Ambiente in genere. Informazione ambientale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
terza Sezione
Ricorso n. 1881/06
Sent. n. 294/07
con l’intervento dei magistrati
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere relatore
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1881/06, proposto dal Comitato Bassopolesano
Antiterminal, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv. Matteo Ceruti e Francesco Acerboni, con elezione di
domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Santa Croce n.
312/A;
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, costituita in
giudizio col patrocinio degli avv. Antonella Cusin e Francesco
Zanlucchi, con domicilio eletto presso la sede
dell’Avvocatura Regionale in Venezia, Dorsoduro n. 3901;
e nei confronti
di Terminale Edison G.N.L. Adriatico s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, costituito in giudizio col patrocinio degli
avv. Antonella Capria e Domenico Giuri, con domicilio eletto presso
l’ultimo in Venezia, via delle Industrie n. 19/c;
per l’accesso
alle informazioni ambientali richieste, negate con atto del Segretario
regionale all’Ambiente e Territorio della Regione Veneto del
10.7.06, relative al progetto definitivo del metanodotto di Porto Viro
- Cavarzere - Minerbio;
Visto il ricorso, notificato il 23.9.06 e depositato presso la
segreteria il 28.9.06, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del
controinteressato Terminale Edison G.N.L. Adriatico s.r.l., con i
relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi - alla camera di consiglio del 17.1.07 (relatore il cons. De
Piero) - l’avv. Barichelli, in sostituzione di Acerboni, per
il ricorrente; l’avv. Cusin, per la Regione Veneto e
l’avv. Capria per il controinteressato;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto e Diritto
1. - Il Comitato ricorrente rappresenta di aver chiesto ad una serie di
soggetti pubblici, tra cui la Regione Veneto, l’accesso a
informazioni ambientali relative al progetto definitivo del metanodotto
di Porto Viro - Cavarzere - Minerbio - collegamento del Terminale GNL
off shore prospiciente Porto Levante alla stazione di misura di
Cavarzere.
In particolare, chiedeva di conoscere:
1) se sia stata richiesta e presentata una relazione di incidenza;
2) se sulla stessa sia stata espressa la prescritta valutazione
dell’autorità competente, previa acquisizione del
parere dell’Ente Parco interessato e della Commissione UE
prevista dall’art. 5, comma 9, del DPR 357/97, con eventuale
rilascio di copia di tali atti;
3) se sia stato sollecitato e verificato il rispetto della procedura
prescritta dal DPR 357/97 in relazione agli obiettivi di conservazione
dei SIC e delle specie prioritarie, nel periodo di nidificazione, con
eventuale rilascio degli atti de quibus.
La Regione veniva inoltre sollecitata “ad esercitare con
urgenza i controlli di competenza” e i poteri-doveri
interdittivi e sospensivi dei lavori, al fine di scongiurare maggiori
danni ambientali.
Iniziava quindi - tra il ricorrente e la Regione Veneto - uno scambio
di missive, sinchè, con nota del 10.7.06, il Segretario
regionale all’Ambiente e Territorio comunicava che
“ragioni di opportunità” suggerivano di
non rilasciare alcuna informazione fino all’udienza di
discussione innanzi al Consiglio di Stato (fissata per il giorno
11.7.06) di alcuni ricorsi in materia, ove si controverteva, tra
l’altro, della necessità o meno di applicazione
del D.P.R. 357/97, sulla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
1.1. - Il ricorrente Comitato lamenta - trattandosi di informazioni
ambientali - l’illegittimità di tale
diniego/posticipazione alla stregua del disposto di cui agli artt. 2 e
3 del D.Lg. 195/05.
2. - La Regione Veneto, costituita, controdeduce nel merito del
ricorso, di cui chiede la reiezione.
In limine, ne eccepisce l’inammissibilità, per non
aver il ricorrente convenuto anche le altre Autorità
pubbliche, cui aveva proposto la medesima istanza, quali il Ministero
dell’Ambiente, l’Ufficio regionale Rete Natura e
l’ARPAV.
Eccepisce altresì (sia pure in forma dubitativa)
l’improcedibilità del ricorso in quanto il
Segretario regionale all’Ambiente e Territorio avrebbe
già fornito al ricorrente le informazioni richieste, del
resto al Comitato ben note, in quanto parte nei giudizi pendenti
dinnanzi al Consiglio di Stato di cui trattasi.
Nel merito, precisa che la genericità dell’istanza
e il suo particolare contenuto (oltre al fatto che il ricorrente
è sicuramente già in possesso delle informazioni
richieste) aveva indotto la Regione a ritenere che la stessa fosse
diretta solo a sollecitare o attivare procedure di controllo ovvero a
fornire (inammissibili) valutazioni in merito alla correttezza delle
procedure seguite.
Inoltre, essendo il Comitato parte dei ricorsi pendenti, le richieste
manifestavano carattere esplicitamente emulativo, in quanto volte ad
ottenere non informazioni, ma dichiarazioni confessorie di presunte
illegittimità.
3. - Si è costituito in giudizio anche il controinteressato
Terminale Edison G.N.L. Adriatico s.r.l., che - con analoghi argomenti
- chiede il rigetto del ricorso.
4. - La decisione veniva più volte rinviata avendo la
Regione fornito alcuni documenti e manifestato l’intenzione
di consentire l’accesso ad altri, il che avrebbe potuto
determinare un’improcedibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse.
In data odierna il ricorso è stato trattenuto per la
decisione, dopo che il Collegio ha preso atto della dichiarazione del
ricorrente di essere insoddisfatto di quanto è stato messo a
sua disposizione.
5. - In primis, va respinta l’eccezione di
inammissibilità sollevata dalla Regione per asserita
incompletezza del contraddittorio con le parti pubbliche. Secondo la
prospettazione dell’Ente, infatti, il ricorrente avrebbe
dovuto convenire tutte le autorità alle quali aveva rivolto
analoga richiesta di informazioni ambientali (sia in relazione agli
stessi che ad altri atti).
L’eccezione non è fondata, dato che il Comitato ha
facoltà di convenire in giudizio anche la sola regione
Veneto relativamente alle informazioni ambientali che la stessa detiene
e non ha fornito.
5.1. - Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di cui
appresso.
5.2. - Merita ricordare, innanzi tutto, che si definisce
“informazione ambientale”, di cui al D.Lg. 195/05,
qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora,
elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli
igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica
ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente
modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i
rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri
rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro
atto, anche di natura amministrativa, nonché le
attività che incidono o possono incidere sugli elementi e
sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le
attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi
economiche, usate nell'àmbito delle misure e delle
attività di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana,
il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto
influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto
1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2)
e 3).
L’informazione può essere richiesta da qualsiasi
persona fisica o ente “senza che questi debba dichiarare il
proprio interesse”, ad ogni Autorità pubblica che
ne abbia il possesso “in quanto dalla stessa prodotta o
ricevuta o materialmente detenuta”.
Il Comitato ricorrente, quindi, ha facoltà di richiedere le
informazioni che gli interessano alla Regione Veneto, alla quale la
legge impone l’onere di rispondere “quanto prima
possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della
richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui
l'entità e la complessità della richiesta sono
tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30
giorni”, esponendo anche i motivi che giustificano la proroga.
L’art. 3 precisa inoltre che “nel caso in cui la
richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente
generica l'autorità pubblica può chiedere al
richiedente… di specificare i dati da mettere a
disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria
collaborazione”.
La P.A. “può, se lo ritiene opportuno, respingere
la richiesta, ai sensi dell'articolo 5“; il quale, per
l’appunto prevede i casi di esclusione dall’accesso
quando l'informazione richiesta non è detenuta
dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la
domanda; quando la stessa è “manifestamente
irragionevole o espressa in termini eccessivamente generici”;
ovvero ancora quando concerne materiali, documenti o dati incompleti o
in corso di completamento; o se , infine, riguarda comunicazioni
interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato
dal diritto di accesso.
