TAR Sicilia (CT) Sez. I n.2207 del 20 settembre 2012
Urbanistica.Impugnazione delle prescrizioni di piano
La legittimazione ad impugnare le varianti al piano regolatore generale si individua in capo al soggetto titolare del diritto di proprietà dell'immobile coinvolto dagli interventi da realizzare sulla base delle varianti impugnate. È inammissibile per difetto d' interesse il ricorso proposto avverso la variante di piano regolatore generale ove le rettifiche da essa introdotte non riguardino in alcun modo l'area di proprietà del ricorrente né ne modifichino l'azzonamento e la relativa disciplina.
N. 02207/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01614/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1614 del 1995, proposto da:
Gigante Sebastiano, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolo' D'Alessandro, con domicilio eletto presso avv. Nicolo' D'Alessandro, in Catania, V.le Ruggero di Lauria, 29;
contro
Comune di Francofonte (Sr), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Privitera, con domicilio eletto presso avv. Salvatore Privitera, in Catania, via G. Carducci, 3;
per l'annullamento
della delibera commissariale n. 1 del 16.12.1994 con la quale è stato adottato il PRG del Comune di Francofonte, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Francofonte (Sr);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente Gigante Sebastiano premette di essere proprietario di un’area sita nel Comune di Francofonte sulla quale è stata assentita la costruzione di un immobile con concessione n. 97/92, i cui lavori sono stati però sospesi con successiva ordinanza comunale (per ragioni non specificate nel ricorso).
Col ricorso in epigrafe, impugna la deliberazione n. 1 del 16.12.1994 con la quale è stato adottato il nuovo PRG del Comune di Francofonte, denunciando i seguenti vizi:
1.- violazione e falsa applicazione dell’art. 13 L. 64/1974, in quanto il prescritto parere dell’Ufficio del Genio civile sarebbe stato rilasciato dopo la delibera di adozione ed avrebbe escluso l’edificabilità in alcune aree caratterizzate da forte acclività. Da qui, l’illegittimità dello strumento urbanistico in quanto contrario alle prescrizioni del Genio civile.
2.- violazione e falsa applicazione dell’art. 41 quinquies, co. 6, della L. 1150/1942 e del D.M. 1444/1968 per inosservanza degli standard urbanistici ed edilizi che prescrivono un determinato rapporto fra aree destinate ad insediamenti residenziali e produttivi ed aree pubbliche, quale conseguenza del necessario recepimento del parere del Genio civile;
3.- violazione dell’art. 13 L. 4/1974 sotto altro profilo, in quanto il parere del Genio civile non ha riguardato anche i piani esecutivi, sebbene questi siano stati adottati assieme al Piano regolatore.
Si è costituito in giudizio con memoria difensiva meramente formale l’intimato Comune di Francofonte.
Con ordinanze istruttorie nn. 229/2010 e 185/2011 sono state chiese: “dettagliata relazione sulla complessiva fattispecie di causa, con particolare riferimento alle circostanze fattuali e alle singole censure affermate in gravame; copia degli atti afferenti alla procedura per cui è causa, ivi compresi la concessione edilizia n. 97/1992 ed il successivo provvedimento di sospensione dei lavori nonché il parere del Genio civile di Siracusa pervenuto in data 23.02.1995 ed il decreto di approvazione regionale del P.R.G.”, nonché documentazione probante circa la “data di invio dell’impugnata delibera commissariale all’Assessorato regionale T.A. per l’approvazione dello strumento urbanistico”.
Le suddette O.C.I. non sono state eseguite in quanto il difensore dell’ente resistente è risultato sconosciuto al domicilio eletto.
Con successiva ordinanza n. 2173/11 le richieste istruttorie sono state quindi avanzate direttamente all’amministrazione resistente, presso la sua sede legale, ai sensi degli artt. 63, co. 1, e 64, co. 3, c.p.a.
Anche tale ordinanza non risulta essere stata eseguita.
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 la causa è stata trattenuta per essere decisa allo stato degli atti.
