresì, inammissibile per insussistenza dell'asserita inerzia giacché il Comune, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, in data 1 luglio 2019 e 17 luglio 2019, avrebbe espletato, con esito favorevole alla società controinteressata, tutte le verifiche richieste. Avverso siffatte positive determinazioni il ricorrente non avrebbe proposto alcuna impugnazione, con conseguente consolidamento dei relativi effetti e, quindi, inammissibilità per ricorso per carenza di interesse.
La Tessiture Franchina Snc ha, in ogni caso, contestato la fondatezza degli assunti posti a base del ricorso, evidenziando, sotto vari profili, la piena legittimità dell’intervento edilizio dalla stessa posto in essere in forza della S.C.I.A. del 20.11.2018.
3. Il Comune di Nettuno ha resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, evidenziando di aver puntualmente riscontrato le richieste di attivazione dei poteri di vigilanza edilizia di cui all’art. 27 D.P.R. n. 380/2001 avanzate con la diffida dell’1.06.2019, stante l’esecuzione di ben due sopralluoghi a valle dei quali, giusta relazione di Servizio dell’1.8.2019, prot. 56022, siglata dal Responsabile del Settore Urbanistica, sarebbe stata accertata la piena legittimità degli interventi edilizi posti in essere dalla società controinteressata. Ciò in considerazione della conformità degli stessi rispetto a quanto dichiarato in sede di SCIA nonché alle prescrizioni di cui all’autorizzazione paesaggistica n. 24 del 9.5.2019 (a decorrere dalla cui adozione la segnalazione certificata del 20.11.2018 avrebbe iniziato a produrre effetti).
4. In occasione della camera di consiglio del 19 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ex art. 25 D.L. n. 137/2020, in vista della quale ciascuna delle parti ha ribadito, anche in replica alle eccezioni e difese avversarie, le rispettive ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Priva di pregio si appalesa l’eccezione formulata dalla società controinteressata, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, per assenza dello ius postulandi, laddove tendente all’accertamento dell’illegittimità del preteso contegno inerte serbato dal Comune di Nettuno sull’istanza-diffida dell’1.06.2019.
Ed invero, mediante la generica ed omnia-comprensiva locuzione “impugnazione del silenzio formatosi su istanza diffida per accertamento abuso” contenuta nella procura speciale del 3.09.2020, il ricorrente ha inteso affidare agli avv.ti Antonia ed Arianna Scione l’incarico di contestare in giudizio il complessivo contegno inerte asseritamente tenuto dal Comune a fronte delle plurime richieste di attivazione dei poteri di vigilanza edilizia nonché repressivo/sanzionatori riguardanti la canna fumaria installata dalla società dalla controinteressata.
6. Quanto invece all’obiezione secondo cui, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Comune avrebbe dato seguito alla diffida dell’1.06.2019, ponendo in essere puntuali sopralluoghi i cui esiti non sarebbero stati contestati dal ricorrente, la stessa merita il positivo apprezzamento del Collegio, ancorché dalla stessa derivi non già l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse quanto piuttosto la sua infondatezza, in parte qua, nel merito.
6.1 Ed invero, risulta agli atti del giudizio che in data 17 Luglio 2019, il Responsabile del Servizio Urbanistica si sia recato sui luoghi di causa, unitamente a personale della Polizia Locale ed abbia accertato che “La canna fumarla installata, risulta conforme agli elaborati grafici approvati, ad eccezione del tratto finale il quale risulta spostato di circa 50 cm. verso dx rispetto alla facciata. Per quanto riguarda l'altezza della tubazione, la stessa risulta in elevazione di circa mt 1.50 oltre l'ultimo ostacolo rappresentato dal muro di divisione esistente posto a sx rispetto al terrazzo di copertura. Il colore della canna fumarla è in conformità alla facciata dell'edificio. Infine rispetto a quanto previsto dal progetto, manca il tratto finale della tubazione fino a terra, per la presenza sulla facciata degli sportelli del gas e dell'ENEL".
Il suddetto sopralluogo e, dunque, i relativi esiti, in punto di legittimità della canna fumaria - risultata “in regola con le autorizzazioni degli Enti preposti” - per come compendiati nel rapporto di servizio dell’1.08.2019, prot. n. 56022, avente valore provvedimentale in quanto sottoscritto dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Nettuno abilitato ad impegnare all’esterno la volontà dell’ente – rivelano l’effettivo esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’art. 27 D.P.R. n. 380/2001, per come sollecitati dall’odierno ricorrente con la diffida dell’1.06.2019.
