TAR Puglia (LE) Sez. I n. 469 del 21 marzo 2017
Urbanistica. Diniego del permesso di costruire fondato su valutazioni di natura ambientale e sanitaria
Le valutazioni espresse dal Comune resistente nell’ambito del procedimento in materia edilizia attinenti alla materia ambientale e sanitaria non sono riconducibili al corretto esercizio del potere attribuito dalla norma, considerato che nella materia edlizia, l'attività della P.A. è del tutto vincolata, nel senso che essa può legittimamente negare il titolo abilitativo richiesto solo in quanto contrastante con la specifica normativa di settore e non con valutazioni attinenti a profili di diversa materia.
Pubblicato il 21/03/2017
N. 00469/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01319/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2016, proposto da:
Eni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Grassi, Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Pacifico Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Decorato, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Fumarola in Lecce, via Principi di Savoia N. 67;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Taranto - Direzione Sviluppo Economico Produttivo - Servizio demanio marittimo prot. n. 96715 del 16 giugno 2016 avente ad oggetto "Pratica Suap n. 171/2013 prot. n. 177281 - Progetto di adeguamento della logistica per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio. Tempa Rossa. Lavori On shore";
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi gli atti di natura non provvedimentale, indicati nella motivazione dell'atto impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame indicato in epigrafe la Società ricorrente ha impugnato, con richiesta di sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Taranto – Direzione Sviluppo Economico Produttivo – Servizio demanio marittimo prot. n. 96715 del 16 giugno 2016 avente ad oggetto “Pratica Suap n.171/2013 prot. n. 177281 – Progetto di adeguamento della logistica per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio. Tempa Rossa. Lavori On shore”.
Con tale provvedimento l’Amministrazione comunale ha espresso il definitivo diniego all’accoglimento dell’istanza presentata da ENI.
Il progetto è finalizzato alla realizzazione delle opere on-shore già oggetto di richiesta di autorizzazione unica.
Si è costituita l’Amministrazione comunale resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Questo Tribunale, con ordinanza n. 561/2016 ha accolto la richiesta di tutela cautelare invocata dalla ricorrente.
All’udienza pubblica dell’8 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Si respinge, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione Comunale, considerato che la deliberazione del Consiglio Comunale impedisce, la possibilità per la società ricorrente di dare seguito alle opere del progetto Tempa Rossa con riferimento alle c.d. "opere ancillari" oggetto della domanda di permesso di costruire.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione degli arti. 1, 2, 2-bis, 3 e 21-quater della legge 7 agosto 1990, a 241; violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, 2, 10, 12, 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; violazione e/o falsa applicazione degli arti. 4 e 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza di istruttoria e carenza di motivazione, illogicità e irrazionalità manifeste; sviamento; incompetenza.
In particolare, la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per sviamento di potere, in quanto finalizzato a paralizzare ogni iniziativa della Società, in relazione al progetto Tempa Rossa, esclusivamente sulla base di un atto di indirizzo politico e di considerazioni relative a profili non pertinenti con il procedimento amministrativo di cui trattasi.
La censura è fondata.
Secondo questo collegio, infatti, con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha respinto l'istanza al rilascio del titolo edilizio con riferimento a valutazioni e considerazioni del tutto ultronee e non riconducibili al corretto esercizio del potere del SUAP in materia di scelte urbanistico-edilizie.
Come già affermato in sede cautelare, infatti, l'Amministrazione comunale, negli atti impugnati, non riporta alcuna valutazione in ordine alla compatibilità sul piano edilizio — urbanistico dell'intervento relativo alle opere on-shore del progetto di adeguamento della raffineria di Taranto, ponendo a fondamento delle proprie scelte valutazioni estranee alla sfera di attribuzione che le spetta limitandosi ad affermare che risulterebbero ancora “irrisolti i profili di criticità relativi in particolare alla valutazione di incidente sanitario, all’incremento di emissioni di VOC, relativamente all’installazione di impianti di recupero vapori, e del rischio di incidenti rilevanti”.
Si ritiene, quindi, che il Comune di Taranto abbia formulato valutazioni in materia ambientale e sanitaria nell’ambito di un procedimento amministrativo di altra natura e, per di più, esprimendo pareri che si vanno a sovrapporre a quelli già espressi da parte delle Amministrazioni competenti all'esito di procedimenti in cui il Comune è stato comunque messo in grado di partecipare.
Le valutazioni espresse dal Comune resistente nell’ambito del procedimento in materia edilizia non sono riconducibili al corretto esercizio del potere attribuito dalla norma considerato che nella materia predetta, l'attività della P.A. è del tutto vincolata, nel senso che essa può legittimamente negare il titolo abilitativo richiesto solo in quanto contrastante con la specifica normativa di settore e non con valutazioni attinenti a profili di diversa materia.
Per i motivi predetti, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio in considerazione delle novità normative che hanno interessato la fattispecie in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mario Gabriele Perpetuini Antonio Pasca