DIRITTO
Prescindendo dalle necessità istruttorie avanzate dalla Sezione con le precedenti ordinanze nn. 229/10, 185/11 e 2173/11, rimaste per diverse ragioni ineseguite, il Collegio ritiene di poter decidere la controversia introdotta col ricorso in epigrafe sulla base dello “stato degli atti”, eventualmente avvalendosi del principio sancito dall’art. 64, co. 4, c.p.a. in base al quale “il giudice (…) può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel processo”.
Il ricorso proposto avverso il piano regolatore adottato dal Commissario del Comune di Francofonte risulta inammissibile per genericità, difetto di legittimazione e di interesse processuale.
Invero, sia le censure di ordine procedimentale attinenti alla mancanza del necessario parere del Genio civile (in quanto acquisito successivamente alla deliberazione di adozione del PRG, e comunque non riferito ai piani esecutivi), sia quella che denuncia (peraltro in modo assertivo e generico) il mancato rispetto degli standard urbanistici, risultano formulate in maniera del tutto sganciata da ogni considerazione circa la posizione personale del ricorrente, e circa la ricaduta negativa che gli atti impugnati abbiano determinato sui beni del ricorrente e/o sulle sue ambizioni edificatorie.
In altri termini, non viene specificato se e come l’impugnato piano regolatore risulti direttamente lesivo nei confronti del ricorrente in quanto, ad esempio, riduca le sue facoltà di edificazione, ovvero sminuisca il corredo degli standard urbanistici a danno diretto dell’area di sua proprietà.
Impostato in tal modo, il ricorso amministrativo finisce col divenire un mezzo di contestazione generale dello strumento urbanistico, attivabile da chiunque, al solo fine di rimediare a presunti vizi di legittimità procedurale e/o sostanziale, senza che sia necessario evidenziare alcuna corrispondenza fra i vizi denunciati, la sfera soggettiva lesa e l’interesse perseguito dal ricorrente. Ma tale impostazione è inammissibile, in quanto confligge con il principio generale che regola il processo amministrativo, in base al quale il ricorso può essere proposto da chi subisce una diretta lesione nella sfera giuridica personale e ritragga quindi concreta utilità dall’eventuale accoglimento del gravame.
Le conclusioni raggiunte trovano conforto nella seguente pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide:
“La legittimazione ad impugnare le varianti al piano regolatore generale si individua in capo al soggetto titolare del diritto di proprietà dell'immobile coinvolto dagli interventi da realizzare sulla base delle varianti impugnate.” (Cons. Stato, VI, 5839/2008);
“È inammissibile per difetto d' interesse il ricorso proposto avverso la variante di piano regolatore generale ove le rettifiche da essa introdotte non riguardino in alcun modo l'area di proprietà del ricorrente né ne modifichino l'azzonamento e la relativa disciplina.” (Cons. Stato, IV, 1653/2009);
“non può ammettersi ex se che qualsiasi proprietario di suoli ricompresi nel perimetro del Comune interessato dal P.R.G. abbia interesse a impugnare le prescrizioni del piano medesimo, indipendentemente dalla loro concreta incidenza sul suolo in sua proprietà, in vista dell'ottenimento del risultato utile consistente nella ripetizione dell'attività pianificatoria, dalla quale potrebbero discendere determinazioni a lui più favorevoli. Si tratterebbe di una soluzione che incide sui consolidati principi in tema di attualità e concretezza dell'interesse che deve fondare l'impugnazione, autorizzando una sorta di legittimazione generalizzata all'impugnazione del P.R.G., legata alla semplice qualità di proprietari di suoli compresi nel territorio comunale, ad onta della natura di atto generale dello strumento urbanistico e indipendentemente da un'immediata lesività delle sue prescrizioni.” (Cons. Stato, IV, 4542/2010).
In base a quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese processuali addossate alla parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore dell’ente resistente, liquidandole in Euro 500, oltre IVA e CPA, in ragione della minimale attività difensiva espletata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/09/2012