La circostanza che quest’ultimo sia venuto a conoscenza della relazione di servizio in questione soltanto in conseguenza del deposito documentale effettuato dall’amministrazione comunale – giacché non ostesa in occasione dell’accesso agli atti che ha disvelato l’esistenza della SCIA del 20.11.2018 - non muta la sostanza delle cose ossia la puntuale attivazione dei poteri di cui all’art. 27 D.P.R. n. 380/2001 stimolati con la diffida dell’1.06.2019, a fronte della quale il Comune non è rimasto inerte.
Quanto agli esiti di siffatta attività di vigilanza edilizia, gli stessi esulano dal presente giudizio, avente ad oggetto, in via esclusiva, l’accertamento giurisdizionale di un preteso contegno inerte, invero inesistente, con conseguente infondatezza, in parte qua, del gravame.
7. Risulta, invece, fondata e, come tale va accolta, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Nettuno a fronte dell’ulteriore e diversa diffida inviata dal ricorrente a mezzo pec del 21.07.2020, dopo aver preso visione della SCIA presentata dalla società controinteressata per effetto dell’accesso agli atti espletato in data 06.06.2019 e, quindi, in epoca successiva alla presentazione della prima istanza dell’1.06.2019.
Siffatta diffida è, infatti, rimasta senza riscontro, quanto meno avuto riguardo ai profili che attengono, nello specifico, alla legittimità dello strumento di semplificazione utilizzato dalla società controinteressata per la realizzazione dell’intervento edilizio in contestazione (SCIA ex art. 22 D.P.R. n. 380/2001 in luogo di SCIA ex art. 23 citato DPR) oltre che alla completezza e correttezza delle dichiarazioni e della documentazione posta a corredo della segnalazione certificata.
8. Con l’istanza in parola, parte ricorrente ha sostanzialmente chiesto all’amministrazione comunale, ex art. 19 comma 6 ter L. n. 241/90, l’attivazione dei poteri di vigilanza e di controllo edilizio alla stessa riconosciuti dall’art. 19 comma 4 L. n. 241/90 secondo cui “Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies”.
Sul punto la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha condivisibilmente affermato che ove la sollecitazione del terzo all’attivazione dei poteri di vigilanza sulla SCIA edilizia venga effettuata – come nella specie - in epoca successiva alla scadenza del termine di 30 giorni assegnato per la realizzazione dei controlli per così dire “ordinari” (art. 19 commi 3 e 6 bis L. n. 241/90), l’amministrazione è, comunque, tenuta a riscontrare l’istanza del privato e, quindi, ad azionare i poteri di vigilanza edilizia nonché quelli repressivo sanzionatori, previa verifica dell’eventuale esistenza di tutti i presupposti all’uopo previsti dall’art. 21 nonies l. n. 241/90 (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 21/10/2020, n. 10702).
Ed invero, giusta il combinato disposto di cui ai commi 3, 4 e 6 bis dell’art. 19 l. n. 241/90, a fronte di una S.C.I.A./D.I.A. i poteri di controllo, inibizione ed eventuale repressione dell’attività segnalata si atteggiano in maniera differente a seconda della tempestività (60 giorni, che diventano 30 in materia edilizia, dalla presentazione della dichiarazione) o meno degli stessi rispetto all’epoca della presentazione della dichiarazione/segnalazione.
Più precisamente, entro 30 giorni dalla proposizione della scia edilizia, i poteri de quibus in capo all’amministrazione sono pieni, rivestono il carattere della doverosità e della vincolatività. Ne consegue che, ove sollecitati negli stessi termini da eventuali “interessati”, mediante la proposizione di una tempestiva diffida, legittimano l’esperimento di un’azione avverso l’eventuale contegno inerte, ex art. 31-117 c.p.a., con contestuale richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa e condanna della p.a. all’adozione dei provvedimenti richiesti (art. 19, comma 3 l. n. 241/90).
Decorsi i 30 giorni dalla proposizione della SCIA, invece, ai sensi del successivo comma 4 dell’art. 19 l. n. 241/90, “l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti” inibitori ovvero repressivo/sanzionatori previsti dal precedente comma 3, previa valutazione dell’esistenza delle condizioni previste per l’esercizio del cd. potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies.
