TAR Toscana, Sez. III, n. 1088, del 10 luglio 2013
Urbanistica.Chiusura con terra vegetale di un tratto di fossa interpoderale

E’ legittima l’ordinanza di demolizione dell’opera realizzata senza titolo edilizio, consistente nella chiusura completa con terra vegetale, di un tratto di fossa interpoderale, di ampiezza ml. 0,60–0,70, realizzando in sua vece un piccolo collettore che collega il tratto a monte della predetta fossa ad un fossato parallelo. L’intervento attuato, ha modificato l’assetto idrogeologico della zona peraltro già carente in quanto la stessa, negli ultimi anni, è stata oggetto di rovinosi allagamenti. L’assoggettamento all’obbligo di rilascio del titolo edilizio non riguarda la sola edificazione ma tutti i manufatti incidenti in modo apprezzabile sull’assetto dei luoghi ovvero gli interventi di modifica materiale o di alterazione della configurazione del suolo idonei a produrre un’alterazione di rilievo ambientale o funzionale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01088/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01537/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1537 del 1997, proposto da: 
Marzia Remedi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Cecchi Aglietti e Francesco Frati, con domicilio eletto presso l’avv. Gianluigi Cecchi Aglietti in Firenze, via La Pira, n. 21;

contro

Comune di Massarosa;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n.13 in data 22.1.1997, notificata il 23.1.1997, sottoscritta, per il Sindaco, dall'Assessore delegato, con cui è stata disposta la demolizione di opere ritenute abusive eseguite dalla ricorrente;

- del provvedimento di diniego prot. n. 3973 in data 17.3.1997 adottato dall'Assessore delegato a seguito della richiesta presentata dalla ricorrente il giorno 20.2.1997 di revoca o annullamento della suddetta ordinanza di demolizione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori E. Amante delegato da F. Frati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la sig.ra Marzia Remedi, premesso di essere proprietaria esclusiva del terreno posto in Massarosa contraddistinto al foglio n. 16 mappale n. 327 e comproprietaria assieme al marito del terreno individuato al medesimo foglio catastale ai mappali nn. 690 e 1004, espone di aver effettuato sui terreni medesimi lavori agricoli atti a unificarli. La ricorrente quindi impugna l’ordinanza sindacale n. 13 del 1997 con la quale l’Amministrazione comunale le ha ingiunto la demolizione dell’opera realizzata, consistente nella chiusura con terra vegetale di un tratto di fossa interpoderale, nonché il provvedimento prot. n. 3973 del 17 marzo 1997 con il quale l’Amministrazione ha respinto la richiesta di ritiro in autotutela dell’ordinanza medesima.

Nei confronti dei suddetti atti la ricorrente formula le seguenti censure:

- con il primo motivo la ricorrente censura la mancata previa comunicazione dell’avvio del procedimento che ha portato all’emanazione dell’ordinanza di demolizione gravata;

- con il secondo motivo si evidenzia la mancanza di esigenze di celerità idonee a giustificare l’omissione della comunicazione di avvio e comunque la non motivazione in ordine alle stesse;

- con il terzo motivo la ricorrente censura i provvedimenti gravati per difetto di motivazione;

- con il quarto motivo si censurano gli atti gravati per contraddittorietà con altri atti dell’Amministrazione e in particolare con le concessioni edilizie nn. 7 e 8 del 12.2.1997 rilasciate dal Comune di Massarosa a favore della medesima ricorrente e del marito, con le quali è stata autorizzata l’edificazione dopo avere valutato anche la situazione idraulica della zona;

- con il quinto motivo si censura la circostanza che l’opera realizzata non comporta alcuna trasformazione del territorio e quindi non richiedeva la concessione edilizia.

Il Comune di Massarosa non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 718 del 30 luglio 1997 la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione.

Con decreto presidenziale n. 1487 del 16 novembre 2011 il ricorso veniva dichiarato perento ai sensi dell’art. 1 dell’allegato n. 3 al d.lgs n. 104 del 2010; stante la presentazione nel termine di legge di nuova istanza di fissazione d’udienza, con decreto presidenziale n. 853 del 23 maggio 2012 il precedente decreto di perenzione n. 1487 veniva revocato e veniva disposta la reiscrizione della causa nel ruolo di merito.

La ricorrente ha depositato memoria in data 24 maggio 2013.

In data 5 giugno 2013 veniva presentata istanza di rinvio dell’udienza, che veniva respinta dal Presidente della Sezione per assenza di adeguata giustificazione della stessa.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del 26 giugno 2013, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentito il difensore comparso, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Con i primi due mezzi, che possono essere fatti oggetto di congiunto esame, la ricorrente censura il gravato provvedimento di demolizione per non essere stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, ovvero per non essere state rappresentate le ragioni di urgenza che giustificano l’omissione.

Le censure sono infondate.

Sulla base di consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, gli atti repressivi degli abusi edilizi, attesa la loro natura rigidamente vincolata e il loro presupporre, di norma, meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo della opere realizzate, non risultano viziati ove non preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 840; TAR Toscana, Sez. III, 13 maggio 2011, n. 840), e ciò anche alla luce delle disposizioni recate dall’art. 21-octies della stessa legge n. 241/90 (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 30299).

Con il terzo mezzo parte ricorrente censura gli atti gravati per difetto di motivazione.

La censura è infondata.

L’ordine di demolizione gravato evidenzia che sulla proprietà della ricorrente sono stati realizzati, senza titolo abilitativo, lavori consistenti nella “chiusura completa con terra vegetale, di un tratto di fossa interpoderale, di ampiezza ml. 0,60 – 0,70”, in sua vece realizzando un piccolo collettore che “collega il tratto a monte della predetta fossa ad un fossato parallelo, sito ad ovest del primo”, secondo le risultanze del verbale della Polizia municipale del 17.5.1996 prot. U291. Il gravato provvedimento è motivato con riferimento al fatto che “le opere contestate con il suddetto verbale di Polizia, risultano a tutti gli effetti abusive perché prive della prescritta concessione edilizia”; a ciò l’atto impugnato aggiunge che “l’intervento attuato, ha modificato l’assetto idrogeologico della zona peraltro già carente in quanto la stessa, negli ultimi anni, è stata oggetto di rovinosi allagamenti”. Rileva quindi il Collegio che l’onere motivazionale risulta in tal modo assolto, tenuto conto, anche sotto questo profilo, della natura rigidamente vincolata dell’atto adottato.

Con il quarto mezzo la ricorrente censura i provvedimenti gravati per contraddittorietà con altri atti della stessa Amministrazione e in particolare con concessioni edilizi rilasciate nell’area, anche a seguito della valutata situazione idraulica dell’area stessa.

La censura è infondata.

Il gravato ordine di demolizione è stato adottato in riferimento all’avvenuta realizzazione di opere di trasformazione del territorio senza titolo edilizio e questo elemento fattuale, presupposto della vincolata adozione di atti repressivi dell’abuso edilizio compiuto, non può essere superato in forza della asserita contraddittorietà con atti formalmente assentiti, il cui rilascio non sana in alcun modo l’abuso contestato con gli atti qui gravati.

Con il quinto mezzo si contestano gli atti gravati sul rilievo che nella specie non è stato posta in essere una trasformazione del territorio che necessitasse di titolo abilitativo.

La censura è infondata.

L’assoggettamento all’obbligo di rilascio del titolo edilizio non riguarda la sola edificazione ma tutti i manufatti incidenti in modo apprezzabile sull’asseto dei luoghi ovvero gli interventi di modifica materiale o di alterazione della configurazione del suolo idonei a produrre un’alterazione di rilievo ambientale o funzionale, com’è sicuramente nella specie.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)