5.3. - Orbene, nel caso di specie, il ricorrente - come correttamente
fa presente la Regione Veneto, nella richiesta datata 18.5.06, si
è limitato a sollecitare l’effettuazione di
controlli e l’attivazione dei poteri regionali interdittivi e
sospensivi dei lavori di realizzazione del metanodotto in funzione di
tutela ambientale. Ha richiesto anche le ricordate informazioni
ambientali, ma genericamente, senza menzionare alcuna norma specifica.
Con la successiva diffida del 28.6.06, peraltro, ha fatto espresso
riferimento alla richieste precedenti, qualificandole come richieste di
accesso alle informazioni ambientali di cui al D.Lg. 125/05.
Le risposte fornite dal Segretario regionale all’Ambiente e
Territorio della Regione Veneto il 4.7.06 e il 10.7.06, sono
insufficienti e incongrue, e non si inquadrano in alcuna delle ipotesi
in cui il diniego di accesso è consentito, o quanto meno,
non motivano adeguatamente il rifiuto con riferimento ai casi previsti
dalla legge, risultando inadeguato il richiamo alla
“complessità della materia” e a non
meglio specificate “ragioni di
opportunità”.
5.4. - La Regione fa peraltro presente come le domande del Comitato
istante avessero già - sostanzialmente - trovato risposta
(negativa) nella documentazione relativa alla realizzazione del
metanodotto depositata in una serie di cause di cui il ricorrente
è stato parte, il che rende la richiesta (e la successiva,
puntigliosa, insistenza sul punto) alquanto emulativa.
L’eccezione non persuade, perché, se anche il
ricorrente avesse conosciuto aliunde i documenti di cui trattasi (che
sono peraltro cosa diversa dalle “informazioni”),
tuttavia la P.A non potrebbe ritenersi esonerata dal fornire le notizie
ambientali richieste, che ogni interessato ha titolo per pretendere, in
quanto le stesse non trovano un esatto e puntuale riscontro nella
documentazione indicata.
5.5. - Resta da vedere se sia sopravvenuta carenza di interesse alla
decisione con riferimento alla risposta fornita espressamene dalla
Regione in data 18.11.06, o al documento da ultimo messo a disposizione
del Comitato dalla Regione, e cioè il c.d.
“Addendum allo studio di impatto ambientale. Relazione alla
valutazione di incidenza”.
Secondo l’istante così non è, dato che
la nota del Segretario regionale del 18.11.06 non fornisce una risposta
precisa alle richieste e il documento non riguarda il tratto di
gasdotto che attraversa i SIC e ZPS del Delta del Po, che è
invece quello che interessa.
La Regione, per parte sua, precisa di aver messo a disposizione tutto
quanto in suo possesso e di aver altresì invitato il
ricorrente a recarsi presso gli Uffici regionali per prendere visione
diretta dei documenti ivi detenuti, invito cui il ricorrente non ha
dato seguito.
Anche questa - pur corretta - osservazione non appare decisiva, in
quanto l’informazione ambientale prefigurata alla legge
è qualcosa di più e di diverso dal mero accesso
agli atti, poichè, come precisato dalla giurisprudenza, a
differenza di quanto avviene per l’ordinario diritto di
accesso, in materia ambientale può essere richiesto alla
P.A. anche l’elaborazione di dati in suo possesso. Cfr. (Tar
Lazio, sez. I, n. 4767/06 e n. 5272/06).
Pertanto, considerato che - effettivamente - le notizie e i documenti
forniti dalla Regione non rispondono in modo puntuale alle istanze,
deve ritenersi ancora attuale l’interesse che ha mosso il
ricorrente, e fondata la sua pretesa.
5.6 - In definitiva, il ricorso va accolto con conseguente
dichiarazione dell’obbligo della Regione di fornire al
ricorrente le informazioni ambientali richieste con la nota 18.5.2006.
6. - Spese e competenze gi giudizio possono essere totalmente
compensate tra le parti tutte, sussistendone i le ragioni di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e,
per l’effetto ordina alla Regione Veneto di fornire al
ricorrente le informazioni ambientali richieste..
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, il 17.1.07.
Il Presidente
Il Segretario