La disposizione normativa di cui al comma 4 del citato art. 19 assegna alla p.a. un potere che, malgrado il rinvio alle “condizioni previste dall'articolo 21-nonies”, non è annoverabile nel genus dei cd. poteri amministrativi di secondo grado. Ciò in quanto, per come espressamente chiarito dal Legislatore del 2011 (D.L. n. 138/2011), “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili” (così art. 19 comma 6 ter l. n. 241/90) e, quindi, come tali, neanche ritirabili in via autotutela.
Trattasi, piuttosto, di un potere di vigilanza, inibitorio/sanzionatorio condizionato, quanto ai relativi presupposti, all’accertamento delle stesse condizioni che legittimano l’autotutela ex art. 21 nonies l. n. 241/90 (verifica della illegittimità dell’attività amministrativa; ragioni di interesse pubblico; termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi; valutazione comparativa degli interessi dei destinatari e dei controinteressati; cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01/08/2019, n. 10212).
8.1 Tenuto conto del notevole lasso temporale intercorso dalla presentazione della SCIA depositata dalla società controinteressata (novembre 2018), la diffida presentata dal ricorrente in data 21.07.2020 non è, dunque, idonea a sollecitare l’esercizio dei doverosi e vincolanti poteri repressivo/sanzionatori di cui al comma 3 dell’art. 19 citato, dai quali il Comune di Nettuno è ormai decaduto (cfr. Corte Costituzionale, 13.03.2019, n. 45).
Residua, tuttavia, pur sempre, in capo all’ente locale il potere di adottare “comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies” ai sensi del comma 4 dell’art. 19, comma 4 l. n. 241/90.
L’esercizio di siffatto potere amministrativo è coercibile ex art. 31-117 c.p.a., al pari di quello attribuito dal comma 3, mediante la proposizione di una diffida che, ove circostanziata, deve ritenersi idonea a far sorgere in capo al Comune l’obbligo giuridico di provvedere.
Ritiene, dunque, il Collegio, anche in aderenza al tenore letterale del comma 6 ter dell’art. 19 l. n. 241/90 (secondo cui “Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all' art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”, laddove il Legislatore non ha operato alcuna distinzione tra le verifiche di cui al comma 3 (entro 30 gg.) e quelle di cui al comma 4 dell’art. 19 l. n. 241/90), che il potere amministrativo di cui alla disposizione da ultimo menzionata (comma 4) possa essere stimolato dall’interessato mediante la presentazione di una diffida puntale e circostanziata, quale è quella presentata dal ricorrente in data 21.07.2020.
Siffatta diffida, ove presenti tali caratteristiche, è, dunque, idonea a far sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo giuridico di avviare un procedimento teso ad accertare, nel contraddittorio degli interessati e dei controinteressati, la sussistenza o meno di tutti i presupposti di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/90, ivi incluso il limite temporale dei 18 mesi, per l’esercizio dei poteri inibitori, repressivo/sanzionatori di cui all’art. 19 comma 3 l. n. 241/90.
In caso di inerzia a fronte della diffida in parola, il giudice amministrativo dovrà quindi accertare, ex art. 31-117 c.p.a, l’obbligo giuridico della p.a. di definire il procedimento avviato dal cd. “interessato” mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato ma non anche l’obbligo di emettere i provvedimenti inibitori, repressivo/sanzionatori di cui all’art. 19 comma 3 l. n. 241/90 da quest’ultimo “pretesi”.
Ciò in quanto l’adozione dei provvedimenti in questione resta, comunque, condizionata, nella particolare ipotesi di cui al comma 4 del citato art. 19, all’esercizio – che è sì doveroso nell’an ma non anche nel quomodo - di un potere valutativo di natura discrezionale, da parte della p.a., in ordine all’esistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/90.
9. La conferma circa l’esistenza di un obbligo giuridico della p.a. di provvedere – indipendentemente dagli esiti del procedimento che sono, comunque, rimessi alla valutazione discrezionale dell’ente - sulla diffida del privato tendente a stimolare, a termine ormai scaduto di cui al comma 3 dell’art. 19 l. n. 241/90, le verifiche circa la regolarità urbanistico/edilizia dell’attività oggetto di SCIA, si rinviene, ad avviso del Collegio, dallo stesso confronto comparativo tra il tenore letterale del comma 4 dell’art. 19 citato e quello del successivo art. 21 nonies l. n. 241/90.
