TAR Lazio (RM), Sez. I-Quarter, n. 6128, del 18 giugno 2013
Urbanistica. Forno e armadio-ripostiglio non sono volumi tecnici
Corpi di fabbrica adibiti a forno e armadio, nonché ad armadio/ripostiglio e contenitore per la caldaia, non possono essere considerati alla stregua di meri volumi tecnici, dovendosi intendere per tali solo quelli aventi una stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici e determinati dalla impossibilità tecnica di poterne provvedere all'inglobamento entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti della normativa. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 06128/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06109/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6109 del 2012, proposto da:
Fabiana D'Offizi, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Gatta, con domicilio eletto presso Carla Gatta in Roma, via Altomonte, 6;
contro
Comune di Frascati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Graziani, Caterina Albesano, con domicilio eletto presso Caterina Albesano in Frascati, piazza G.Marconi, 3 C/ Avv. Comune;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale del IV Settore del Comune di Frascati prot. n.11403 del 16 aprile 2012 con la quale è stata ordinata la demolizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, D.P.R. 380/2001 e dell'art. 16, L.R. 15/208, delle opere realizzate in Frascati, Vicolo Grotte Dama n. 8.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Frascati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Polizia Municipale di Frascati, con verbale n. 4/2012 del 19.01.2012, ha accertato in Frascati, Vicolo Grotte Dama n. 8, l'abusiva realizzazione dei seguenti interventi edilizi "su edificio realizzato con l 'allora licenza edilizia prot. n. 537911974 ... ...... le seguenti difformità: l'interno dell'immobile presentava una diversa distribuzione degli ambienti, rimanendo invariato il volume e la sagoma. All'esterno si è notata la realizzazione di un terrazzo rialzato dal terreno di circa 60 cm. in aderenza e a prolungamento del marciapiede che costeggiava l'immobile. Tale aumento è collocato sulla parte sinistra rispetto l'entrata e presenta una superficie planimetrica di circa mL 10,00x 4,65. Sul fronte di tale terrazzamento, sulla parte di elevazione dei circa 60 centimetri prospiciente il giardino di ingresso, si evincevano realizzate due aperture tipo bocche di lupo .... che al secondo sopralluogo (celate da tronchetti di legna da ardere come da documentazione fotografica) risultavano chiuse tanto che potevano descriversi come due nicchie, per una profondità per entrambe di circa mL 0,40. Non si aveva la possibilità di accesso ad eventuale presunto volume realizzato sottostante alla terrazza, ........ ... seppur si notava la realizzazione sulla pavimentazione del nuovo terrazzamento, di un 'asola rettangolare con taglio di circa mL 1,55 x 3,55 il cui interno ospitava una scala in muratura per una profondità di circa m. 3,10, senza dare accesso alcuno alla fine, con una cisterna metallica di accumulo posta sotto il profilo di detta scala. Si rilevava, inoltre sul lato a confine con altra proprietà e al di sopra del terrazzamento sopra descritto, l'edificazione di un manufatto in muratura composto da due corpi collegati manufatto in muratura (tipo capannone) di cui il lato di fondo risulta a confine con altra proprietà e al di sopra del terrazzamento sopra descritto, l'edificazione di un manufatto in muratura composto da due corpi collegati da un muro rivestito con lo stesso materiale e lungo mL 4,00 circa”.
Considerato quindi che l'area interessata dall’intervento ricade in zona agricola - sottozona "Al" – di PRG nella quale sono esclusivamente consentite le costruzioni strettamente necessarie alla conduzione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole, nei limiti di un metro quadro per ettaro, e sottoposto altresì a vincolo ambientale e sismico, l’amministrazione comunale ha adottato il provvedimento indicato in epigrafe, ordinando alla proprietaria responsabile sig.ra D’Offizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 L.R. 15/2008 la demolizione di quanto abusivamente realizzato.
Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento gravato in relazione alle seguenti censure in diritto:
-) eccesso di potere per travisamento dei fatti e errore sui presupposti riguardo all'assenza del titolo abilitativi. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 L.R. 15/2008 e dell'art. 33, DPR 380/2001. Mancata applicazione dell'art. 6, comma 2, lett. a),c ed e), DPR 380/2001.
Secondo la ricorrente le opere dalla stessa realizzate non rientrerebbero nel concetto di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16, L. R. 15/2008, ma sarebbero, invece, da considerare "attività edilizia libera" di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), c), e) nonché commi 4 e 7, DPR 380/2001.
Si è costituito il Comune di Frascati deducendo l’infondatezza del gravame, considerato che le opere realizzate, per natura e consistenza, avrebbero necessitato il permesso di costruire.
Con ordinanza del 31 agosto 2012 il Tribunale ha disposto la sospensione cautelare degli effetti dell’atto impugnato limitatamente alla parte concernente le opere interne.
Alla pubblica udienza del giorno 4 aprile 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dall'esame del verbale di accertamento del Comando di P.M. di Frascati n. 4/2012 risulta evidente che la ricorrente ha realizzato un insieme di opere che hanno modificato l'edificio assentito con licenza edilizia prot. n. 5379/1974.
Le opere , infatti, hanno modificato senza dubbio la sagoma dell'edificio attraverso la realizzazione di un terrazzo rialzato dal terreno di circa 60 cm. in aderenza e a prolungamento del marciapiede che costeggiava l'immobile, con un aumento di superficie di circa m. 46,5. Inoltre, sulla parte di elevazione dei circa 60 centimetri sono state aperte due aperture tipo bocche di lupo che, al secondo sopralluogo della Polizia Municipale, sono risultate chiuse. La ricorrente ha, infine, realizzato sulla pavimentazione del nuovo terrazzamento, un'asola rettangolare con taglio di circa ml. 1,55 x 3,55 il cui interno ospitava una scala in muratura per una profondità di circa m. 3,10. e, sul lato a confine con altra proprietà ed al di sopra del terrazzamento un manufatto in muratura composto da due corpi collegati da un muro rivestito con lo stesso materiale e lungo ml. 4,00 circa , adibito a forno e armadio, nonché ad armadio/ripostiglio e contenitore per la caldaia.
La diversa descrizione delle opere realizzate, di cui al ricorso introduttivo, è smentita dalle risultanze dell’accertamento eseguito e priva di alcun supporto probatorio.
La ricorrente ha infatti realizzato, in assenza di titolo abilitativo, opere di ristrutturazione edilizia in zona agricola - sottozona Al - di PRG le cui norme di attuazione prevedono la sola realizzazione di opere necessarie alla conduzione del fondo agricolo con un indice di edificabilità pari ad un metro quadrato per ettaro.
Infondata è quindi la censura principale nella parte in cui deduce che gli interventi contestati non avrebbero dovuto essere assentiti con permesso di costruire.
Le opere realizzate, valutate nel loro complesso, integrano quell’“insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” che costituisce l’essenza della ristrutturazione edilizia secondo la stessa definizione dell’art. 3 lettera d) d.p.r. n. 380/01; e gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo diverso da quello precedente, quale è quello posto in essere nella fattispecie, debbono essere assentiti, ai sensi degli artt. 10 comma 1° lettera c) e 22 comma 3° d.p.r. n. 380/01, con permesso di costruire o con la c.d. “d.i.a. pesante” la cui mancanza legittima, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 l. r. n. 15/08, la sanzione demolitoria applicata da Roma Capitale.
Ne consegue che anche le opere interne, valutate nell’insieme complessivo dell’intervento edilizio realizzato, e nella evidente connessione funzionale con le ulteriori realizzazioni abusive contestate, avrebbero dovuto essere preventivamente assentite, contribuendo ad evidenziare la portata globale della ristrutturazione operata.
Quanto poi ai corpi di fabbrica adibiti a forno e armadio, nonché ad armadio/ripostiglio e contenitore per la caldaia, va osservato che essi non possono, come invece sostiene parte ricorrente, essere considerati alla stregua di meri volumi tecnici, dovendosi intendere per tali solo quelli aventi una stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici e determinati dalla impossibilità tecnica di poterne provvedere all'inglobamento entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti della normativa.
Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida come in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)