TAR Abruzzo (AQ) Sez. I n. 362 del 19 ottobre 2020
Urbanistica.Misura della distanza tra una costruzione ed un viadotto autostradale
 
Allorchè si tratti di misurare una distanza tra una costruzione ed un viadotto autostradale, il calcolo deve essere effettuato dalla proiezione a terra del viadotto medesimo. Solo in tal modo può assicurarsi il rispetto della ratio della norma che è quella di mantenere una fascia di rispetto utilizzabile per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, l'eventuale allargamento della sede stradale e per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione


Pubblicato il 19/10/2020

N. 00362/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00652/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 652 del 2012, proposto da
Ditta Passacantando Moquettes, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lanfranco Massimi, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Colle Pretara, 31/F;

contro

Comune di L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis, Antonio Orsini, domiciliataria ex lege in L'Aquila, viale XXV Aprile;

per l'annullamento

del provvedimento del comune di l'aquila prot. 43688 del 3/7/2012 relativo al diniego della richiesta di ricollocazione dell'attività produttiva della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.§-Con ricorso ritualmente notificato la ditta PASSACANTANDO MOQUETTES impugnava il provvedimento prot. n. 43688 del 03.07.2012 con cui il Comune di L’Aquila rigettava la richiesta del 29 settembre 2009 di rilocalizzazione temporanea dell’attività produttiva ricadente in zona censuaria di L'Aquila, foglio 82, particelle 661-658 e 128, a seguito dei danni riportati dagli originari locali a causa dei tragici eventi sismici dell'aprile 2009.

La ricorrente affidava le proprie doglianze ad un unico motivo in diritto e, intimata dinanzi a questo Tribunale la resistente amministrazione comunale, concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato, con declaratoria dell’obbligo per il Comune di L’Aquila di rilasciare il permesso richiesto e con richiesta di risarcimento danni.

La ricorrente lamenta violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 per difetto e/o insufficienza di motivazione; eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed errata istruttoria; violazione del principio di buona amministrazione e sviamento.

Secondo la resistente il manufatto del quale la ricorrente chiede la rilocalizzazione non rispetterebbe la fascia di rispetto autostradale pari a metri 30 prevista dall'art. 18 del Codice della Strada e dall'art. 28, comma 1 del relativo Regolamento. Tale distanza avrebbe dovuto essere calcolata dal confine autostradale e, dunque, dal ciglio della sede stradale, e non dalla proiezione a terra del viadotto autostradale come, invece, erroneamente calcolata dalla ricorrente.

L'elaborato peritale redatto da tecnico incaricato dalla ricorrente attesterebbe, invece, che il manufatto si trova, nella sua parte più vicina, alla distanza di m. 31,68 dalla proiezione a terra del viadotto denominato "San Giacomo" del tratto autostradale A24 Roma/Teramo e, quindi, rispetterebbe i limiti posti dalla normativa soprarichiamata.

Resisteva l’Amministrazione comunale intimata instando per il rigetto del ricorso siccome privo di merito di fondatezza.

In prossimità dell’udienza di discussione la ricorrente presentava memoria ai sensi dell’art. 73 CPA insistendo per l’accoglimento delle proprie conclusioni.

All’udienza del 9 ottobre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.

2.§- Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento nei limiti di cui appresso.

2.1.§- L'art. 18 del Codice della Strada prevede che nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade. Detto Regolamento di attuazione al Codice, all’art. 28 statuisce che le distanze dal confine stradale all’interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 30 m per i tratti autostradali.

Ebbene, posto che nella fattispecie la distanza andava calcolata dal manufatto al viadotto autostradale, la normativa di cui innanzi, pur prevedendo che la distanza dei 30 metri debba essere calcolata dal confine stradale non individua, tuttavia, le precise modalità di relativo calcolo.

Secondo i principi generali la misurazione delle misure legali deve essere effettuata in modo lineare (Cass. n. 5158/2011) e, quando i punti tra cui effettuare la misurazione sono posti su livelli diversi, occorre procedere al calcolo previa collocazione degli stessi sulla medesima linea orizzontale.

Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio che, allorchè si tratti di misurare, come nel caso di specie, una distanza tra una costruzione ed un viadotto autostradale, il calcolo debba essere effettuato dalla proiezione a terra del viadotto medesimo. Solo in tal modo può assicurarsi il rispetto dei principi sopra indicati e della ratio della norma che è quella di mantenere una fascia di rispetto utilizzabile per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, l'eventuale allargamento della sede stradale e per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione (Cons. Stato Sez. IV 23.12.2002 n. 7275; Cons. Stato Sez. IV 18.10.2002 n. 5716; T.A.R. Campania –Napoli 5.12.2001 n. 5226).

Nel caso in esame il Comune resistente ha adottato il gravato provvedimento - a distanza peraltro di ben tre anni dalla richiesta formulata dalla ricorrente - assumendo apoditticamente non corretto il criterio di calcolo di cui innanzi e ritenendo così per ciò solo non rispettata la distanza posta dalla norma, senza nemmeno indicare una diversa modalità di calcolo.

Risulta così evidente il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti che inficiano, pertanto, la legittimità del gravato provvedimento.

2.2.§- Non può accogliersi, invece, la domanda di condanna all’adozione del permesso richiesto, atteso che le determinazioni successive all’annullamento del provvedimento sono riservate in via esclusiva all’Amministrazione che, comunque, nell’esercizio della sua discrezionalità dovrà conformarsi alle statuizioni giudiziali in sede di riedizione del potere.

2.3.§- Non merita accoglimento nemmeno la richiesta risarcitoria in quanto generica e, comunque, non provata non avendo la ricorrente assolto agli oneri probatori posti a suo carico posti dall’ art. 2697 cod. civ..

3.§ - In definitiva, gli argomenti testé rappresentati evidenziano la fondatezza parziale del ricorso che, pertanto, deve essere accolto nei limiti di cui innanzi.

Sussistono, comunque, i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 43688 del 03.07.2012 di rigetto della richiesta di rilocalizzazione temporanea dell’attività produttiva.

Respinge la domanda di condanna all’adozione del permesso richiesto e la richiesta di risarcimento danni.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Maria Colagrande, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore