Cass. Civ. Sez. II n. 13610 del 11 giugno 2007
Presidente: Spadone M. Estensore: Ebner VG. Relatore: Ebner VG. P.M. Marinelli V. (Conf.)
Fantino (Massa ed altri) contro Regione Piemonte (Pietrosanti ed altro)
EMENTO SOGGETTIVO
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO - Coscienza e volontà della condotta vietata - Sufficienza - Colpa in ordine al fatto vietato - Presunzione - Prova contraria - Onere dell'autore - Buona fede - Causa di esclusione della responsabilità - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità dell'esimente della buona fede in capo ad un cacciatore che era stato sorpreso dal guardiacaccia dopo l'abbattimento di alcuni capi, avendo già provveduto all'annotazione di essi sulla scheda nominativa rilasciatagli dalla Regione, ma non ancora alla distinta ed altresì prescritta annotazione di essi nell'apposito tesserino regionale dei capi abbattuti, essendo terminato il recupero dei capi da un lasso di tempo - quindici o venti minuti - ritenuto significativo e comunque sufficiente a consentire l'annotazione).

Si ringrazia A. Atturo per la segnalazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FANTINO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI 7, presso lo studio dell'avvocato ACCIAI COSTANZA, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MASSA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO FLEMING 55, difeso dagli avvocati PIETROSANTI FABRIZIO, MAGLIONA GIULIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 145/02 del Tribunale di CUNEO, depositata il 18/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 11/01/07 dal Consigliere Dott. EBNER Vittorio Glauco;
udito l'Avvocato ACCIAI Costanza, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ARGANO Armando, con delega depositata in udienza dell'Avvocato PIETROSANTI Fabrizio, difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso introduttivo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 145/2002,depositata il 18.3.2002,il Tribunale di Cuneo - nel rituale costituito contraddittorio con la Regione Piemonte - rigettava le opposizioni proposte da Fantino Alberto (con ricorso depositato il 9.2.1998) e da Minopoli Ferdinando (con ricorso depositato il 18.2.1998), avverso le ordinanze - ingiunzioni nei loro confronti emesse dalla Regione Piemontesi pagamento della somma di L. 1.320.800. Al Fantino - per quanto in questa sede interessa - era stato contestato di avere, il 7.11.1996, durante una battuta di caccia (alla quale avevano partecipato, peraltro solo quali accompagnatori ed eventuali portatori, anche tali Barberis e Saladini), omesso di annotare,nelle forme prescritte, sull'apposito tesserino regionale, il capo di fauna selvatica abbattuto; nonché di avere abbattuto un capo (un camoscio binello) non conforme, per classe di età, a quello(camoscio femmina) assegnatogli in base al piano di prelievo.
Con riguardo alla contestata omessa annotazione del capo abbattuto, il Tribunale riteneva che il fatto integrasse violazione della normativa statale e regionale (L. n. 157 del 1992, art. 12, comma 12;
L.R. Piemonte n. 70 del 1996, art. 39, comma 5 e art. 44, comma 4);
nonché della Delibera della Regione Piemonte n. 150 - 12060 del 9.9.1996: con la quale, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. citata, era stata disposta l'adozione di un tesserino aggiuntivo, costituente parte integrante del tesserino per l'esercizio venatorio nel territorio nazionale, ove anche annotare, mediante apposita perforazione, eventuale capo ungulato abbattuto.
Il Tribunale,richiamandosi all'esito della svolta istruttoria, rilevava che su tale tesserino non era stato annotato l'abbattimento del capo subito dopo che questo era avvenuto; e che non era stata effettuata l'annotazione mediante perforazione: invece necessaria, trattandosi di un capo appartenente al genere degli ungulati. Il Giudice adito riteneva quindi evidente la responsabilità del Fantino (oltre che del Minopoli, la cui posizione peraltro qui non rileva) avendo lo stesso compilato unicamente la scheda di abbattimento rilasciata dal Comitato di gestione per i Piani di Prelievo selettivo.
Con riguardo, poi, al contestato abbattimento di un capo non conforme a quello che era stato invece loro rispettivamente assegnato con il piano di prelievo selettivo (al Fantino, un camoscio femmina; al Minopoli un camoscio binello), il Tribunale riteneva, richiamandosi anche in tal caso all'esito della svolta istruttoria, raggiunta la prova della violazione contestata, essendo risultato che il Fantino aveva abbattuto un camoscio binello.
2. La sentenza è stata gravata da ricorso per Cassazione, proposto dal solo Fantino con atto notificato il 14.3.2003, sostenuto da due mezzi di doglianza, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c.. All'udienza del 4.5.2006, fissata per la discussione del ricorso, è stata rilevata la irritualità della notificazione del ricorso all'Ente territoriale e ne è stata pertanto ordinata la rinnovazione.
L'intimata Regione Piemonte resiste con controricorso. Il Fantino, in relazione alla nuova udienza di discussione del ricorso depositato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con un primo motivo,che investe la questione della omessa annotazione nell'apposito tesserino regionale dei capi abbattuti, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L.R. Piemonte n. 70 del 1996, art. 39, comma 5 e della L. n. 689 del 1981, art. 3.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che esso Fantino aveva, al momento dell'intervento del guardiacaccia Punzi, già annotato l'abbattimento sulla scheda nominativa rilasciata dalla Regione e consegnatagli dal Comprensorio Alpino: sicché, era da riconoscere la sua buona fede e conseguentemente la non applicabilità della sanzione amministrativa,dovendosi escludere un qualsiasi intento di svolgere attività venatoria non autorizzata.
Inoltre, il Tribunale medesimo non avrebbe tenuto conto che l'annotazione sul tesserino aggiuntivo dei capi "non appena abbattuti" deve interpretarsi nel senso che la stessa deve avvenire in un lasso di tempo prossimo all'abbattimento; e che, nella specie, esso Fantino era stato intercettato dal guardiacaccia allorché erano appena terminate - dopo circa due ore - le operazioni di recupero del capo abbattuto, finito in un canalone e riportato in cima. La censura non è condivisibile.
Invero la buona fede, rilevante L. n. 689 del 1981, ex art. 3 (l'errore sul fatto non determinato da colpa e cioè non evitabile neppure con l'ordinaria diligenza: cfr. Cass. 11253/2004; Cass. 9862/2006), appare nella specie da escludere.
Infatti, il Fantino, pur consapevole certamente (essendo in possesso sia del tesserino regionale che di quello aggiuntivo, di cui alla menzionata Delibera n. 150 - 12060/1996 della Regione Piemonte, parte integrante del primo) dell'esistenza di plurimi e specifici obblighi di annotazione del capo abbattuto - annotazione tra l'altro da effettuarsi, ex lege, nell'immediatezza dell'abbattimento - si è invece limitato all'annotazione dell'evento nella scheda di abbattimento.
D'altro canto, dal momento del recupero del capo era trascorso (come accertato dal Tribunale sulla base della svolta istruttoria e in particolare alla stregua di quanto dichiarato sia dal guardiacaccia Punzi che dall'accompagnatore Saladini) un lasso di tempo di 15 - 20 minuti, comunque significativo, nel quale era ben possibile effettuare tutte le prescritte annotazioni: mentre, come risulta dalla sentenza impugnata (pagg 6 e 7),il tempo stesso fu impiegato dai cacciatori e dagli accompagnatori a discutere, telefonare ed a predisporre un bastone per il trasporto della bestia recuperata dal vallone.
In ogni caso, l'annotazione sulla menzionata scheda non poteva certo ritenersi sostanzialmente esaustiva degli obblighi di legge:
rappresentando per un verso detta annotazione - come opportunamente rilevato dal Tribunale - soltanto una delle formalità richieste ai fini di un adeguato controllo del corretto esercizio dell'attività venatoria; e, per altro verso, non essendo pacificamente consentito al singolo di sostituirsi al legislatore nella determinazione delle regole di condotta da seguire nell'esercizio di attività specificamente regolate nel pubblico interesse, pretendendo di attenersi ad alcune soltanto di esse (ed anzi il Fantino, come accertato dal primo Giudice, al momento dell'intervento del guardiacaccia non era neppure in possesso del contrassegno metallico da applicarsi sul capo abbattuto al momento della redazione della scheda, essendo tale contrassegno custodito in uno zaino nella disponibilità degli accompagnatori).
2.2 Con un secondo motivo, che investe il contestato abbattimento di capi non conformi a quelli assegnati (in violazione della L.R. n. 70 del 1996, art. 44 cit.), il ricorrente deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.
Il Tribunale avrebbe formato il proprio convincimento in proposito senza tenere alcun conto delle deposizioni dei testi Frutterò - veterinario - e Tesio, dalle quali avrebbe invece dovuto desumersi che il contestato abbattimento da parte del Fantino di un capo non consentito non aveva in realtà poi trovato riscontro nel controllo effettuato presso il Macello Tesio di S. Chiaffredo di Busca; ed inoltre avrebbe erroneamente ritenuto la deposizione del teste Saladini non idonea a smentire quanto dichiarato al riguardo dal guardiacaccia (e cioè che il camoscio portato su dal vallone in cui era caduto era una femmina ed era stato abbattuto non dal Fantino ma dal Minopoli, come dallo stesso nell'immediatezza dichiaratogli): non avendo in proposito tenuto conto che il teste Saladini aveva riferito essergli stato detto, al momento del recupero del capo abbattuto e precipitato nel vallone, che lo stesso era stato invece abbattuto dal Fantino. Le doglianze si risolvono in palesi censure in punto di fatto, non consentite in questa sede.
Invero, il Tribunale ha ritenuto di fondare il proprio convincimento da un lato sulle dichiarazioni del guardiacaccia Punzi, secondo cui era stato il Minopoli a riferirgli, nell'immediatezza, di avere abbattuto il camoscio recuperato dal vallone; mentre il Fantino, dal canto suo, gli aveva riferito di avere abbattuto un altro capo di fauna ungulata, già trasportato in una baita e rivelatosi poi essere un camoscio binello; e, dall'altro, sulla ritenuta inidoneità delle dichiarazioni degli accompagnatori Saladini e Barberis ad elidere la credibilità della deposizione del guardiacaccia, sul rilievo che le dichiarazioni del Saladini non consentivano comunque di individuare con precisione l'autore dell'abbattimento; mentre l'altro teste nulla aveva riferito al riguardo.
Orbene,premesso che spetta al Giudice del merito di individuare tra le risultanze del processo quelle ritenute più idonee a supportare il finale convincimento, va osservato che - nella specie, detto convincimento è sostenuto da motivazione adeguata e non contraddittoria, fondata sull'analisi delle risultanze probatorie e come tale non sindacabile in questa sede sulla base della diversa lettura ed interpretazione che il ricorrente prospetta (peraltro, senza chiarire perché l'esito del controllo eseguito nel Macello Tesio avrebbe smentito in modo decisivo le dichiarazioni del guardiacaccia): non essendo pacificamente consentito al Giudice di legittimità di riesaminare e rivalutare le risultanze processuali ma solo di controllare che il convincimento sia frutto di adeguata e non contraddittoria motivazione e che sia esente da errori di diritto:
requisiti,questi,tutti positivamente individuati nella impugnata sentenza.
3 Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, a favore della controricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate a favore della controricorrente Regione Piemonte in complessivi Euro 2.100,00 (duemilacento/00), di cui Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007