Cass. Sez. III n. 17548 del 7 maggio 2010 (Ud.25 mar 2010)
Pres.De Maio Est. Lombardi Ric. Seravini
Alimenti. Distribuzione per il consumo

Integra il reato di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione la condotta consistente nella materiale disponibilità di quel prodotto da parte dell'operatore commerciale, sia esso grossista o dettagliante, in vista della fornitura ai consumatori. (In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui mancava la prova della destinazione alla vendita degli alimenti, trovati abbandonati in evidente cattivo stato di conservazione all'interno di un automezzo, il cui impianto di refrigerazione era disattivato, parcheggiato nei pressi del deposito di generi alimentari all'ingrosso, di cui era titolare l'imputato).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 650
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 38124/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Niccolini Aldo, difensore di fiducia di Seravini Stefano, n. a Castelnovo ne' Monti il 31.10.1968;
avverso la sentenza in data 12.6.2009 del Tribunale di La Spezia, con la quale venne condannato alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda, oltre alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b).
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Niccolini Aldo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di La Spezia ha affermato la colpevolezza di Seravini Stefano in ordine al reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b), a lui ascritto perché, quale amministratore del deposito di generi alimentari all'ingrosso denominato "Ligure Alimentari S.r.l.", deteneva per la vendita confezioni di formaggio sottovuoto di vario tipo in cattivo stato di conservazione per la presenza di liquido biancastro, muffe, rigonfiamenti delle confezioni.
Secondo le risultanze fattuali accertate dalla sentenza le confezioni di formaggio di cui alla contestazione erano state rinvenute dagli operatori della ASL, nel corso di una verifica nel citato deposito di generi alimentari all'ingrosso, all'interno di un automezzo frigorifero, il cui impianto di refrigerazione risultava inattivo, parcheggiato nei pressi della ditta.
Il giudice di merito ha altresì accertato che le sulle confezioni di formaggio sottovuoto erano state apposte etichette indicanti una data di scadenza alterata o modificata, posticipata rispetto a quella effettiva, ed ha altresì osservato che nessun elemento è stato addotto dall'imputato al fine di escludere l'elemento oggettivo o soggettivo del reato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente deduce che nella specie risulta carente l'elemento materiale del reato. Si osserva, in sintesi, che non è sufficiente, ad integrare la fattispecie contravvenzionale, la mera disponibilità da parte del commerciante delle sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, in quanto occorre che le stesse siano destinate alla vendita; che tale finalizzazione è elemento costitutivo del reato, sicché la stessa deve essere accertata e non meramente presunta. Si aggiunge che la destinazione alla vendita, se può essere desunta dal fatto che le sostanze alimentari siano custodite nei depositi o siano trasportate dal commerciante, non poteva essere presunta nel caso in esame in base alle circostanze di fatto accertate, in quanto gli alimenti sono stati trovati abbandonati su un automezzo con l'impianto di refrigerazione disattivato, sicché il prodotto risultava ictu oculi non commestibile; che nella specie mancano i presupposti logici minimi perché le sostanze alimentari potessero ritenersi destinate alla vendita.
Il ricorso non è fondato.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte "il concetto di distribuzione per il consumo enunciato dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, in tema di frodi alimentari ha riguardo all'immissione nel commercio del prodotto adulterato o comunque irregolare. Immissione che si verifica quando il prodotto entra nella materiale disponibilità dell'operatore commerciale (grossista o dettagliante) che lo fornirà ai consumatori." (sez. 3, 199907054, Stacchini, RV 213997; conf. 197802970, Morgante, RV 138328).
Orbene, nella specie è stata pienamente accertata dal giudice di merito la disponibilità delle confezioni di formaggio in cattivo stato di conservazione da parte dell'azienda di cui è responsabile l'imputato, che gestisce un deposito all'ingrosso di sostanze alimentari destinate alla distribuzione per la vendita al dettaglio. Peraltro, il giudice di merito ha anche accertato che vi è stata l'alterazione delle etichette apposte sulle confezioni, indicanti una data di scadenza contraffatta, posticipata rispetto a quella effettiva, ulteriore elemento sintomatico della destinazione delle sostanze alimentari alla vendita, malgrado lo stato di cattiva conservazione, mentre a nulla rileva la circostanza che al momento dell'accesso degli operatori della ASL l'impianto refrigerante dell'automezzo risultasse non attivo.
Il giudice di merito ha inoltre osservato che, a fronte dell'accertamento di circostanze idonee ad integrare la fattispecie di cui alla contestazione, l'imputato non ha addotto alcun dato probatorio o di giustificazione per escludere gli elementi oggettivo o soggettivo del reato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010