Ed invero, tale ultima disposizione normativa, disciplinante il tipico potere di annullamento in autotutela, prevede che: “Il provvedimento amministrativo illegittimo […] può essere annullato d'ufficio” in presenza delle condizioni successivamente indicate (art. 21 nonies), con ciò attribuendo alla p.a. una discrezionalità - evocata dal termine “può” - che, a ben vedere, riguarda ab imis la stessa attivazione del potere, come tale (di regola) non coercibile innanzi al giudice amministrativo ex art. 31-117 c.p.a.
Viceversa, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 l. n. 241/1990: “Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6 bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies”.
L’utilizzo, evidentemente non casuale, da parte del Legislatore della locuzione “adotta comunque” - e non già “può adottare” - i provvedimenti in questione, legittima, quindi, l’interprete a ritenere che, a fronte di una sollecitazione in tal senso da parte dei soggetti interessati, l’amministrazione sia tenuta ad attivare il procedimento funzionale alla verifica (tardiva) dell’eventuale illegittimità dell’attività edilizia segnalata nonché dell’esistenza delle “condizioni previste dall'articolo 21-nonies”, dando conto, con provvedimento espresso, della sussistenza o meno di tutti i presupposti (anche temporali) previsti dall'articolo 21 nonies L. n. 241/90.
10. L’esistenza, in tema di S.C.I.A., dell’obbligo giuridico dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza dell’interessato, avente ad oggetto l’attivazione dei poteri repressivo/sanzionatori di cui al comma 4 dell’art. 19 l. n. 241/90 - inteso, nei limiti sopra chiariti - risulta, peraltro, coerente con quell’orientamento della più sensibile giurisprudenza amministrativa, a cui il Collegio ritiene di aderire, secondo cui, in linea generale, "In presenza di una formale istanza l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici" (cfr. Cons. St. n. 2370 del 2018; Consiglio di Stato sez. III, 18/05/2020, n. 3118).
11. In conclusione, la domanda di accertamento dell’illegittimità del contegno inerte tenuto dal Comune di Nettuno a fronte della motivata e circostanziata diffida del 21.07.2020 è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Con la precisazione che siffatta diffida, tenuto conto della relativa tempistica rispetto all’epoca di presentazione della SCIA del 20.11.2018, è idonea a sollecitare l’amministrazione comunale all’attivazione del solo potere di cui al comma 4 dell’art. 19 l. n. 241/90, avente ad oggetto l’accertamento dell’eventuale esistenza di tutte le condizioni, ivi inclusa quella temporale, di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/90, per l’esercizio dei poteri repressivo/sanzionatori.
L’amministrazione comunale dovrà, quindi, valutare tutte le circostanze di fatto e di diritto rappresentate dal ricorrente con la diffida del 21.07.2020 così da accertare se sussistano o meno i presupposti per l’attivazione dei poteri repressivo/sanzionatori, tra cui l’eventuale carattere ostativo dell’intervenuto superamento del termine di 18 mesi di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/90 (così Cons. Stato, sez. IV, 14.05.2019, n. 3124).
11.1 Per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Nettuno di provvedere, ai sensi e nei termini sopra indicati, sulla diffida in questione, previo contraddittorio di tutte le parti interessate e controinteressate, mediante l’adozione, entro 120 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, di un provvedimento motivato.
Con espressa riserva, in caso di persistente inerzia, di nominare, ad istanza della parte interessata, un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente (art. 117 comma 3 c.p.a.).
12. In funzione degli specifici contenuti dell’obbligo di provvedere, delimitato nel senso innanzi indicato, deve, invece, essere rigettata la domanda di accertamento della fondatezza nel merito della pretesa del ricorrente.
13. In conclusione, il ricorso è infondato avuto riguardo alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio sulla diffida dell’1.06.2019 e, nella restante parte, fondato, con conseguente accoglimento dello stesso, ai sensi e nei termini di cui al capo 11 ed 11.1 della presente sentenza.
14. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Nettuno sulla diffida dell’1.06.2019.
Accoglie la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio in ordine all’ulteriore diffida del 21.07.2020 avanzata ai sensi dell'art. 19 comma 6 ter della legge 241/90 e, per l’effetto ordina, ai sensi degli artt. 31-117 c.p.a., al comune di Nettuno di provvedere sull’istanza in questione con le modalità e nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore