TAR Piemonte (TO), Sez. I, n. 1375, del 21 dicembre 2012
Urbanistica. Ristrutturazione “pesante” necessita nuovi parcheggi

Un intervento di ristrutturazione “pesante”, comportante il frazionamento dell’originario edificio in quattro nuove unità abitative e, conseguentemente, un maggior carico urbanistico, il progetto avrebbe potuto essere licenziato solo alla condizione che fossero contestualmente realizzati i parcheggi di cui all’art. 41 sexies L. 1150/42, dovendo tale norma applicarsi a tutti gli interventi che implicano un aumento di carico urbanistico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01375/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01656/1995 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1656 del 1995, proposto da: 
Farina Lelia, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Cipolla, con domicilio eletto presso Federico Cipolla in Torino, via Bligny, 15;

contro

Comune Domodossola, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Pizzetti, Alessandro La Monaca, con domicilio eletto presso Marco Pizzetti in Torino, via Mercantini, 6;

nei confronti di

Globus Immobiliare S.r.l.;

per l'annullamento:

- della concessione edilizia n. 5/95 rilasciata dal sindaco il 23 gennaio 1995 alla controinteressata avente ad oggetto lavori di "ristrutturazione e frazionamento di unità direzionale" in edificio sito in Domodossola, via Canuto;

- di ogni altro atto di questo presupposto o ad esso preordinato o conseguente, ed in particolare delle risultanze positive dell'istruttoria eseguita dal responsabile del procedimento il 5 gennaio 1995 e dei pareri favorevoli n. 5/95 dell'ufficiale sanitario espresso l'11 gennaio 1995 e della commissione edilizia comunale del 23 gennaio 1995;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Domodossola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato la signora Lelia Farina, proprietaria di una unità immobiliare di civile abitazione a parte del fabbricato condominiale “Baulino”, sito in Domodossola alla via Canuto 11, impugna la concessione edilizia n. 5/95 rilasciata a tale Globus Immobiliare s.r.l. per la ristrutturazione ed il frazionamento del primo piano fuori terra di un fabbricato secondario del condominio.

A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto:

I) eccesso di potere sotto vari profili, ma in particolare per difetto di istruttoria e travisamento di fatti, risultando che lo stato di fatto del fabbricato rappresentata negli elaborati progettuali non é corrispondente al vero;

II) violazione dell’art. 41 sexies L. 1150/42 e carenza di istruttoria, in relazione al fatto che il progetto licenziato non prevede, a fronte del maggior carico urbanistico derivante dall’intervento, la realizzazione delle aree di parcheggio di cui all’art. 41 sexies della L. 1150/42;

III) violazione dell’art. 48 comma 1 della L.R. 56/77, in relazione al fatto che la Globus Immobiliare s.r.l. non ha la disponibilità di alcuni spazi interessati dall’intervento assentito, che sono di proprietà condominiale.

Si é costituito in giudizio il Comune di Domodossola per resistere al ricorso, depositando memoria di stile.

La Globus Immobiliare s.r.l., alla quale é stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, é rimasta contumace.

Alla camera di consiglio del 7 settembre 1995 il Collegio disponeva la sospensione dell’atto impugnato.

Il ricorso é stato infine trattenuto a decisione alla pubblica udienza del 4 ottobre 2012.

Il ricorso merita di essere accolto sulla assorbente considerazione che il progetto assentito non prevede la realizzazione di parcheggi ex art. 41 sexies L. 1150/42.

Va preliminarmente rilevato che il Comune si é limitato a contestare del tutto genericamente le allegazioni della ricorrente, e ciò nell’ambito della comparsa di stile depositata all’atto della costituzione in giudizio. Conseguentemente il Collegio ritiene che quei fatti posti a fondamento del ricorso i quali risultino supportati dalle risultanze dei documenti prodotti dalla ricorrente possono ritenersi dimostrati.

Ciò vale, in particolare, con riferimento alla censura relativa ai parcheggi comuni di cui all’art. 41 sexies L. 1150/42, della cui realizzazione non vi é traccia nel capitolato delle opere oggetto della concessione edilizia impugnata, che la ricorrente ha prodotto.

Ciò premesso, venendo in considerazione un intervento di ristrutturazione “pesante”, comportante il frazionamento dell’originario edificio in quattro nuove unità abitative e, conseguentemente, un maggior carico urbanistico, il progetto avrebbe potuto essere licenziato solo alla condizione che fossero contestualmente realizzati i parcheggi di cui all’art. 41 sexies L. 1150/42, dovendo tale norma applicarsi a tutti gli interventi che implicano un aumento di carico urbanistico (tra le più recenti, si veda TAR Liguria n. 592/2011).

Il ricorso va conclusivamente accolto sulla base del terzo dei motivi di ricorso, avente natura assorbente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la concessione edilizia n. 5/95 rilasciata dal Comune di Domodossola alla Globus Immobiliare s.r.l..

Condanna il Comune di Domodossola al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in E. 3.000,00 (euro tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)